• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03431 (3-03431)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03431presentato daZANETTI Enricotesto diMartedì 12 dicembre 2017, seduta n. 899

   ENRICO ZANETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 232 del 2016 ha statuito, all'articolo 1, comma 211, che, con decorrenza dall'entrata in vigore, «ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti», di cui alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990 e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, «si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi»;

   l'obiettivo, nei principi ispiratori del legislatore, era quello di mettere fine alla discriminazione di trattamento tra le diverse categorie di «vittime», tra le quali quelle «del terrorismo» nei confronti di quelle «del dovere»;

   tuttavia, malgrado l'inserimento nell'ordinamento giuridico della norma evidenziata, portatrice di evidenti, chiari e circoscritti benefici economici tratti dalla speculare normativa disciplinante per le «vittime del terrorismo», si assiste ad una difforme traduzione in coerenti riconoscimenti da parte dell'Inps, in particolare attraverso l'emanazione di circolari interpretative che hanno ridotto notevolmente la platea degli aventi diritto alle esenzioni;

   in particolare con i messaggi n. 368 e n. 1412 del 2017, l'istituto ha fornito indicazioni in materia dei benefici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990 e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, previsti dalla legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio per il 2017 – all'articolo 1, comma 211, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi;

   inoltre attraverso il messaggio n. 3274 del 10 agosto 2017 l'Inps specifica che, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, l'esenzione fiscale va applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato –:

   se sia al corrente del fatto che in via amministrativa l'Inps sta progressivamente portando, attraverso un'interpretazione restrittiva della norma, ad una nuova disparità di trattamento tra le vittime del «terrorismo» e quelle «del dovere», tradendo di fatto i principi ispiratori della legge, che aveva l'obiettivo di mettere la parola fine a questa annosa questione di squilibrio.
(3-03431)