• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03427 (3-03427)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03427presentato daBALDELLI Simonetesto diMartedì 12 dicembre 2017, seduta n. 899

   BALDELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   nel gennaio 2016 è stata approvata dalla Camera, all'unanimità e con il parere favorevole del Governo pro tempore, la mozione n. 1-01085, a prima firma Baldelli, che impegnava il Governo stesso a rafforzare i vincoli di destinazione dei proventi delle multe degli autovelox alla sicurezza e alla manutenzione stradale, allo scopo di impedire l'utilizzo vessatorio dello strumento dell'autovelox stesso contro gli automobilisti;

   fino ad oggi il Governo non ha mantenuto questo impegno. Sono state, invece, cambiate le norme in senso opposto: infatti nel disegno di legge di conversione del decreto «economico» dell'aprile 2017 (decreto-legge n. 50 del 2017) è stata inserita, col parere favorevole del Governo, una norma che a sospeso nel 2017 e nel 2018 per le città metropolitane e per le province le disposizioni del codice della strada che obbligano a destinare le loro quote dei proventi delle sanzioni rilevate con gli apparati elettronici automatici alla manutenzione e alla sicurezza stradale, permettendo, di fatto, a questi enti di far cassa con le multe;

   non a caso, in tempi recenti, in provincia di Fermo, a Sant'Elpidio a Mare, lungo la strada provinciale Ete morto, denominata «Mezzina», precedentemente controllata con dispositivi tutor, è stato installato un autovelox a rilevamento di velocità istantanea, con postazione fissa e senza obbligo di contestazione immediata;

   in seguito all'attivazione del nuovo dispositivo, nell'ultimo mese, diversi automobilisti si sono visti personalmente recapitare decine di contravvenzioni riferite al periodo compreso tra l'ultima decade di agosto ed il mese di settembre e tutte per violazione del limite di velocità;

   si tratta di multe che possono arrivare ad importi di migliaia di euro per ciascun automobilista e comportare diverse decine di punti sottratti dalle patenti, tanto che sembra che un paio di aziende abbiano grossi problemi con i dipendenti che non sono più in grado di raggiungere autonomamente il posto di lavoro;

   le multe sono state notificate dalla stessa società esterna che ha rilevato le violazioni dei limiti di velocità e alla quale l'amministrazione provinciale ha affidato la gestione dell'autovelox;

   si parla di circa 100 mila multe effettuate, con un costo di accertamento e notifica di 22 euro a verbale, per un totale stimabile in oltre 200 mila euro;

   la circolare del Ministro dell'interno del 21 luglio 2017, ha disposto che la posizione dei cartelli di avviso di controllo della velocità sia ad almeno 150 metri e a non più di 4 chilometri all'autovelox, e che, nel caso in cui nel tratto stradale vi siano intersezioni, tali cartelli debbano essere ripetuti;

   la normativa vigente prevede che, in caso di controllo elettronico effettuato su entrambi i sensi di marcia, la segnaletica di avvertimento sia chiara ed informi gli utenti in entrambi i sensi di marcia e che all'inizio del tratto di strada, in deroga alla contestazione immediata, ciò debba essere evidenziato con apposita segnaletica;

   la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 777 del 2006 dispone che nel caso il controllo elettronico della velocità avvenga «a distanza», senza la presenza degli organi di polizia stradale, sulle strade o tratti di strade extraurbane secondarie vi debba essere un apposito cartello con la dicitura «controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata» e che siano riportati gli estremi del decreto prefettizio che lo ha permesso;

   il verbale di sanzione per eccesso di velocità deve indicare gli estremi dell'ordinanza del prefetto che ha autorizzato l'apposizione dell'autovelox sulla strada extra-urbana senza la postazione della pattuglia della polizia, come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26441/16 del 20 dicembre 2016 –:

   se il Governo non intenda verificare che, nel caso di specie, siano state rispettate tutte le condizioni previste dalle leggi e dalle circolari in vigore o se, diversamente, non ravvisi comportamenti omissivi o, in qualche misura, lesivi dei diritti dei cittadini automobilisti.
(3-03427)