C. 3903 EPUB Proposta di legge presentata il 14 giugno 2016
Atto a cui si riferisce:
C.3903 Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3903 |
L'articolo 1 della proposta di legge prevede che la durata in carica del Presidente e dei membri della CONSOB sia pari a sei anni con decorrenza dalla data del decreto di nomina e che gli incarichi non possano essere rinnovabili; inoltre tali incarichi non possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto cariche di Governo nei diciotto mesi precedenti.
L'articolo 2 dispone un regime transitorio prevedendo la decadenza dei componenti della CONSOB e la nomina di un commissario straordinario in via temporanea. I nuovi componenti della CONSOB sono nominati previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e devono rispondere a requisiti prestabiliti.
1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente: «Essi durano in carica 6 anni, non possono essere confermati e non possono aver ricoperto cariche di Governo nei diciotto mesi precedenti alla nomina».
1. Gli organi della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decadenti alla medesima data. Nelle more del rinnovo del presidente e dei membri della CONSOB, con decreto del Presidente della Repubblica, è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione che dura in carica fino alle nuove nomine dei componenti della stessa Commissione. Entro quindici giorni il Governo propone le nuove nomine alle Camere ai fini dell'espressione del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro i successivi quindici giorni a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora il parere delle Commissioni parlamentari competenti non sia favorevole, il Governo procede con sollecitudine all'indicazione di ulteriori componenti sui quali le Commissioni stesse si esprimono nei termini di cui al periodo precedente. Sono esclusi dalla nomina di
commissario straordinario il presidente e i membri della CONSOB disciolta nonché coloro che hanno ricoperto incarichi di Governo negli ultimi diciotto mesi.