• C. 3903 EPUB Proposta di legge presentata il 14 giugno 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3903 Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3903


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa
Presentata il 14 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede una modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, relativamente alla durata in carica dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e la relativa nomina di un commissario straordinario nelle more delle nuove nomine.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede che la durata in carica del Presidente e dei membri della CONSOB sia pari a sei anni con decorrenza dalla data del decreto di nomina e che gli incarichi non possano essere rinnovabili; inoltre tali incarichi non possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto cariche di Governo nei diciotto mesi precedenti.
      L'articolo 2 dispone un regime transitorio prevedendo la decadenza dei componenti della CONSOB e la nomina di un commissario straordinario in via temporanea. I nuovi componenti della CONSOB sono nominati previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e devono rispondere a requisiti prestabiliti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Durata in carica dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa).

      1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente: «Essi durano in carica 6 anni, non possono essere confermati e non possono aver ricoperto cariche di Governo nei diciotto mesi precedenti alla nomina».

Art. 2.
(Disciplina transitoria).

      1. Gli organi della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decadenti alla medesima data. Nelle more del rinnovo del presidente e dei membri della CONSOB, con decreto del Presidente della Repubblica, è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione che dura in carica fino alle nuove nomine dei componenti della stessa Commissione. Entro quindici giorni il Governo propone le nuove nomine alle Camere ai fini dell'espressione del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro i successivi quindici giorni a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora il parere delle Commissioni parlamentari competenti non sia favorevole, il Governo procede con sollecitudine all'indicazione di ulteriori componenti sui quali le Commissioni stesse si esprimono nei termini di cui al periodo precedente. Sono esclusi dalla nomina di

commissario straordinario il presidente e i membri della CONSOB disciolta nonché coloro che hanno ricoperto incarichi di Governo negli ultimi diciotto mesi.