• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08509 FABBRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: con atto di sindacato ispettivo 5-11104 dell'11 aprile 2017, presso la Camera dei deputati, gli interroganti hanno...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08509 presentata da CAMILLA FABBRI
martedì 12 dicembre 2017, seduta n.915

FABBRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 5-11104 dell'11 aprile 2017, presso la Camera dei deputati, gli interroganti hanno chiesto chiarimenti in merito allo stato economico e patrimoniale dell'immobile sito a Roma, in viale Ciamarra 139, in uso anche all'Agenzia delle entrate;

in particolare, gli interroganti, avendo appreso da notizie giornalistiche che l'immobile risulta inutilizzato e parzialmente inagibile, in quanto è in corso un'operazione di ristrutturazione e di bonifica dei locali, chiedevano notizie in ordine alla congruità dell'affitto a tutt'oggi corrisposto e previsto fino al 2022;

considerato che:

il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, riportando quanto dichiarato dall'Agenzia delle entrate, nella risposta all'interrogazione del 12 aprile 2017, ha riferito che: l'immobile sito in viale Ciamarra n. 139/144, sede sino al 7 ottobre 2016 dell'Ufficio provinciale di Roma, servizi catastali, è un immobile di proprietà del fondo comune di investimento immobiliare denominato "FIP - Fondo Immobili Pubblici"; l'Agenzia del demanio (in qualità di conduttore unico) ha sottoscritto con il fondo (gestito, in nome e per conto, dalla società Investire SGR SpA) un apposito contratto di locazione e successivamente ha provveduto, mediante "disciplinare di assegnazione", ad assegnare gli immobili alle amministrazioni che li avevano in uso (enti assegnatari e utilizzatori) ai canoni e alle condizioni fissate dal Ministero, secondo parametri di mercato; le clausole relative alla durata, alla disdetta, al recesso dal contratto e alla manutenzione dei fabbricati risultano disciplinate in toto dal "decreto operazione", decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004, ed inserite nel contratto di locazione o nel disciplinare di assegnazione. In particolare, la durata della locazione e dell'assegnazione in uso è di 9 anni, decorrenti dal 28 dicembre 2004, rinnovabili automaticamente alla scadenza per altri 9 anni, fatta salva la disdetta da parte dell'Agenzia del demanio in qualità di conduttore unico per l'intero asset immobiliare conferito. L'immobile è inoltre inserito tra quelli "esclusi", per i quali non è possibile esercitare il diritto di recesso ed è pertanto fatto obbligo alle amministrazioni utilizzatrici di mantenere l'uso dell'immobile fino alla scadenza del contratto (dicembre 2022);

anche se non vi fossero spazi assegnati ad alcuna amministrazione, l'Agenzia del demanio sarebbe comunque tenuta a versare il canone annuo di locazione sino alla concessione del contratto di locazione stipulato con FIP, che non è un soggetto pubblico ma un fondo privato gestito da Investire SGR SpA nell'interesse di investitori privati; inoltre, il canone di locazione annuo corrisposto dall'Agenzia delle entrate (percentuale di occupazione pari al 74,96 per cento) alla proprietà, per il tramite dell'Agenzia del demanio, pari a 3.659.291,82 euro, è stato determinato a valori di mercato nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di immobili pubblici realizzata dallo Stato a dicembre 2004, ed è stato ritenuto congruo dall'allora Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle entrate). E, sulla base del contratto di locazione, non può essere oggetto di revisione in base ai correnti valori di mercato;

il contratto di locazione prevede inoltre che l'immobile, alla scadenza, sia riconsegnato in buone condizioni manutentive ed in conformità alle disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi vigenti alla data di efficacia, conformemente a quanto previsto anche dal disciplinare di assegnazione;

l'Agenzia delle entrate ha altresì da poco liberato la porzione in uso al fine di avviare i lavori di messa a norma previsti dal contratto di locazione; tali interventi comportano un'importante ristrutturazione dell'immobile per la quale, valutata la complessità delle opere da realizzare, l'Agenzia ha ritenuto opportuno coinvolgere il competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, con il quale sta perfezionando una specifica convenzione che riguarderà tutte le lavorazioni relative alla ristrutturazione dell'immobile, comprensive degli interventi di bonifica che si renderanno necessari a seguito del ritrovamento, durante la fase preliminare alla progettazione dei lavori, di fibre di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV);

l'Agenzia delle entrate ha pertanto avviato le attività di verifica ambientale. L'indagine si è svolta dapprima con il prelievo di campioni massivi di materiali finalizzato a verificare la presenza in microscopia ottica a scansione (SEM) di fibre di amianto e FAV, quindi è proseguita con l'esecuzione di appositi monitoraggi ambientali. Pur essendo stata confermata la presenza di fibre di amianto nei campioni di pavimenti e di colla vinilica e di FAV in alcuni materiali ricoprenti i cavedi, nella quasi totalità dei risultati dei monitoraggi ambientali è stata riscontrata una concentrazione di FAV sotto il limite di rilevabilità strumentale, mentre per l'amianto la totalità dei campioni è risultata sotto tale limite (e quindi ben al di sotto dei limiti previsti dalla legislazione vigente);

le analisi condotte permettono di evidenziare come, al momento, non sia presente contaminazione ambientale e di conseguenza un rischio per la salute dei lavoratori. L'Agenzia delle entrate, per cautelarsi maggiormente in merito ad eventuali rischi per la salute dei propri dipendenti, ha avviato una parallela attività di consulenza specialistica tecnico-medica con l'INAIL che è ancora in corso,

si chiede di sapere:

quali siano gli immobili facenti parte dell'asset immobiliare e chi siano i soggetti conduttori;

perché per gli immobili dell'asset non sia stata prevista una clausola di recesso specifica, singola;

a quanto ammonti l'impegno di spesa per tutto l'asset immobiliare oggetto del contratto di affitto dell'Agenzia delle entrate;

se vi sia già, e a quanto ammonti, la previsione di spesa per gli interventi di ristrutturazione dell'immobile per la messa a norma previsti dal contratto di locazione;

quali siano i risultati dell'attività di consulenza specialistica tecnico-medica condotta dall'INAIL;

in mancanza di alternative, se il Ministro in indirizzo non ritenga di utilizzare comunque l'immobile per ospitare un altro ente statale fino al termine di recesso dal contratto.

(4-08509)