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Atto a cui si riferisce:
C.4735 Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4735


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CASTELLI, COLLETTI, PESCO, CRIPPA, MANTERO, SIBILIA, LIUZZI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie
Presentata il 13 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende promuovere la realizzazione di studi atti a consentire un'attenta valutazione dell'impatto sul benessere della società delle disposizioni di legge che abbiano un peso sui conti dello Stato di almeno 500 milioni di euro annui.
      Come specificato anche dalla Commissione europea, nel 2010, «Legiferare con intelligenza si riferisce all'intero ciclo politico – dall'ideazione di un atto alla sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione».
      La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha sottolineato più volte l'importanza di «studi ex post che si concentrino sui fallimenti dell'intervento regolativo o sui costi eccessivi».
      È fondamentale, dunque, nel processo legislativo, anche il momento della valutazione e della revisione ex post degli effetti ottenuti dai provvedimenti legislativi attuati, che consenta di migliorare la regolazione in atto, correggendone eventuali errori.
      A questo proposito, se con lo strumento già esistente della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) si rende possibile la valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con lo strumento previsto dalla presente proposta di legge si va ad analizzare e dunque a far emergere l'effetto che i provvedimenti hanno sul benessere dei cittadini. In questo modo, dunque, si riesce a dare voce alla cittadinanza, andando oltre i numeri e le statistiche, attraverso ricerche sistematiche e con uno strumento tale da rendere possibile un'interpretazione contestualizzata dei dati ufficiali.
      La valutazione dell'impatto riguarda sia le prestazioni delle amministrazioni (outputs), sia i risultati che si verificano conformemente alle finalità dell'obiettivo e, inoltre, l'insieme di tutti gli effetti (outcomes), anche imprevisti e/o indesiderati. L'impiego di tale strumento consente di evitare una buona parte degli errori di scelta abitualmente commessi, arrivando a strutturare i processi di formulazione delle politiche in modo da tenere sistematicamente in conto il problema dell'impatto e della sua stima.
      Valutare sistematicamente ex post i risultati e in generale l'impatto delle politiche adottate sul benessere dei cittadini può migliorare in vari modi il rendimento dei sistemi politici e in particolare delle pubbliche amministrazioni attuatrici, che al contempo hanno una parte spesso decisiva nell'elaborazione delle politiche stesse.
      I miglioramenti principali attesi dall'utilizzo di questo strumento sono: il superamento di provvedimenti non necessari o eccessivamente costosi; la ridefinizione dei problemi, al contempo minimizzando le conseguenze della disinformazione o di definizioni dettate da ragioni opportunistiche o ideologiche; il raggiungimento di una maggiore rispondenza delle politiche pubbliche ai differenti bisogni sociali ed economici.
      Per un verso, una corretta e stabile applicazione di questo strumento rende i processi decisionali pubblici più tecnici e orientati ai problemi specifici, con un migliore ascolto delle esigenze dei molteplici gruppi sociali interessati, assai più di quanto spesso non avvenga, facendo emergere il bisogno sociale da soddisfare e pertanto l'obiettivo dell'intervento. Inoltre, con questo strumento si possono anche far emergere costi indiretti e spesso imprevisti dei provvedimenti legislativi.
      Grazie all'introduzione dell'articolo 17-bis della legge n. 196 del 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affiderà tale valutazione, attraverso l'emanazione di bandi pubblici, ai centri italiani di ricerca universitari, pubblici e privati. In questo modo la valutazione sarà realizzata da un ente specializzato, non politicizzato e di ambito accademico, a garanzia di una rilevazione super partes e di alto livello scientifico.
      Saranno dunque utilizzate tecniche di valutazione controllabili e rigorose, sia nella rilevazione delle informazioni e delle opinioni attraverso la consultazione, sia nell'apprezzamento dei costi e dei benefìci delle singole alternative, utilizzando sistematicamente dati attendibili, pertinenti al problema oggetto di intervento, reperiti attraverso le basi informative disponibili o, se indispensabili, prodotti ad hoc.
      Le ricerche così finanziate dovranno muoversi nel frame degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) adottati con apposito decreto ministeriale, entrati per la prima volta a far parte del contenuto della legge di bilancio in base a quanto previsto dalla legge n. 163 del 2016 e tali da consentire di rendere misurabile la qualità della vita e di valutare l'effetto delle politiche pubbliche su alcune dimensioni sociali fondamentali.
      Come emerso anche dalla recente analisi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati sugli indicatori di BES nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli stessi indicatori (atto n. 428), essi, che saranno allegati al Documento di economia e finanza (DEF), avranno la caratteristica di essere dei dati macroaggregati e quindi atti a restituire una visione d'insieme e non potranno dunque fornire un'analisi accurata e approfondita del fenomeno che si vuole studiare. Invece, le ricerche oggetto della presente proposta di legge saranno utili a integrare l'allegato al DEF contenente gli stessi indicatori di BES poiché avranno, per loro natura, la peculiarità di approfondire le tematiche affrontate e quindi di entrare più nel dettaglio del fenomeno osservato.
      La valutazione dei risultati e degli effetti è comunque necessaria, anche ai fini di una «manutenzione» delle politiche pubbliche, ovvero di un loro riorientamento o, infine, se opportuno, della loro soppressione. Il verificarsi degli effetti desiderati, o il mancato verificarsi di effetti indesiderati, dipendono infatti non soltanto dalla buona fattura di una data politica, ma anche dal permanere delle condizioni di partenza. Se queste mutano, potranno mutare anche gli effetti della politica o, comunque, l'adeguatezza di quest'ultima alle nuove condizioni.
      Le risorse necessarie a coprire le spese previste dai bandi devono corrispondere allo 0,0001 per cento della quota di copertura delle disposizioni aventi conseguenze finanziarie o, comunque, a un massimo di 150.000 euro per ciascun bando e agli oneri necessari si provvederà nel limite di 1.500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      Infine, i database creati con i risultati delle ricerche e qualsiasi strumento sviluppato nell'ambito di tali ricerche si prevede siano rilasciati in formato aperto, come definito dalla legge, in modo da rendere tali dati disponibili ai cittadini e al mondo della ricerca, divenendo patrimonio comune e in continuo aggiornamento.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

          «Art. 17-bis. – (Valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie) – 1. Ai fini della valutazione dell'impatto sul benessere della società di disposizioni di legge che recano nuove o maggiori spese e/o minori entrate per almeno 500 milioni di euro annui, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana bandi pubblici, destinati ai centri italiani di ricerca universitari, pubblici e privati.

          2. I bandi di cui al comma 1 del presente articolo sono finalizzati al finanziamento di ricerche riguardanti l'impatto delle disposizioni di legge di cui al medesimo comma 1 che tengano conto degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163.

          3. I risultati, i database creati e qualsiasi strumento sviluppato nell'ambito delle ricerche di cui al comma 2 del presente articolo devono essere rilasciati in formato aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

          4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 2, redige un rapporto di sintesi, a cui sono allegate le ricerche effettuate, che trasmette alle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

          5. Le risorse necessarie a coprire le spese previste dai bandi pubblici di cui al comma 1 devono corrispondere allo 0,0001 per cento della quota di copertura delle disposizioni di cui al medesimo comma 1 o,

comunque, a un massimo di 150.000 euro per ciascun bando.

          6. Agli oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite di 1.500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».