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Atto a cui si riferisce:
C.4761 Norme per la promozione delle università della terza età


Organo inesistente

Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4761


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VENTRICELLI, AMATO, BASSO, BECATTINI, BONOMO, CARDINALE, CARLONI, CARRESCIA, CASSANO, CULOTTA, DE MENECH, D'INCECCO, LAVAGNO, MALISANI, MARANTELLI, MINNUCCI, MOSCATT, PREZIOSI, RIBAUDO, PAOLO ROSSI, SGAMBATO, VENITTELLI, VERINI
Norme per la promozione delle università della terza età
Presentata il 29 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo il concetto di educazione permanente, emerso nella moderna pedagogia, l'educazione non è un fenomeno limitato temporalmente e psicologicamente alla fase di crescita di un individuo. Si tratta piuttosto di un processo costante di apprendimento che deve riguardare tutta l'intera vita di una persona.
      L'educazione permanente in pedagogia rientra quindi nel campo dell'educazione degli adulti, operando attraverso forme e modi molto diversi. I luoghi e gli strumenti attraverso cui realizzare questo fine richiedono un aggiornamento e una completezza di legislazione. Per contribuire alla definizione di un sistema di formazione basato sull'aggiornamento continuo è necessario rafforzare le opportunità educative per adulti e anziani.
      Nel nostro Paese sono attive circa 500 scuole per adulti, organizzazioni denominate università della terza età sorte in gran parte per iniziativa privata e che si reggono sul volontariato. La loro finalità è la promozione della cultura e dei saperi per favorire l'educazione continua di una fascia di popolazione in età lavorativa o in pensione.
      Lo scopo della presente proposta di legge è definire un quadro normativo promuovendo l'istituzione e prevedendo il riconoscimento delle attività delle università della terza età nonché definendo un sistema di contributi a sostegno delle loro attività didattiche.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Natura).

      1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali, promuove e riconosce l'istituzione e le attività delle università della terza età.
      2. Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti culturali riconosciuti e operanti nel settore, senza fini di lucro, aventi finalità culturali con ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e regolamenti. Esse svolgono un compito di grande valenza socio-pedagogica a favore degli adulti e degli anziani e hanno come obiettivi la formazione permanente di tali soggetti e l'abbattimento delle barriere intergenerazionali.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Le università della terza età hanno come finalità fondamentale la promozione culturale degli adulti e degli anziani per assicurare un loro ruolo attivo nella società attraverso:

          a) l'attuazione di corsi o di laboratori annuali o pluriennali curricolari e la realizzazione di altre attività culturali;

          b) la promozione e il sostegno di studi, ricerche e altre iniziative per il confronto tra le culture e le generazioni;

          c) lo stimolo allo studio della condizione degli adulti e degli anziani, anche in collaborazione con altri enti, nonché la sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale di tali soggetti nel dialogo intergenerazionale;

          d) l'inserimento degli adulti e degli anziani nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

Art. 3.
(Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria).

      1. Ogni università della terza età adotta un proprio statuto con il quale sono disciplinati gli organi, le funzioni, le competenze, le procedure e le modalità di funzionamento.
      2. Le università della terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica nella scelta dei corsi di insegnamento e dei relativi docenti.
      3. Il mezzi finanziari delle università della terza età sono assicurati dalle quote di iscrizione, nonché da contributi privati e pubblici.

Art. 4.
(Riconoscimento).

      1. Sono riconosciute attraverso l'iscrizione a un apposito albo le università della terza età in possesso dei seguenti requisiti:

          a) regolare costituzione come associazioni o enti culturali con le finalità sancite dai propri statuti e regolamenti, previste dall'articolo 2, ovvero costituite come strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore o sono articolazioni di altre università della terza età con le finalità previste dal citato articolo 2;

          b) svolgimento dell'attività da almeno due anni con un minimo di dieci corsi curricolari, di seminari, di approfondimenti e di lezioni per un totale di almeno cento ore annue;

          c) un corpo docente composto da docenti laureati, insegnanti o liberi professionisti, anche in quiescenza;

          d) regolare struttura amministrativa;

          e) adesione a una federazione o associazione di università a carattere nazionale,

riconosciute come tali dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. Il riconoscimento cessa qualora l'università della terza età perda uno o più requisiti di cui al comma 1. A tale fine, le regioni sono chiamate a verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1.
      3. Solo le università della terza età iscritte all'albo di cui al comma 1 possono beneficiare di contributi dello Stato, delle regioni e di enti locali, stipulare convenzioni per l'eventuale utilizzo di locali e di personale dipendente dagli stessi e per lo svolgimento di attività e di progetti nazionali, europei e internazionali.

Art. 5.
(Domande di ammissione ai contributi nazionali).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 e per la promozione delle università della terza età è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo straordinario di 100.000 euro annui a decorrere dal 2018.
      2. Le domande di ammissione alle risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero.
      3. Le domande di cui al comma 2 devono contenere:

          a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico;

          b) le previsioni finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica;

          c) l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;

          d) la documentazione attestante la presenza dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100.000 euro

annui a decorrere dal 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.