• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00400 premesso che: con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA –...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00400presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diGiovedì 26 giugno 2014, seduta n. 253

La VI Commissione,
premesso che:
con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;
tale circolare prevede che, ai fini del censimento in catasto, non rilevi esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento;
viene, inoltre, stabilito che sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E, è stato ribadito che «si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento»;
in altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi;
la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore;
non hanno, pertanto, autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;
diventa evidente come le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto ad equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, ad un ampliamento dell'immobile stesso e che, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedranno obbligati ad aggiornare la rendita catastale con conseguenti aumenti degli importi dovuti per Irpef, Imu;
tutto ciò rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro delle stesso impianto è mediamente superiore di 3 volte al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile, così che per rispettare il sopraccitato valore limite del 15 per cento della rendita catastale è utilizzabile solamente il 5 per cento della superficie complessiva;
vanno altresì considerate le nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici che passa dal 9 al 3 per cento: tale variazione si traduce, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili. Una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso;
a ciò si aggiunga la considerazione che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento;
inoltre sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento;
infine, nella risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-02689 del 30 aprile 2014 il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;
deve essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria), innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad un più coerente 40 per cento;
ad assumere un'iniziativa normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;
ad assumere iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia «pulita» catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi – di fatto – ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.
(7-00400) «Fragomeli, Causi, Pelillo, De Menech».