• C. 1139-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 4 luglio 2013); BORGHI Enrico, Relatore per la maggioranza per la Commissione VIII Ambiente - FITTO Raffaele, Relatore per la maggioranza per la Commissione X Attività Produttive

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Atto a cui si riferisce:
C.1139 [Decreto ILVA] Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1139-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
e dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Presentato il 4 giugno 2013
(Relatori per la maggioranza: BORGHI, per la VIII Commissione; FITTO, per la X Commissione)

Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 4 luglio 2013, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1139. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1139 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il provvedimento – preceduto da un preambolo che dà ampio conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, essendo volto a disciplinare, all'articolo 1, la fattispecie del commissariamento straordinario – al ricorrere di taluni presupposti – delle imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, esplicitando, all'articolo 2, commi 1 e 2, l'applicazione di tale disciplina alla società ILVA S.p.a.; solo indirettamente riconducibile all'ambito materiale oggetto di tali articoli, come rappresentato nel preambolo e nella rubrica dell'articolo 2 («Commissariamento della s.p.a. ILVA»), appare invece il comma 3 di quest'ultimo articolo, che novella l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, in tema di attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni e di destinazione dei proventi delle sanzioni comminate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                il decreto legge in esame interviene su un ambito materiale che ha formato oggetto, in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, trattandosi del terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto; con il suddetto quadro normativo (rappresentato dai decreti-legge 7 agosto 2012, n. 129 e 3 dicembre 2012, n. 207) il decreto-legge si rapporta effettuando un adeguato coordinamento;

                il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dispone che il commissario straordinario chiamato all'amministrazione delle imprese che gestiscano «almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute» sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri – senza che, ai fini della nomina, siano individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – derogando così implicitamente alla normativa vigente. Si ricorda infatti che l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a «realizzare specifici obiettivi determinati» siano nominati con decreto del Presidente della

Repubblica e che la legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, lettera ii), dispone che «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» debbano essere adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

            sul piano della corretta formulazione del testo:

                il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, laddove individua i presupposti che possono condurre alla deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa, reca una disciplina suscettibile di interpretazione non univoca, non risultando in proposito chiaro se il suddetto commissariamento possa riguardare i soli stabilimenti produttivi che, oltre a trovarsi nelle condizioni individuate dall'articolo 1, comma 1 in esame (gestione di uno stabilimento di interesse strategico nazionale; pericolosità dell'attività svolta e accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale), possiedano anche gli altri requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 207 del 2012 (occupino cioè almeno 200 lavoratori subordinati; vi sia l'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione e sia stata autorizzata, da parte del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo non superiore a 36 mesi), ovvero se il commissariamento possa interessare, in generale, tutte le imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, a causa dell’«inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale», anche a prescindere dalla ricorrenza di tutte le altre condizioni indicate all'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012. Si segnala peraltro che con tale ultima interpretazione effetti particolarmente gravi per l'attività dell'impresa, quali la sospensione dell’«esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa» o, in caso di impresa costituita in forma societaria, la sospensione dei «poteri dell'assemblea», nonché la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di «sostituire i componenti degli organi di controllo», si ricollegherebbero a presupposti non precisamente definiti;

                infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, primo periodo – che si limita a contenere un generico rinvio all'impresa

«che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207», ancorché la suddetta disposizione non rechi espressamente la definizione dell'impresa di interesse strategico nazionale, ma si limiti a configurare una specifica procedura – onde scongiurare l'insorgere di dubbi interpretativi in merito agli stessi presupposti che possono condurre al commissariamento straordinario d'impresa, si provveda a precisare se il suddetto commissariamento possa riguardare i soli stabilimenti produttivi che, oltre a trovarsi nelle condizioni individuate dall'articolo 1, comma 1, in esame, possiedano anche gli altri requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 207 del 2012, ovvero se il commissariamento possa interessare, in generale, tutte le imprese che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale anche a prescindere dalla ricorrenza di tutte le condizioni di cui sopra; ove si dovesse propendere per tale seconda opzione interpretativa, provvedano altresì le Commissioni a precisare maggiormente come si sostanzi la fattispecie dell’«inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale» tenuto conto che essa sarebbe il presupposto dello stesso commissariamento d'impresa.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, laddove prevede che il Commissario straordinario chiamato ad amministrare l'impresa che gestisca stabilimenti di interesse strategico nazionale al ricorrere dei presupposti indicati al primo periodo del medesimo comma 1, sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera del Consiglio dei ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valutino le Commissioni se non sia opportuno modificare la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1139 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2013, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale»;

            considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela dell'ambiente» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e che vengono altresì in rilievo le materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che:

                il commissariamento di un'impresa privata – pur consentito dall'articolo 41 della Costituzione, come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire (si veda in particolare la sentenza n. 85 del 2013) – rappresenta un rilevante intervento pubblico nella sfera dell'iniziativa economica privata, parimenti tutelata dal citato articolo 41;

                appare conseguentemente necessario circoscrivere il più possibile il potere del Governo di ricorrere al commissariamento di un'impresa, limitandolo ai casi in cui ciò sia effettivamente indispensabile per assicurare che – come richiesto dall'articolo 41 della Costituzione – l'iniziativa economica privata non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

                l'articolo 1, comma 1, del testo in esame prevede – come una delle condizioni che consentono il commissariamento straordinario della impresa avente le caratteristiche ivi indicate – quella che l'attività produttiva di uno stabilimento industriale gestito dall'impresa stessa abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della «inosservanza, anche reiterata», dell'autorizzazione integrata ambientale;

                l'inciso «anche reiterata» implica che la reiterazione dell'inosservanza non sia una condizione necessaria e quindi che anche una sola inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale sia sufficiente – in concorso con le altre condizioni previste dal provvedimento – a consentire il commissariamento dell'impresa;

            rilevato altresì che:

                l'articolo 2, comma 1, stabilisce che i presupposti per il commissariamento di un'impresa sussistono per la società ILVA e che, «in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria e urgenza della relativa fattispecie», non trova applicazione per questa società il comma 1-bis dell'articolo 1;

                il citato comma 1-bis dell'articolo 1 prevede importanti limitazioni del potere di disporre il commissariamento delle imprese private e conseguenti garanzie per queste ultime, stabilendo che il commissariamento stesso possa essere disposto (dal Consiglio dei ministri), «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il supporto dell'Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, in contraddittorio con l'impresa interessata»;

                l'esclusione della società ILVA dalle garanzie stabilite per le altre imprese dall'articolo 1, comma 1-bis, potrebbe risultare irragionevolmente lesiva del principio costituzionale che impone l'uguale trattamento normativo delle situazioni uguali;

            considerato infine che:

                l'ampiezza delle esenzioni di responsabilità previste in favore del commissario straordinario dall'articolo 1, commi 9 e 10, può apparire eccessiva, tenuto conto dell'esigenza di rinvenire il miglior bilanciamento possibile tra due valori che sono entrambi tutelati dalla Costituzione: l'utilità sociale, come limite dell'iniziativa economica privata, e la proprietà dell'imprenditore,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1) all'articolo 1, comma 1, le parole «a causa dell'inosservanza, anche reiterata, dell'autorizzazione integrata ambientale» siano sostituite con le seguenti: «a causa dell'inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridimensionare le limitazioni di responsabilità previste in favore del commissario straordinario dall'articolo 1, commi 9 e 10, del provvedimento;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 e di ricondurre il procedimento per il commissariamento della società ILVA alla disciplina generale di cui all'articolo 1.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto,

            premesso che:

                l'articolo 1, comma 3, richiama in modo improprio l'articolo 1339 c.c., che si riferisce all'inserzione automatica di clausole, in un contesto nel quale si disciplina la continuità dei rapporti contrattuali ex articolo 2558 c.c.;

                l'articolo 1, comma 10, prevede che il commissario «non risponde di eventuali diseconomie di gestione ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave»;

                l'articolo 2236 c.c. prevede che «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave», con esclusione, quindi della responsabilità per colpa lieve;

                appare quindi più corretto riformulare il citato comma 10 nel senso di limitarsi a prevedere che il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 c.c., giacché il richiamo a tale ultima norma di per sé esclude la responsabilità per colpa lieve;

                all'articolo 2, comma 3, potrebbe essere opportuna un'ulteriore riflessione sull'aumento della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 (fissata dal provvedimento in esame in 50.000 euro), per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A, in considerazione della gravità delle conseguenze dannose che possono derivarne;

                all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'efficacia ed efficienza del sistema sanzionatorio, desta perplessità la previsione secondo la quale l'ISPRA debba svolgere le attività di accertamento, contestazione e notificazione relative a sanzioni amministrative anche molto afflittive (che possono giungere sino al 10 per cento del fatturato), senza il contestuale adeguamento del numero degli ispettori, la formalizzazione delle relative competenze né l'esplicita attribuzione agli stessi di poteri, garanzie e tutele analoghi a quelli attribuiti agli ispettori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sono dotati anche della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

                un intervento di potenziamento dell'ISPRA sembrerebbe ancora più opportuno per attribuire coerenza al comma 13-bis, dell'articolo 1, aggiunto nel corso dell'esame dalle Commissioni di merito,

che determina un'intensificazione dei controlli e del monitoraggio sull'adeguatezza delle attività dell'istituto in questione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il richiamo all'articolo 1339 c.c.;

            b) all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare il comma 10, nel senso di prevedere che il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 c.c., giacché il richiamo a tale ultima norma di per sé esclude la responsabilità per colpa lieve;

            c) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito se la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 (fissata dal provvedimento in esame in 50.000 euro), per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A, sia adeguata in considerazione della gravità delle conseguenze dannose che possono derivarne;

            d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di dotare l'ISPRA degli strumenti necessari per il migliore svolgimento dei compiti assegnati dall'articolo 2, comma 3, in particolare prevedendo l'attribuzione agli ispettori di poteri, garanzie e tutele analoghi a quelli degli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                gli interventi connessi all'autorizzazione integrata ambientale sono integralmente a carico delle risorse aziendali e, pertanto, non comporteranno alcun onere a carico della finanza pubblica;

                tali risorse sono costituite esclusivamente da quelle derivanti dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento oltre che da quelle ottenibili attraverso lo svincolo dei fondi attualmente oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 1, comma 11;

                le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni assegnate all'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, rientrano nell'ambito delle competenze proprie del suddetto istituto, e alle stesse potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

                sono a carico dell'impresa non solo tutti i trattamenti economici dei soggetti impiegati nella struttura commissariale, come stabilito dall'articolo 1, comma 13, ma anche gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della struttura stessa;

                i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 207 del 2012 – dei quali è prevista la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non presentano una specifica finalizzazione a legislazione vigente;

                i proventi derivanti dalle suddette sanzioni saranno riassegnati, mediante allocazione in uno specifico piano di gestione di nuova istituzione, al capitolo 7503 già iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                valutata, pertanto, la necessità di prevedere esplicitamente all'articolo 1, comma 13, che sono altresì a carico dell'impresa gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 13, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013 (n. 1139), nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, che persegue l'obiettivo di salvaguardare la competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione dei lavoratori, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale;

            preso atto che il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti d'urgenza già assunti in materia, dettando un quadro normativo valevole per i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, consente di affrontare situazioni problematiche concrete, come quella dell'impianto dell'Ilva di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure, tra le quali quella del commissariamento straordinario, anche in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali;

            verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione e auspicato che il provvedimento venga interpretato e applicato in un quadro di leale collaborazione tra soggetti istituzionali, senza inutili e inopportuni contrasti tra diversi poteri dello Stato, dal momento che esso persegue diversi obiettivi generali, tutti meritevoli di adeguata considerazione;

            ritenuto, in particolare, che la tutela di esigenze di natura economica e occupazionale debba essere conciliata con la salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti connessi alla salute dei cittadini, laddove sia proposto un equo contemperamento tra i diversi valori in gioco;

            valutate in termini positivi le modifiche apportate dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, che ha consentito di introdurre nel testo elementi migliorativi, anche con riferimento al rafforzato ruolo degli enti locali;

            considerato, peraltro, che il testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, circoscrive il commissariamento straordinario – previsto dal provvedimento – alle sole imprese che impieghino un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1139 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            premesso che il provvedimento in oggetto si è reso indispensabile «a causa dell'inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute»;

            considerato che il presente decreto si aggiunge ai precedenti interventi legislativi in materia di cui al decreto-legge n. 129 del 2012 e al successivo decreto-legge n. 207 del 2012, indicanti contenuti, azioni, e attività finalizzate a tutelare l'ambiente e la qualità della vita delle persone, sia nei contesti dell'attività produttiva così come nei luoghi e nei territori circostanti;

            rilevato che il suddetto decreto-legge è stato emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, senza il coinvolgimento del Ministro della salute, nonostante che nelle premesse al provvedimento in titolo si faccia esplicito riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, nonché «alle risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale»;

            rilevato, inoltre, che il mancato coinvolgimento del Ministro della salute appare tanto più necessario e opportuno se si considera che la stessa Unione europea, nel delineare i principali indirizzi di politica sanitaria, ha evidenziato chiaramente come gli obiettivi di salute di qualità si debbano raggiungere sia attraverso politiche propriamente sanitarie sia attraverso l'integrazione con le altre politiche, in primo luogo la politica quella ambientale e quella agricola;

            preso atto, tuttavia, del fatto che le Commissioni di merito, nella fase di esame degli emendamenti, hanno apportato alcuni, sia pur limitati, miglioramenti al testo del decreto-legge sotto il profilo del coinvolgimento del Ministro della salute, prevedendo, al comma 5

dell'articolo 1, che il Ministro dell'ambiente proceda alla nomina del comitato dei tre esperti ai quali spetta la predisposizione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nonché, allo stesso comma, che lo schema di piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri dell'ambiente e della salute;

            ravvisata, altresì, l'esigenza di determinare con precisione i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la nomina del commissario straordinario e del sub commissario, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;

            ritenuto, infine, non condivisibile la totale assenza nel provvedimento di disposizioni volte a prevedere apposite ed organiche attività di indagine e monitoraggio sulla relazione tra l'inquinamento provocato dall'ILVA e l'incidenza di gravi patologie nell'area salentina e pugliese, così come la mancanza di norme volte al rafforzamento delle azioni relative alla valutazione del danno sanitario e del Piano sanitario straordinario, di cui al precedente decreto-legge n. 207 del 2012, come invece ha fatto la regione Puglia con la legislazione in materia di danno sanitario,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            a) all'articolo 1, comma 7, si preveda che il decreto che approva il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, sia adottato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di determinare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, nell'ambito della procedura di nomina del commissario straordinario e del sub commissario, i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata tale nomina, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e la presenza di eventuali incompatibilità;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, che il sub commissario sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del decreto-legge n. 61 del 2013 recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale» (n. 1139 Governo);

            preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

            rilevati, in particolare, i contenuti degli emendamenti approvati al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 1;

            osservato che l'emendamento approvato al comma 5 dell'articolo 1 limita i contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo che questo «preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a», che sia adottato in conformità, oltre che alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, anche alle norme internazionali e che lo schema di piano sia reso pubblico anche attraverso la pubblicazione sui siti web del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati;

            considerato che con emendamento approvato al comma 7 dell'articolo 1 si precisa che l'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni» e che tale previsione mitiga la portata dell'incidenza sull'a.i.a. del piano medesimo, in quanto con la sua approvazione possono essere apportate modifiche all'a.i.a. con solo riguardo al crono programma;

            ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di recepimento della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e che l'a.i.a. è rilasciata tenendo conto, tra l'altro, dei documenti BREF (BAT Reference Documents), pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

            ricordato altresì che sul funzionamento dell'ILVA di Taranto è stata avviata dalla Commissione Europea, il 26 maggio 2012, un procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI), e che nell'ambito di detta procedura, la Commissione Europea ha riscontrato numerose violazioni da parte dell'ILVA di precise prescrizioni dell'AIA;

            sottolineata pertanto l'opportunità di garantire che qualsiasi modifica apportata all'a.i.a. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;

            rilevata inoltre l'opportunità – anche segnalata da più parti politiche e durante le audizioni nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni VIII e X – di prevedere una deroga ai vincoli del Patto di stabilità al fine di consentire agli enti locali la realizzazione di interventi diretti a bonificare e risanare sotto il profilo ambientale il territorio interessato;

            richiamati i contenuti del Piano d'azione europeo per l'acciaio, relativo alle prospettive dell'industria siderurgica in Europa, che propone azioni congiunte e concertate della Commissione, degli stati membri e dell'industria per promuovere la domanda di acciaio ma anche per facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici e affrontare le necessità di competenze adeguate. Rilevato, in tale contesto il ruolo dei Fondi strutturali, che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico, come anche del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provvedano le Commissioni di merito a precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'a.i.a. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

      1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1, dopo le parole: «in forma di società» sono inserite le seguenti: «che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e»; dopo la parola: «stabilimento» è inserita la seguente: «industriale»; dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; dopo le parole: «e comporti» è inserita la seguente: «oggettivamente» e le parole: «, rilevata dalle Autorità competenti,» sono sostituite dalla seguente: «reiterata»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.

        1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo»;

            al comma 4:

                al primo periodo, le parole: «all'impresa, nella persona del» sono sostituite dalle seguenti: «al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al» e le parole: «o di altro soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altro soggetto»;

            al secondo periodo, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto motivato» e le parole: «i componenti degli organi di controllo, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti

i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme dell'Unione europea e internazionali nonché delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi trenta giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»;

            il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'assemblea dei soci, ed acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5»;

            al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente,» e dopo le parole: «modifica dell'a.i.a.» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.»;

            al comma 8, dopo le parole: «prescrizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di tutela»;

            al comma 9, le parole: «di responsabilità per il commissario e il sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato»;

            al comma 10, dopo le parole: «diseconomie dei risultati» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile»;

            al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario ed

utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di pubblica salute»;

            al comma 13, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa»;

            dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

        «13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA».

        All'articolo 2:

            al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1»;

            al comma 3, la parola: «ripetuto» è sostituita dalla seguente: «citato» e le parole: «, esclusa l'oblazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta,».

        Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis.(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione). – 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61

    

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Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

        Considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un'apposita struttura commissariale straordinaria, la continuità produttiva ed occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute;

        Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/ 0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da

impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva2010/75/UE;

        Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2013;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Commissariamento straordinario).
Articolo 1.
(Commissariamento straordinario).

        1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche ” a.i.a. ”. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del subcommissario.

        1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.

          1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.
          1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo.
        2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.         2. Identico.
        3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.         3. Identico.
        4. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.         4. È garantita al titolare dell’impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può sostituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento.
        5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.         5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme dell'Unione europea e internazionali nonché delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi trenta giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.
        6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.         6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'assemblea dei soci, ed acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
        7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.         7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.
        8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.         8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.
        9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.         9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.
        10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.         10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
        11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.         11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario ed utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di pubblica salute.
        12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.         12. Identico.
        13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.         13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.
          13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.
Articolo 2.
(Commissariamento della s.p.a. ILVA).
Articolo 2.
(Commissariamento della s.p.a. ILVA).

        1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.

        1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano e, in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1.

        2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1».         2. Identico.
        3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, esclusa l'oblazione, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         3. All'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 2-bis.
(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione).
 

        1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Articolo 3.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.