• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03449    il regolamento di Dublino III pone il dovere dell'accoglienza per i migranti, profughi e rifugiati richiedenti asilo in capo agli Stati in cui è avvenuto il primo ingresso nel territorio...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03449presentato daGIGLI Gian Luigitesto diMercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   GIGLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il regolamento di Dublino III pone il dovere dell'accoglienza per i migranti, profughi e rifugiati richiedenti asilo in capo agli Stati in cui è avvenuto il primo ingresso nel territorio dell'Unione europea;
   tale regolamento, di cui da tempo si chiede la revisione, genera un pesantissimo carico sulle spalle dell'Italia, il Paese più esposto ai flussi attraverso il Mediterraneo per la lunghezza delle sue coste;
   esiste anche una rotta via terra attraverso la quale i migranti tentano di raggiungere Paesi come la Germania e la Svezia, mete peraltro agognate anche per coloro che sono entrati nell'Unione europea dal territorio italiano;
   per questi migranti, le procedure di esame delle richieste di asilo, rispetto a quelle italiane, risultano in quei Paesi più rapide e hanno carattere definitivo;
   risulta all'interrogante che, in caso di esito negativo della richiesta d'asilo, gran parte dei migranti decida di entrare in Italia dove possono contare sulla lunghezza delle procedure e sulla possibilità di appello;
   gli uffici migrazioni delle questure si trovano così a farsi carico dell'accoglienza di coloro che sono stati respinti dai Paesi nordici: è il caso della questura di Udine, quinta per volume di casi, che – secondo quanto risulta all'interrogante – nel 2016 ne ha trattati 2.700;
   all'esito negativo della procedura, gli interessati presentano regolarmente appello;
   concluso anche l'iter dell'appello, cessa il programma di accoglienza, ma, prima che sia posto in essere un meccanismo di rimpatrio, la gran parte di questi migranti sceglie di far perdere le proprie tracce per entrare nella clandestinità, per la quale, rispetto al Paese di primo ingresso, si preferisce un Paese considerato meno efficiente e rigoroso come l'Italia;
   la clandestinità è però tipicamente la condizione in cui sono più facili, da un lato, lo sfruttamento lavorativo dei migranti e, dall'altro, il loro reclutamento nella criminalità comune o, peggio, la loro radicalizzazione e la contiguità con gli ambienti del terrorismo;
   nel quadro normativo del regolamento di Dublino III l'Italia risulta doppiamente penalizzata, sia per quanto riguarda gli ingressi dal territorio italiano, sia per l'incapacità a gestire i casi di arrivo da Paesi come la Germania –:
   se il Ministro interrogato possa confermare quanto descritto per la questura di Udine e fornire la cifra complessiva degli arrivi di migranti in Italia da altri Paesi di ingresso nel territorio dell'Unione europea. (3-03449)