• Testo DDL 78

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Atto a cui si riferisce:
S.78 Modifiche agli articoli 565 e 586 del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 78
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 565 e 586 del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni

Onorevoli Senatori. -- In mancanza di eredi, secondo quanto previsto dagli articoli 565 e 585 del nostro codice civile, l'eredità è devoluta al patrimonio dello Stato.

Le ragioni sono prevalentemente due: da una parte evitare che i beni del defunto divengano res nullius, assicurando in ogni caso una successione che garantisca la continuità dei rapporti giuridici, dall'altra la giusta opportunità che l'eredità vada a favore della collettività. Queste esigenze sono ancora valide, ma forse è necessario adeguare il modello delle categorie dei successibili, per quanto riguarda i beni immobili, sia ai principi costituzionali che valorizzano l'autonomia degli enti locali, sia recepire il sentimento collettivo che individua nel comune l'entità prima e principale della rappresentanza della collettività.

Per questo motivo, con il disegno di legge in esame, si intende intervenire, novellando due articoli del codice civile, al fine di introdurre nell'elenco dei successibili, prima dello Stato, il comune sul cui territorio siano situati i beni immobili facenti parte di una eredità priva di altri chiamati ex lege.

Appare giusto ed opportuno, infatti, che nel caso di specie, prima di chiamare l'ultimo erede necessario che è lo Stato, i beni immobili possano entrare a far parte del patrimonio disponibile del comune dove si trovano, sia per eventuali valorizzazioni sia per permettere all'ente locale di ricavarne un beneficio economico da riutilizzare a favore dell'intera comunità. Nel caso invece di altri beni, l'ultimo erede rimane lo Stato.

Nel presente provvedimento, si prevede che i comuni interessati possano, però, rinunciare all'eredità, in base alle proprie autonome valutazioni, e in tal caso subentra lo Stato come ultimo successore.

Similmente alla successione a favore dello Stato, anche per i comuni sarebbero previste le specifiche condizioni di non rispondere dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati, attesa la natura di interesse collettivo dell'operazione.

In conclusione, con il presente disegno di legge, si intende, in uno spirito di valorizzazione delle comunità locali, concretamente ed effettivamente allargare l'autonomia dei comuni, riconoscendo loro il diritto di acquisire per successione ereditaria tutti i beni immobili, privi di altri eredi, che sono localizzati nel rispettivo territorio, senza aggravarne i pesi nei casi di eredità non convenienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 565 del codice civile)

1. All'articolo 565, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «altri parenti» sono aggiunte le parole: «, ai Comuni».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 586 del codice civile)

1. L'articolo 586 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 586. -- (Acquisto dei beni da parte dei comuni e dello Stato). -- In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune sul cui territorio sussistono i beni immobili e allo Stato per i restanti beni.

L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione, ma i comuni beneficiari possono rinunziarvi entro un anno dalla comunicazione nei loro confronti. In tal caso l'intera eredità è devoluta allo Stato, il cui acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

I comuni e lo Stato non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».