• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12964 (5-12964)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12964presentato daBUSINAROLO Francescatesto diMercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   BUSINAROLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha presentato istanza di procedimento di valutazione di impatto ambientale sui progetti preliminari del:

    a) «Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest», comunicazione pubblica in data 18 ottobre 2016, progetto con codice Cup F81H91000000008;

    b) «Nodo AV/AC: ingresso est Nodo di Verona», comunicazione pubblica in data 19 ottobre 2017, progetto con codice Cup J41E91000000009;

   in entrambi i procedimenti Rfi utilizza le procedure della cosiddetta «legge obiettivo»;

   il cosiddetto «nuovo codice degli appalti», non solo, ha abrogato il decreto legislativo n. 163 del 2006 ma anche l'articolo 1, commi 1-5, della «legge obiettivo»;

   sul regime transitorio applicabile agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche già programmati si è pronunciata l'Anac, con delibera n. 924 del 7 settembre 2016, in risposta ad una richiesta di parere formulata dall'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   presupposto per l'applicabilità della cosiddetta «legge obiettivo» abrogata è l'esistenza di un procedimento di valutazione di impatto ambientale già iniziato. Nel caso specifico del nodo di Verona, suddiviso in due procedimenti istinti, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento ex novo;

   nell'ipotesi che il progetto del «Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest» sia stato considerato un'estensione del «lotto funzionale Brescia-Verona», la valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo di quest'ultimo è terminata con il parere della Commissione Tecnica VIA, n. 1767 del 17 aprile 2015;

   il 22 febbraio 2016 è stata rilasciata la determina per la positiva conclusione dell'istruttoria di verifica di ottemperanza relativa al progetto definitivo del lotto funzionale Brescia-Verona della linea AV/AC Milano-Verona;

   anche questa valutazione di impatto ambientale è stata chiusa precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e precedentemente all'inizio della valutazione di impatto ambientale per il progetto del «Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest», che quindi ha seguito un procedimento a giudizio dell'interrogante non conforme alla normativa vigente;

   relativamente al «Nodo AV/AC di Verona: ingresso est», nell'ipotesi che questo sia stato considerato un'estensione del «lotto funzionale Verona-Bivio di Vicenza» la valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo di quest'ultimo è stata chiusa con il parere della Commissione Tecnica VIA n. 2232 del 25 novembre 2016. Anche questo rappresenta, secondo l'interrogante, una sorta di escamotage per evitare l'applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   in base a quanto sopra riportato, ad entrambi i progetti non sarebbe applicabile quanto previsto dalla delibera dell'Anac succitata;

   inoltre, in difformità rispetto a quanto previsto dalle direttive comunitarie che disciplinano la valutazione di impatto ambientale ed ai pronunciamenti della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, si è frammentato il progetto del Nodo di Verona così si è evitata la valutazione dell'effetto cumulativo degli impatti. Una valutazione di impatto ambientale frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati diversi, ovvero più favorevoli a Rfi, rispetto a una valutazione globale sull'incidenza complessiva delle modifiche effettuate (sentenza Corte costituzionale n. 209/2011 e sentenze della Corte di giustizia, sez. II, 28/0272008, caso C-2/07 Abrahm, e 17 marzo 2011, C 275/09) –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere per l'interruzione o l'annullamento dei procedimenti in corso relativamente al nodo AV/AC, che dovrebbero essere conformi a quanto previsto dal nuovo codice appalti e non alle abrogate disposizioni della legge n. 443/2001, non essendo applicabile il parere n. 924 del 7 settembre 2016.
(5-12964)