• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00285 Risoluzione conclusiva 8-00285presentato daLOREFICE Marialuciatesto diMercoledì 20 dicembre 2017 in Commissione XII (Affari sociali) 7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00285presentato daLOREFICE Marialuciatesto diMercoledì 20 dicembre 2017 in Commissione XII (Affari sociali)

7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (N. 8-00285)

   La XII Commissione,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017, rende obbligatorie per i minori di età compresa tra i zero e i sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati 10 vaccinazioni, fatta salva l'avvenuta immunizzazione e l'accertamento documentato di specifiche condizioni di salute che ne rendono necessaria l'omissione o il differimento;
    l'articolo 5-ter dello stesso provvedimento consente al Ministero della salute di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri dicasteri in posizione di comando, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico amministrativa e economico contabile, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie; ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'impiego del contingente in questione, quantificati in 359.000 euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018 viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, stanziata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; il decreto, negli articoli 5-bis e 5-ter, fa riferimento solo alle vaccinazioni obbligatorie. Prevede, infatti, che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applichino a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 della legge stessa, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, escludendo quindi le ulteriori vaccinazioni raccomandate che non sono incluse all'articolo 1, come ad esempio l'Hpv per le femmine e per i maschi, l’Herpes Zoster o l'epatite A, ma che sono fortemente raccomandate;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 26 aprile 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;
    l'articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Il vitalizio bimestrale percepito direttamente dal contagiato per emotrasfusione o per danno da vaccinazione obbligatoria, ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, può essere assimilato ad un sussidio per malattia, in quanto ha carattere esclusivamente assistenziale. In conseguenza di ciò, dovrebbe essere pacificamente escluso un pignoramento del vitalizio. Accade tuttavia che danneggiati che percepiscono l'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 si vedono pignorata la somma dello stesso quando viene accreditato sul conto corrente,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per prevedere che il Ministero della salute, in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti conseguenti agli eventuali danni procurati dai vaccini di cui al decreto-legge n. 73 del 2017, in caso di accertato nesso di causalità, debba rivalersi sulla casa farmaceutica di produzione;
   a ribadire che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano al diritto all'indennizzo per i soggetti che abbiano subito un danno a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, assicurando quindi tale diritto a tutti coloro che siano stati danneggiati da vaccinazioni, non solo quelle di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma anche quelle previste dal Piano nazionale vaccini 2017-2019;
   ad assumere iniziative volte a ricomprendere, fra i beneficiari dell'equa riparazione disciplinata dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014 per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, i familiari delle persone danneggiate decedute, anche se agiscono iure proprio, purché abbiano presentato entro il 19 gennaio 2010 domanda per accedere alle procedure di transazione;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative normative che chiariscano definitivamente che la somma percepita a titolo di indennizzo ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, non può essere pignorata, anche quando questa venga accreditata sul conto corrente del danneggiato da emotrasfusione o da vaccinazione, ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
(8-00285) «Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese».