• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/04768-AR/0 ...    premesso che:     il provvedimento in esame, quanto ai temi della Giustizia, reca numerose misure tese allo smaltimento degli arretrati, sussistenti soprattutto nel settore...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04768-AR/097presentato daLEVA Danilotesto diGiovedì 21 dicembre 2017, seduta n. 902

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, quanto ai temi della Giustizia, reca numerose misure tese allo smaltimento degli arretrati, sussistenti soprattutto nel settore civile;
    la legge n. 57 del 2016 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» ha indubbiamente rappresentato un passo rilevante quanto all'auspicabile riforma della magistratura onoraria, con effetti applicativi in vigore a partire dal 2021 in riferimento alle nuove competenze per materia affidate ai magistrati onorari, nonché al sistema delle indennità e degli obblighi previdenziali ed assistenziali;
    è evidente che la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia, e non può non apparire fondamentale procedere ad interventi significativi per tutelarla e valorizzarla;
    quanto all'indennità spettante ai magistrati onorari (GOT e VPO) in servizio sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 116/17, tuttavia, non può non apparire auspicabile l'introduzione di una indennità mensile onnicomprensiva e forfettaria, oltre all'aumento della indennità giornaliera per attività di udienza aumentata ad euro 250/00;
    l'istituzione di una unica modalità di determinazione della indennità onorarie consentirebbe ai capi degli uffici giudiziari di utilizzare appieno ed in modo uniforme i GOT e i VPO, con evidenti conseguenze positive nella organizzazione e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia;
    l'introduzione dell'indennità mensile avrebbe natura di retribuzione appunto forfetaria da determinarsi in misura lorda per le attività extraudienza esercitate dai GOT e dai VPO, con corrispondente individuazione di un minimo di udienze mensili da assolvere per garantirne l'equità;
    l'innalzamento dell'indennità d'udienza è auspicabile in riferimento alla delicatezza delle funzioni esercitate e dall'esigenza di garantire e rafforzare l'indipendenza e la imparzialità della magistratura onoraria di tribunale, sia giudicante, sia requirente, oltre che dal necessario adeguamento ISTAT come previsto per legge;
    tale misura avrebbe anche natura di rimborso delle spese di trasferimento che i magistrati onorari affrontano a causa del regime delle incompatibilità, nonché di rimborso spese di aggiornamento professionale;
    quanto illustrato attuerebbe finalmente i principi di cui agli articoli 36 Cost. (garantendo al magistrato onorario una indennità proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, consentendogli di condurre una vita libera e dignitosa), 97 Cost. (assicurando il buon andamento e la maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia), 101, 104 e 106 Cost. (rafforzando l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura onoraria) e comunitaria (principio di non discriminazione);
    le misure interverrebbero esclusivamente per il quadriennio in corso, in vista della unificazione indennitaria destinata ad operare a partire dal 2021;
    quanto si prevede nel decreto attuativo 116/2017 della legge delega, per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello stesso e la scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, integra evidentemente una violazione degli artt. 3 e 36 Cost.;
    l'articolo 31 di tale decreto, infatti, al comma 1 prevede che «per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 1991 n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari» e la persistenza dell'attuale sistema retributivo in vigore per i GOT e i VPO non eliminando la disparità di trattamento economico esistente tra magistrati onorari (GOT, VPO e GDP) e non risolvendo la mancata attuazione in relazione al caso specifico, del principio costituzionale (ex articolo 36 Cost.) per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
    è evidente che sanando gli aspetti illustrati si ristabilirebbe, parzialmente ed in attesa della scadenza del primo quadriennio di riforma, una retribuzione per i magistrati onorari di Tribunale, che sia congrua ed equa rispetto all'attività giurisdizionale da essi svolta, valorizzando, altresì, le attività svolte fuori dall'alveo della udienza, ma pur sempre ad essa strumentali, e spesso più importanti e più gravose della udienza stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire in tempi brevi per sanare il vulnus illustrato in premessa, in modo da garantire reale attuazione agli articoli 36, 97, 101,104 e 106 Cost.
9/4768-AR/97. Leva, Sannicandro, Rostan, Melilla, Albini, Capodicasa.