• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04768-AR/0 ...    premesso che:     l'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, disciplina l'albo speciale che abilita...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04768-AR/077presentato daSANGA Giovannitesto diGiovedì 21 dicembre 2017, seduta n. 902

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, disciplina l'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, vale a dire, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
    in particolare, si prevede l'iscrizione all'albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale; l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
    il comma 4 dell'articolo 22, tuttavia, con una norma transitoria, consente di chiedere l'iscrizione anche a coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge; tale normativa subordina l'iscrizione all'albo speciale ai seguenti requisiti: 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame. Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:
     professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;
     ex consiglieri di cassazione e di Corte d'appello;
     avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;
     coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
    l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) ha già prorogato di un anno la disciplina transitoria, consentendo l'iscrizione all'albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo dei 4 anni fissati dalla norma originaria) dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018;
    la nuova disciplina è oggetto di una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, sollevata con ordinanza 12856/2016 del TAR Lazio, poiché il vecchio regime vale ancora per tutti gli avvocati stabiliti (ovvero quelli che hanno preso il titolo in altro paese europeo, anche se italiani); essa, tra l'altro, introduce una grave discriminazione per coloro che esercitano presso i tribunali amministrativi, il cui grado in appello, a differenza dei civilisti, è equiparato alla Cassazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare, con il primo provvedimento utile, l'entrata in vigore di una norma che potrebbe subire un giudizio negativo di costituzionalità;
   in ogni caso a valutare l'opportunità di provvedere, anche con atto non legislativo per il tramite del Ministero di Giustizia, a emanare una norma di interpretazione autentica, volta a interpretare la vigente deroga dei cinque anni come anni solari dall'entrata in vigore, coprendo in tal modo tutto il 2018.
9/4768-AR/77.  (Testo modificato nel corso della seduta) Sanga.