• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04768-AR/0 ...    premesso che:     il provvedimento in esame rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04768-AR/022presentato daBERNARDO Mauriziotesto diGiovedì 21 dicembre 2017, seduta n. 902

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato, costituendo, pertanto, la principale manovra di finanza pubblica, predisposta su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, con la quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l'esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato;
    ritenuto che, le linee di intervento si sono significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso la Camera; in particolare, il comma 39-bis interviene sulla disciplina delle modalità di distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevedendo che la filiera del fumo elettronico sia soggetta ai controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale è chiamata a stabilire, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2018, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
    considerato che, gli interventi di regolamentazione non possono risolversi in soluzioni discriminatorie, ma piuttosto, in piena coerenza con le disposizioni comunitarie in argomento, devono garantire la costante ed integrale soddisfazione degli interessi pubblicistici sottesi all'assoggettamento ad accisa dei prodotti richiamati;
    ritenuto che, pertanto, ogni intervento in tale materia debba contemperare le istanze di accesso con le esigenze di ordine pubblico, in considerazione dei due profili, sanitario e fiscale, ad essi indissolubili in tale materia. Occorre sottolineare, infatti, che tali prodotti, contenendo nicotina, presentano impatti sanitari non trascurabili, tali per cui si rileva l'urgente necessità di un completamento della regolamentazione in questione con la conferma di tutte le disposizioni regolatorie vigenti relativamente alla vendita degli stessi, per garantire i più elevati livelli di salute pubblica, attraverso una rete distributiva sicura e controllata;
    considerato che, tale intervento si rende ancor più rilevante per assicurare la tutela della salute delle fasce più deboli della popolazione, quali i minori e le donne in gravidanza, che sono i soggetti più a rischio di iniziazione all'assunzione di nicotina non solo attraverso le sigarette tradizionali ma anche e soprattutto attraverso i prodotti da inalazione senza combustione (non a caso provenienti anche dai medesimi produttori);
    ritenuto che, congiunto con tale esigenza inderogabile, appare l'aspetto fiscale, in quanto la molteplicità dei canali di approvvigionamento di tali prodotti sul mercato non deve tradursi in una condizione tale da inficiare la capacità di verifica e accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla circolazione degli stessi, contribuendo a creare un contesto più favorevole al diffondersi di fenomeni elusivi se non anche palesemente illeciti, ed impedendo così il raggiungimento degli obiettivi di gettito correlati a tali prodotti, con entrate fiscali di gran lunga inferiori a quelle dovute e stimate nei documenti di finanza pubblica; in particolare, anche per le ricadute in termini erariali segnalate, con i connessi profili in termini di responsabilità su chi incombe l'onere regolatorio, risulta necessario che i soggetti legittimati alla distribuzione dei prodotti soggetti ad accisa siano soltanto quelli rispetto ai quali l'amministrazione riesca a garantire gli stessi livelli di controllo e di vigilanza oggi assicurati, essendo per giunta evidente che diversi livelli di controllo implicano una ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti coinvolti che, oltre a nuocere all'efficienza amministrativa con le conseguenti ricadute erariali, si traduce in una discriminazione irragionevole in danno di taluni operatori economici soltanto, e che la inequivoca efficienza dell'acquisizione del gettito attraverso la rete di distribuzione oggi riconosciuta è strettamente legata a consolidati strumenti di controllo costante e sistematico con tracciatura da parte dell'amministrazione competente di tutta la filiera distributiva, sì che i terminali della rete di acquisizione del gettito sul territorio oggi già efficacemente assoggettata ai controlli della amministrazione competente possano risultare deputati per l'approvvigionamento di coloro che, al di fuori di tale rete, solo ora intendano affacciarsi in tale mercato;
    rilevato che, come precisato nella disposizione richiamata, nelle more della definizione della regolamentazione occorrente, è consentita la prosecuzione dell'attività oggi condotta dai soggetti legittimati;
    considerato che, pertanto, deve considerarsi esigenza immanente alla materia in argomento e quindi implicita anche nel caso di specie che, in sede di attuazione della disposizione di cui al comma 39-bis, si dovrà dare assicurazione a queste esigenze, essenziali per garantire, simultaneamente, effettiva non discriminazione nell'accesso al mercato e nella permanenza all'interno del medesimo, il gettito fiscale stimato nei documenti di finanza pubblica e la massima tutela della salute della collettività, con particolare attenzione verso i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa attuativa per assicurare che, in sede di definizione delle disposizioni regolatorie richiamate dalla disposizione sopra citata, siano garantite costantemente le esigenze sopra delineate.
9/4768-AR/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Bernardo.