• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04768-AR/0 ...    premesso che:     il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04768-AR/017presentato daFUCCI Benedetto Francescotesto diGiovedì 21 dicembre 2017, seduta n. 902

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», ha introdotto, all'articolo 21-ter, nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide;
    l'articolo 21-ter citato, al comma 1, prevede che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è concesso anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    lo stesso articolo 21-ter, al comma 3, stabilisce che l'indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo 1958 e 1966, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide e, tramite il Regolamento previsto dal successivo comma 4, verranno definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per questi soggetti, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide;
    il Consiglio superiore di sanità, su richiesta della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, ha espresso, nella seduta del 17 gennaio 2017, un parere in merito alla definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide. Successivamente, nella seduta del 13 giugno 2017, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato che, rimanendo un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, è necessaria un'accurata diagnosi differenziale basata su criteri clinici e genetico-molecolari;
    tali criteri di inclusione ed esclusione per i nati fuori dal periodo 1958/1966, sono stati riportati nell'allegato A al decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.166 recante «Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160», il quale andrà in vigore dal 6 dicembre;
    la Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute ha però cominciato ad applicare il regolamento anche ai nati nel 1958 e 1966, addirittura ancor prima della entrata in vigore del Regolamento stesso, chiedendo alle Commissioni Mediche Ospedaliere di rivedere, sulla base del citato parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, il giudizio medico legale con il quale è stato riconosciuto, ai nati nel 1958 e 1966, il nesso causale e non procedendo al riconoscimento degli indennizzi, come previsto, invece, dal decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n.163, dalla circolare 5 novembre 2009, n. 31 e dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della Sanità Militare del Ministero della Difesa,

impegna il Governo

ad adottare urgenti provvedimenti affinché per i soggetti di cui all'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nati negli anni 1958 e 1966, sia esplicitato chiaramente che continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, emanate dal Ministero della Difesa – Dipartimento della Sanità Militare – alle Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adozione del giudizio medico legale sul nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 e contestuale annullamento, in autotutela, delle richieste di revisione dei verbali medico legali adottate dalla Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, procedendo al riconoscimento degli indennizzi.
9/4768-AR/17. Fucci, Latronico.