• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04768-AR/0 ...    premesso che:     nelle zone di montagna e periferiche nonché geograficamente disagiate un dispensario farmaceutico costituisce un importante punto di riferimento, offrendo...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04768-AR/014presentato daPLANGGER Albrechttesto diGiovedì 21 dicembre 2017, seduta n. 902

   La Camera,
   premesso che:
    nelle zone di montagna e periferiche nonché geograficamente disagiate un dispensario farmaceutico costituisce un importante punto di riferimento, offrendo un servizio pubblico sociale indispensabile per la popolazione ivi residente, laddove non sono più presenti uffici postali, scuole, caserme dei Carabinieri;
    proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;
    l'articolo 1, della legge n. 221/1968 (così come modificato dalla legge n. 362/1991) recita testualmente: «Le farmacie sono classificate in due categorie:
   a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
   b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

  Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
  Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. ...»;
    con la disciplina per i dispensari farmaceutici così come riformulata dalla legge 362/1991, si afferma, senza possibilità di equivoco, che la loro istituzione può avvenire (anzi deve avvenire) laddove, in centri, per la legge farmaceutica considerati rurali, la farmacia, pur essendo prevista nella pianta organica, non è aperta;
    si tratta di situazioni che si creano quasi esclusivamente nel caso in cui i concorsi siano andati deserti per lo scarso interesse economico che offre la località e la disciplina della loro gestione è lasciata alle regioni, ed è affidata al titolare di una farmacia della zona con preferenza per la più vicina, ma in caso di rinunzia da parte di tutti i titolari della zona, la gestione spetta al comune;
    inoltre, l'apertura di un dispensario farmaceutico da parte di un farmacista, costituisce un lodevole contributo sociale per la popolazione residente fuori dai centri più serviti e perciò l'attività andrebbe tutelata e sgravata anche fiscalmente;
    infatti il farmacista prende l'impegno di un dispensario farmaceutico, non per fare cassa, ma per venire incontro ai bisogni della popolazione;
    si deve tener conto che il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, cosiddette principali, – ai sensi dell'articolo 65 della legge 8 novembre 1991 n. 362 – concorre al fatturato delle farmacie principali, andando così a gravare sul conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN;
    per sostenere l'attività «sociale» del farmacista anche in una sede periferica non redditizia, va assolutamente formulata una norma che stabilisca, che il fatturato del dispensario farmaceutico non concorre al fatturato della farmacia principale;
    tenendo conto che a livello nazionale esistono circa 500 dispensari, una norma in questo senso interesserebbe circa 30 farmacie che hanno un fatturato SSN annuo (IVA esclusa) complessivo (compreso il dispensario) pari o inferiore a 600.000 euro, tenendo conto che il fatturato del dispensario mediamente pesa circa il 25 per cento del fatturato totale;
    queste farmacie pagano oggi uno sconto medio del 6 per cento sul fatturato SSN, per un importo totale stimabile in non più di 1 milione di euro (per tutte le 30 farmacie interessate);
    passando a uno sconto forfetario dell'1,5 per cento sul solo fatturato inferiore a 450.000 euro (nuovo limite introdotto dal decreto-legge n. 148/2017), pagherebbero un importo complessivo non superiore a 200.000 euro l'anno;
    pertanto il costo per il SSN sarebbe quantificabile in non più di 800.000 euro l'anno,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito di successivi atti normativi, la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.
9/4768-AR/14. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Marguerettaz, Ottobre.