• C. 224-387-727-946-1014-1045-1336-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 1° luglio 2014); GNECCHI Marialuisa, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.224 Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 224-387-727-946-1014-1045-1336-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 224, d'iniziativa dei deputati
FEDRIGA, CAPARINI
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico
Presentata il 15 marzo 2013
n. 387, d'iniziativa dei deputati
MURER, GNECCHI, MARANTELLI, VELO, MAGORNO, MOSCATT, MARTELLA, D'INCECCO, MOGNATO, TULLO, MIOTTO
Delega al Governo per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche ai settori del pubblico impiego e del lavoro autonomo
Presentata il 21 marzo 2013

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 1 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 727, d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, ALBANELLA, FABBRI, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, MAESTRI, MICCOLI, ZAPPULLA
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico
Presentata l'11 aprile 2013
n. 946, d'iniziativa del deputato POLVERINI
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico, nonché altre disposizioni concernenti il pensionamento flessibile e delega al Governo per la diffusione della cultura previdenziale nelle scuole
Presentata il 14 maggio 2013
n. 1014, d'iniziativa dei deputati
FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN, RONDINI
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico
Presentata il 21 maggio 2013
n. 1045, d'iniziativa dei deputati
DI SALVO, AIRAUDO, PLACIDO, META, NICCHI
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra
Presentata il 23 maggio 2013
e
n. 1336, d'iniziativa dei deputati
AIRAUDO, DI SALVO, PLACIDO
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico
Presentata il 9 luglio 2013
(Relatore per la maggioranza: GNECCHI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 224 Fedriga e abbinate, recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(23 gennaio 2014)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato n. 224 Fedriga e abbinate, recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(1 luglio 2014)


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 224 Fedriga e abbinate, recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che dal momento dell'adozione del testo unificato presso la Commissione di merito sono nel frattempo intervenute diverse disposizioni legislative che hanno modificato la normativa che stabilisce per quali categorie di lavoratori non opera la riduzione dell'entità del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro determinati termini, prevista dalla cosiddetta «riforma Fornero»;

            ritenuto, pertanto, necessario che le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, del testo unificato siano coordinate con la normativa vigente in materia;

            considerato, infine, che la finalità del comma 2 è quella di eliminare totalmente il riferimento a prestazione effettiva da lavoro, anche nella sua accezione più estesa, in modo da far valere a fini pensionistici il requisito dell'anzianità contributiva senza alcuna limitazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono soppresse.

(22 gennaio 2014)

PARERE FAVOREVOLE

(1 luglio 2014)

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TESTO UNIFICATO della Commissione
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

      1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;

          b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità

ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012»;

      2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
      3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012.
      4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite

di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.
Art. 2.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

      1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1 giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano

i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

          a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;

          b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

          c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

          d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,

lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

          e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

      2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
      3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
      5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
      6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.
Art. 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

      1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
      2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a

    2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022».
      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
      3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

          a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;

          b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.