• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01428/010/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1428/10/11 presentato da MANUELA SERRA
martedì 1 luglio 2014, seduta n. 085

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»
premesso che:
l'articolo 5 e dei disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
considerato che:
la legislazione vigente in Italia in materia di parità di genere risulta ancora carente e segna, a ben vedere, una situazione discriminatoria tra uomo e donna. Al riguardo, un dato evidente che evidenzia la situazione discriminatoria a cui si assiste, è rinvenibile nella procreazione e nella maternità. Occorre, tuttavia, mettere in luce il fatto che, al contempo, sono stati ampliati gli strumenti di tutela della maternità, infatti, con il decreto legislativo 151/2001 vengono garantiti alle lavoratrici madri permessi e congedi per la cura della prole;
allo stato attuale, è, inoltre, necessario rilevare che, ormai, è possibile ritenere superata la concezione che la cura dei figli debba essere esclusivo appannaggio della sola madre; tanto è vero che il decreto legislativo in oggetto prevede forme di garanzia anche per i padri lavoratori. È opportuno, comunque, evidenziare che il dettato normativo del decreto legislativo de quo risulta ancora, per certi versi, improntato da una logica che vede il padre subentrare nei diritti ai congedi genitoriali in via subordinata e non alternativa rispetto alla madre. Difatti, il legislatore parrebbe aver operato una scelta riconoscendo, in particolare, ai padri lavoratori il diritto ad usufruire dei congedi pieni solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o in caso di decesso della stessa, ovvero in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
considerato altresì che:
al padre sono riconosciuti i congedi in un certo senso in via residuale rispetto alla madre, ne deriva, quindi, che la cura del bambino sia incentrata e ricondotta alla figura materna, con indubbi svantaggi per le donne sotto il profilo professionale. Appare, quindi, ragionevole prevedere che i congedi possano essere attribuiti alternativamente alla madre o al padre, rimettendo ad essi la scelta da valutare caso per caso, senza alcuna distinzione di sorta;
sulla scorta delle anzidette carenze nella materia in oggetto, sarebbe ragionevole effettuare delle scelte finalizzate, con delle modifiche al dlgs. n. 151, a rivisitare la parte relativa alla fruibilità dei congedi da parte del padre così come disposto dall'articolo 28 della disposizione normativa de qua, stabilendo che gli stessi siano da considerarsi alternativi e non subordinati rispetto alla madre in tutti i settori lavorativi pubblici e privati;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel congedo di paternità, che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro, in via alternativa e non subordinata rispetto alla madre lavoratrice, per tutta la durata del congedo previsto attualmente dalla legge, in tutti i settori lavorativi pubblici e privati.
(0/1428/10/11)
SERRA, PAGLINI