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Atto a cui si riferisce:
C.1/00524 premesso che: in data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato, con 485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni, le norme per rendere obbligatorie le etichette «made...



Atto Camera

Mozione 1-00524presentato daBERGAMINI Deborahtesto diGiovedì 3 luglio 2014, seduta n. 256

La Camera,
premesso che:
in data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato, con 485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni, le norme per rendere obbligatorie le etichette «made in» sui prodotti non alimentari venduti sul mercato comunitario;
è stato approvato anche un regolamento (con 573 voti a favore, 18 contrari e 52 astensioni) che chiede pene più severe per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e vendono prodotti potenzialmente pericolosi;
in particolare, la maggioranza dei deputati ha votato contro l'emendamento che puntava a cancellare l'etichetta obbligatoria dal testo della «proposta Tajani-Borg» sulla direttiva per la sicurezza dei consumatori e la relatrice danese, Christel Schaldemose, ha criticato con forza il fatto che gli Stati membri non siano stati in grado di concordare una posizione comune sulla questione, bloccando così i negoziati sul regolamento nel suo complesso, a scapito della sicurezza dei consumatori in Europa;
il Parlamento europeo ha approvato comunque i testi in prima lettura per fare in modo che il lavoro svolto potesse essere ripreso dal Parlamento europeo insediatosi in data 1o luglio 2014 e utilizzato come base per ulteriori negoziati con gli Stati membri e soprattutto dal Consiglio europeo;
un provvedimento sul «made in» era stato già approvato dal Parlamento europeo nel 2010 ma, nell'ottobre del 2012, il Commissario europeo per il commercio, Karel de Gucht, aveva comunicato di aver rinunciato a portare a compimento la proposta di regolamento sul «made in» a causa dell'impraticabilità di raggiungere il necessario consenso con gli Stati membri, in quanto avversato dai Paesi nordici, dal Regno Unito, da Olanda e da Germania, poiché si intendeva introdurre l'obbligo di specificare sui prodotti extracomunitari il luogo di produzione in modo da fornire al consumatore una chiara indicazione: indicazione premiante per i produttori europei che non delocalizzano;
il voto a favore del «made in» del 15 aprile 2014 ha segnato comunque la vittoria del fronte Italia, Spagna e Francia, particolarmente interessate ad avere un'etichetta che certifichi l'origine delle loro merci, in particolare nel settore della moda, del lusso e in quello calzaturiero, e la sconfitta del fronte opposto composto da Paesi del nord e dell'est Europa, tra cui la Germania, importatori e assemblatori di materiali prodotti da Paesi non europei;
nel settore alimentare l'indicazione obbligatoria è tale solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare, così come delineato dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, principio confermato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014, con la contestuale abrogazione della direttiva 2000/13/CE;
il Parlamento italiano ha già approvato la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sull'etichettatura, con la finalità di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano, per il quale la qualità è una caratteristica fondamentale collegata intrinsecamente alle origini territoriali del prodotto, che proprio per questo legame indissolubile devono essere correttamente e chiaramente comunicate al consumatore, ma resta particolarmente complesso il coordinamento tra l'obbligo stabilito in Italia e quelle norme europee che invece prevedono, al riguardo, principalmente regimi facoltativi;
esiste la necessità di predisporre un quadro di misure organico nell'ambito del quale definire una puntuale articolazione e un maggiore dettaglio del sistema di etichettatura, da adottare ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ricordando che, ai fini di una maggiore tutela della qualità, esiste la possibilità di utilizzare le «ulteriori disposizioni» richiamate dall'articolo 39 del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla tutela delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari, nonché alla repressione di fenomeni diffusi di concorrenza sleale;
nel mercato interno agisce soprattutto la contraffazione, sui mercati internazionali i produttori italiani devono difendersi dalle imitazioni, visto che il «made in Italy» nel campo alimentare è il più copiato in assoluto,

impegna il Governo:

ad attivarsi urgentemente, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, per far approvare il regolamento del «made in» in sede di Consiglio dell'Unione europea, al fine di non vanificare il successo politico del commissario italiano uscente e per favorire la competitività delle imprese italiane e la tutela dei consumatori;
ad ampliare nel Consiglio dell'Unione europea lo spazio che già è stato creato, al fine di cercare un compromesso sul «made in» tra le diverse sensibilità nazionali;
a farsi promotore, in forza delle disposizioni che entreranno in vigore dal 13 dicembre 2014, di iniziative che, in base all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevedono la possibilità, per gli Stati membri, di dotarsi di una regolamentazione più dettagliata del sistema di etichettatura, introducendo ulteriori disposizioni, in particolare per ciò che attiene all'indicazione obbligatoria del Paese di origine e del luogo di provenienza degli alimenti, ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;
a procedere ad una piena attuazione della legge n. 4 del 2011 in materia di etichettatura in un quadro di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, forniranno al Governo ulteriori ed efficaci strumenti per difendere la qualità dei prodotti italiani.
(1-00524) «Bergamini, Milanato, Palese, Russo».