C. 2338 EPUB Proposta di legge presentata il 30 aprile 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2338 Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2338 |
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento
Il procedimento, la cui potestà è oggi riconosciuta esclusivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, prevede all'articolo 66 della Costituzione che siano le Assemblee di ciascun ramo del Parlamento a giudicare per i propri componenti i titoli di ammissione alle rispettive cariche.
L'esperienza della Giunta delle elezioni dei due rami del Parlamento ha dimostrato nel corso delle legislature che si tratta di un percorso svolto a tratti in maniera non del tutto coerente rispetto all'evoluzione storica del Paese e quindi anche alle modifiche culturali e socio-economiche che si sono venute a registrate nell'arco degli ultimi decenni.
Sussiste quindi una distonia che è ulteriormente rafforzata dall'evidente condizione di debolezza istituzionale di un organo che, in via esclusiva e inoppugnabile, giudica dei propri membri attraverso la sola valutazione di quegli stessi membri nonché di loro pari, offrendo agli occhi della società il fianco a dubbi sulla legittimità di tale procedimento, nonché – e questo è ciò che è peggio – sulla genuinità e sull'oggettività delle decisioni prese.
Tale condizione, quindi, impone oggi una riflessione sulla potestà esclusiva che le Camere detengono in merito alla valutazione dei propri componenti e in particolar modo impone al legislatore di operare una scelta nell'individuazione di un ulteriore passaggio, laddove la società o segmenti di essa lo ritenessero necessario, di vaglio e quindi di accertamento della legittimità della decisione operata dalle Camere in merito ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità parlamentari.
In questo senso, al fine di operare una modifica coerente e cogente, la presente proposta di legge costituzionale mira anche a riconoscere a organi interni preposti all'accertamento la potestà complessiva sulla verifica dei titoli di ammissione alle cariche parlamentari nonché sulla deliberazione di decadenza, espungendo pertanto il passaggio del vaglio delle Assemblee nel loro plenum.
L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale prevede quindi la modifica dell'articolo 66 della Costituzione stabilendo, al primo comma, che presso ciascuna Camera vi sia un solo organo interno preposto alla verifica dei titoli di ammissione alla carica parlamentare, lasciando quindi che ciascun ramo del Parlamento individui, come fatto fino ad oggi per mezzo del proprio Regolamento interno, un organo ristretto ma rappresentativo con poteri di indagine, di verifica e, quindi, di decisione sulle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulla conseguente decadenza.
Al fine di rendere efficace ed efficiente il nuovo procedimento di verifica dei titoli di ammissione alle cariche parlamentari, all'organo interno di ciascuna Camera, per l'espletamento della propria attività di accertamento e di giudizio, è posto un limite di tempo pari a centottanta giorni a partire dalla prima seduta della Camera di riferimento.
Al termine di questo periodo, infatti, il novellato articolo 66, prevede d'ufficio il giudizio di eleggibilità e di compatibilità per tutti i parlamentari ancora non giudicati.
Il secondo comma prevede la possibilità espressa, per chiunque vi abbia interesse, di ricorrere alla Corte costituzionale contro le decisioni di cui al primo comma.
L'articolo 2 modifica l'articolo 134 della Costituzione relativo alla Corte costituzionale inserendo, tra le controversie che la Corte stessa è chiamata a dirimere, quelle relative alla legittimità delle deliberazioni di cui all'articolo 66, ovvero il giudizio operato dall'organo interno a ciascuna Camera sulle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Un organo interno di ciascuna Camera, composto secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti in modo da garantirne l'indipendenza, verifica i titoli di ammissione dei membri di ciascuna Camera e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. L'organo decide entro centottanta giorni dalla proclamazione dell'elezione.
Contro le decisioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di chiunque vi abbia interesse».
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«sulle controversie relative alle decisioni assunte dagli organi interni di ciascuna Camera ai sensi dell'articolo 66 o, in caso di inutile decorso del relativo termine, su quelle relative ai titoli di ammissione e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Parlamento».