• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08829 TOCCI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che: il decreto ministeriale n. 597 del 23 dicembre 2015, ha regolamentato il "Codice di comportamento...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08829 presentata da WALTER TOCCI
sabato 23 dicembre 2017, seduta n.922

TOCCI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 597 del 23 dicembre 2015, ha regolamentato il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", riproducendo in larga parte i contenuti del regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, disciplinante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", salvo integrarne alcuni criteri, i quali tuttavia appaiono, ad avviso dell'interrogante, in contraddizione con valori fondamentali presidiati dalla Costituzione e con una concezione democratica dell'amministrazione;

con tutta probabilità, le previsioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto ministeriale, come riprodotte e sanzionate rispettivamente nell'art. 11, comma 4, e nell'art. 12, comma 3, non sembrano trovare, secondo l'interrogante, giustificazione alcuna nel quadro delle libertà democratiche;

considerato che:

la prima parte dell'art. 3, comma 8, vieta dichiarazioni "lesive dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione" e al contempo impone al dipendente di rendere noto qualunque tipo di relazione intrattenuta con un organo di stampa. Eppure tra le due previsioni non si intravedono rapporti. Delle due l'una: o il dipendente è responsabile di dichiarazioni lesive ed allora il suo rapporto con la stampa è superato dall'illecito in sé o il dipendente è estraneo al fatto e, in questo caso, l'obbligo imposto si risolve in un'indebita e grave intromissione nella sfera della sua vita privata;

la seconda parte del comma 8 dispone che l'informazione è prerogativa esclusiva del portavoce del Ministro o dell'ufficio stampa, mentre gli uffici deputati alle relazioni con il pubblico sono qualificati come semplici comunicatori di notizie prescelte e consentite da parte dell'ufficio politico del Ministero. In altre parole: qualsiasi rapporto con i media deve essere filtrato dal portavoce o dall'ufficio stampa. Senonché, non è ammissibile nel nostro ordinamento il pensiero unico del vertice politico dell'amministrazione: deve essere garantito anche il compito di piena informazione da parte della sfera tecnica del Ministero. La stessa funzione di tutela dei beni culturali implica infatti un dovere di informazione della struttura tecnica. Al contrario, le citate misure tenderebbero a realizzare un controllo totale dell'informazione, negando in radice la nozione stessa di amministrazione pubblica ex art. 97 della Costituzione. Una pubblica amministrazione che impone tali filtri comunicativi revoca in dubbio il principio di imparzialità e un suo importante corollario, vale a dire la trasparenza dell'azione amministrativa;

l'art. 3, comma 9, impone al dipendente di "precisare, nella partecipazione a convegni, dibattiti e corsi di formazione e nelle pubblicazioni di carattere istituzionale, le opinioni eventualmente espresse a carattere esclusivamente personale". Orbene, appare del tutto ovvio che, quando il dipendente partecipa a un evento nel quale viene in rilievo la sua appartenenza all'amministrazione, egli debba precisare, per correttezza istituzionale, le opinioni espresse a carattere personale. L'interpretazione della disposizione si fa tuttavia più oscura allorché non sia affatto chiara, o addirittura non esista, una posizione dell'amministrazione sul punto. Si tratta di una circostanza verosimile, attesa la complessità delle questioni e dei temi trattati in un contesto culturale per definizione critico. Sicché, l'amplissima area non coperta da precisi indirizzi ministeriali potrebbe costituire il campo ideale per l'esercizio di un potere disciplinare arbitrario e discriminatorio,

si chiede di sapere se, se alla luce dei richiamati rilievi, il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente porre in essere tutte le iniziative per modificare il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ancorando saldamente il tessuto normativo del codice ai precetti e alle libertà costituzionali, onde evitare di produrre un diffuso e, rassegnato silenzio del personale dipendente, anzitutto con qualifica dirigenziale, e quindi un'obliqua violazione della libertà di manifestazione del pensiero.

(4-08829)