Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/04173 CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Venezia, al termine del...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-04173 presentata da FELICE CASSON
venerdì 22 dicembre 2017, seduta n.921
CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Venezia, al termine del ponte translagunare che collega il capoluogo con la città di Mestre, è ubicato un sito di numerosi ettari denominato "Pili", come da località omonima;
è fatto noto da molto tempo che il sito medesimo è stato oggetto di un'attività storica di imbonimento, realizzata per lo più con materiali denominati "fosfogessi", che colà si trovano in forma diffusa e con potenze di diversi metri;
i fosfogessi costituiscono il residuo del ciclo produttivo della fosforite, utilizzata per la realizzazione di fertilizzanti, e notoriamente contengono livelli di radioattività di diverse volte superiori al fondo naturale/diffuso;
al fine di prevenire la diffusione della contaminazione da radioattività, sono state realizzate le necessarie misure di sicurezza del sito, consistenti nel barrieramento dell'intera area sul lato prospiciente la Laguna di Venezia;
dette opere di barrieramento sono state realizzate con soldi pubblici dal Magistrato alle acque di Venezia, sulla base di un progetto approvato dal Ministero dell'ambiente, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Venezia, in sede di Conferenza di Servizi convocata per la bonifica del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera, di cui l'area fa tuttora parte;
le acque di dilavamento dei terreni contaminati da fosfogessi radioattivi vengono intercettate da una trincea drenante posta a tergo del barrieramento, ove, data la dimensione del sito, si raccolgono in notevoli quantità e, se non adeguatamente asportate ed avviate a depurazione, concretamente possono dar luogo a fenomeni di allagamento anche delle aree contermini, con conseguente diffusione degli inquinanti nell'ambiente circostante;
ad opere di messa in sicurezza ancora in corso di realizzazione, la proprietà dell'area è stata venduta (a prezzi decurtati per la necessità delle bonifiche) dal Demanio alla società Porta di Venezia, che ne risulta tuttora proprietaria;
l'art. 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Quarta, Titolo V, riconosce chiaramente l'obbligo del proprietario, anche incolpevole, di adottare le necessarie misure di prevenzione secondo la procedura dettata dall'art. 242;
con nota prot. n. 0004287/STA del 24 febbraio 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ha nuovamente richiamato la società Porta di Venezia ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 245 del citato decreto legislativo ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, escludendo fin da subito che eventuali illeciti in materia possano venir sanati da atti transattivi precedenti riguardanti l'area,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti conoscenza dei fatti descritti;
se la società Porta di Venezia, attuale proprietaria del sito denominato "Pili" citato in premessa, abbia provveduto ad adottare le necessarie misure di prevenzione del sito, al fine di garantire la dovuta tutela sanitaria ed ambientale, come richiesto dallo stesso Ministero, con la nota prot. n. 0004287/STA del 24 febbraio 2017 e, in caso negativo, se si sia provveduto alla formale messa in mora della società;
se, nell'ambito delle misure di prevenzione da adottare, sia stata verificata, anche per il tramite degli organi di controllo (NOE, ISPRA, ARPAV), l'effettiva attività di asporto ed avvio a smaltimento delle acque contaminate intercettate dal barrieramento dell'area e raccolte dalla trincea drenante posta a tergo del medesimo, al fine di scongiurare fenomeni di allagamento, anche delle zone contermini e conseguente diffusione degli inquinanti;
se, in data successiva alla missiva citata, sia stata verificata, anche per il tramite degli organi di controllo, la qualità delle acque presenti nella predetta trincea drenante, al fine di accertare la presenza di isotopi radioattivi contenuti nei fosfogessi ed il loro corretto smaltimento;
se, allo stato attuale, sia possibile scongiurare che dette acque di dilavamento, potenzialmente contenenti gli isotopi radioattivi dei fosfogessi, possano interessare, qualora non adeguatamente asportate dalla trincea drenante, la contermine via delle Industrie e collettate, tramite fognatura pubblica, agli impianti di depurazione del Comune di Venezia;
se, in caso di inadempienza da parte del proprietario obbligato Porta di Venezia, siano state concretamente attivate le procedure di intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute, di competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(3-04173)