• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01324-B/008 in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1324-B/8 presentato da ANDREA MANDELLI
venerdì 22 dicembre 2017, seduta n. 921

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute",
premesso che:
con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;
tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;
con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;
considerato che:
per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;
gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in ogni caso a favore di tutte le altre professionalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 401 del 2000, le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".
(numerazione resoconto Senato G16.205)
(9/1324-B/8)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BARANI