Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/01324-B/006 in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/1324-B/6 presentato da ANDREA MANDELLI
venerdì 22 dicembre 2017, seduta n. 921
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";
premesso che:
con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;
in particolare: la tabella B - Area di Farmacia del DM 30 gennaio 1998 ha previsto l'equipollenza tra le specializzazioni di "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" con quelle di "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia", mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di "Farmaceutica territoriale" e quella di "Farmacia ospedaliera"; il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 contiene la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia;
il DM 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e più recentemente il DM 4 febbraio 2015 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole; considerato che:
come evidenziato nelle premesse del DM 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso, necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a mantenere in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di "Farmaceutica territoriale" e quella di "Farmacia ospedaliera".
(numerazione resoconto Senato G16.203)
(9/1324-B/6)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BARANI