• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01324-B/005 in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1324-B/5 presentato da ANDREA MANDELLI
venerdì 22 dicembre 2017, seduta n. 921

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";
premesso che:
la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario ed, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;
oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale;
grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed al rapporto fiduciario i farmacisti riescono ad instaurare con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;
trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;
peraltro, la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione;
in virtù del percorso formativo proprio della professione il farmacista è in possesso di tutte le specifiche conoscenze chimico-farmacologiche richieste per l'elaborazione di un corretto regime alimentare;
pertanto, in tale ambito, il farmacista non deve necessariamente limitarsi a fornire consiglio o consulenze in campo alimentare ma può anche, a pieno titolo, dare il proprio contributo nell'elaborazione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche,
impegna il Governo a a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del farmacista nella elaborazione e promozione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di quelle con finalità terapeutiche.
(numerazione resoconto Senato G16.202)
(9/1324-B/5)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BARANI