• C. 2311 EPUB Proposta di legge presentata il 17 aprile 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2311 Modifica all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2311


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LOREFICE, SILVIA GIORDANO, BARONI, GRILLO, MANTERO, CECCONI, DI VITA, DALL'OSSO, CIPRINI, COMINARDI, BALDASSARRE, CHIMIENTI
Modifica all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 17 aprile 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare i diritti dei lavoratori, affetti da patologie gravi e invalidanti, che si assentano dal lavoro per motivi di salute.
      Attualmente, l'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di nuove regole sulle assenze per malattia, applicabile nei confronti dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato nonché dei dipendenti assunti con forme di impiego flessibile, prevede che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto ai dipendenti solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento.
      La disciplina così formulata prevede che la ritenuta economica è relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. Pertanto ogni evento morboso è tassato fino ai primi dieci giorni, anche se viene giustificato con uno o più certificati medici continuativi.
      La disciplina così formulata prevede che la ritenuta economica è relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia con esclusione delle assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a ricovero ospedaliero o di day-hospital e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita.
      Non sono tuttavia comprese nelle patologie gravi le malattie croniche e invalidanti o degenerative previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 329 del 1999 che compromettono lo stile di vita e di relazione della persona che ne è affetta. La normativa così elaborata a volte genera situazioni paradossali per cui i lavoratori che sono «guariti», ad esempio, da un tumore e che sono costretti a controlli medici periodici per monitorare l'effettivo stato della malattia non godono delle eccezioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 perché non si stanno sottoponendo a terapie salvavita (ad esempio la chemioterapia).
      Tale situazione normativa crea sicuramente una disparità di trattamento tra lavoratori che si assentano dal lavoro per malattie non gravi, quali febbre, bronchite, intossicazione alimentare o altro, e lavoratori che si assentano perché, a causa di patologie gravi e invalidanti di cui sono affetti, come l'artrite reumatoide, un tumore «debellato», il diabete, o altro, devono costantemente sottoporsi a visite mediche di controllo.
      Con l'articolo 1, modificando il citato articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, tali malattie vengono comprese tra quelle escluse dal conteggio dei giorni di malattia, equiparandole, in tal modo, alle malattie «gravi che necessitano di terapia salvavita». Viene altresì prevista tale deroga anche per quei lavoratori ai quali sia stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità.
      Con l'articolo 2 si prevede che il Governo estenda tali tutele anche ai lavoratori dipendenti del settore privato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a malattie croniche e invalidanti individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e nei casi di assenza per malattia di lavoratori a quali è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità».

Art. 2.

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa apertura di un tavolo tecnico con le parti sociali interessate, provvede, con proprio provvedimento, ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 anche ai lavoratori dipendenti del settore privato.