• Relazione 2308, 535 e 1040-A

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Atto a cui si riferisce:
S.535 Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2308, 535 E 1040-A

Relazione Orale

Relatrice Valdinosi

TESTO PROPOSTO DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 15 dicembre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

approvato dalla Camera dei deputati il 30 marzo 2016 in testo risultante dell’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati SENALDI, DONATI, BENAMATI, SANGA, MARTELLA, TARANTO, BASSO, MONTRONI, GALPERTI, FOLINO, ALBANELLA, CARNEVALI, FEDI, GADDA, GINATO, LODOLINI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, PETRINI, ROCCHI, Valeria VALENTE, VALIANTE, VENITTELLI e ZANIN (1454); QUINTARELLI, COPPOLA, BARGERO, BONACCORSI, BRUNO BOSSIO, CAPUA, CARROZZA, DALLAI, Marco DI MAIO, GALGANO, MALPEZZI, RAMPI, TINAGLI, VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, Antimo CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, MATARRESE, MOLEA, VECCHIO e SOTTANELLI (2522); ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, Matteo BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, Giancarlo GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MARGUERETTAZ, MOLTENI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI (2868); BORGHESE e MERLO (3320)

(V. Stampati Camera nn. 1454, 2522, 2868 e 3320)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 2016

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani (n. 535)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2013

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy» (n. 1040)

d'iniziativa dei senatori FUCKSIA, BATTISTA, BLUNDO, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, COTTI, CRIMI, LEZZI, MARTELLI, ORELLANA e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2308

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Bisinella)

26 settembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Albertini)

10 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, esprime parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: che all'articolo 4 del disegno di legge venga esteso il rinvio anche alla disposizione di cui all'articolo 517-bis del codice penale al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'aggravante ivi prevista.

La Commissione esprime altresì parere non ostativo sui relativi emendamenti.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Santini)

5 dicembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, preso atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 e 3.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11 e 2.100/1.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Fissore)

4 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che esso è finalizzato a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, incentivando i produttori a dotarsi volontariamente di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 1 esplicita la finalità del provvedimento, nella promozione del diritto di informazione dei consumatori e nella tutela dei loro interessi, richiamando l'articolo 169 del TFUE. Al riguardo si ricorda che l'articolo 169 impone all'Unione di contribuire alla tutela degli interessi dei consumatori e del loro diritto all'informazione, attraverso misure di armonizzazione delle normative nazionali e attraverso misure di sostegno, integrazione e controllo delle politiche svolte dagli Stati membri. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 169, gli Stati restano liberi di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, sempre che siano compatibili con i Trattati europei e che siano notificate alla Commissione;

l'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime e sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno richiamabili attraverso un codice identificativo non replicabile, apposto sul singolo prodotto, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni di smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici;

l'articolo 3 prevede il contributo di 20 milioni di euro, per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, nonché a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle start-up innovative e a imprese agricole e della pesca. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime de minimis, di cui ai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013, ossia non più di 200.000 euro, o di 15.000 euro per le imprese agricole, nell'arco di tre esercizi finanziari, per aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in titolo e dei regolamenti ivi previsti potranno avere efficacia solo successivamente all'esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

l'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

il disegno di legge non sembra stabilire disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione europea. In questo senso, si apprezzano i richiami all'articolo 169 del TFUE, nonché ai limiti stabiliti dal Codice doganale UE e dalla normativa europea sui contributi de minimis, e al rispetto dell'obbligo della previa notifica alla Commissione europea.

In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 169 del TFUE consente agli Stati membri di stabilire misure a tutela dei consumatori più rigorose rispetto a quelle previste dall'ordinamento europeo, sempre che siano con esso compatibili. In questo senso rileva il Codice doganale dell'Unione, richiamato all'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione di origine dei prodotti.

Si ricorda che il Codice doganale stabilisce all'articolo 60 che sono considerate originarie di un Paese o territorio le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio, mentre, qualora alla produzione di una merce contribuiscono due o più Paesi o territori, questa è considerata originaria del Paese o territorio in cui ha subìto l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In tale contesto, il carattere volontario dell'adesione al sistema di tracciabilità previsto, si pone in linea con la normativa europea e in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. Come è noto, l'ordinamento dell'Unione non consente ai singoli Stati membri di imporre, come obbligo nazionale, l'indicazione dell'origine dei prodotti, poiché ciò verrebbe a configurarsi alla stregua di una ingiustificata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE, in violazione del principio di libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato unico dell'Unione (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 25 aprile 1983, causa 207/83, e del 17 giugno 1981, causa 113/80).

Diverso sarebbe il caso in cui fosse una norma europea a stabilire tale obbligo, come previsto all'articolo 7 della proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti (COM (2013) 78), approvata dal Parlamento europeo nel 2014, ma ferma in Consiglio per l'opposizione di alcuni Stati membri.

Si ritiene, quindi, che la volontarietà del sistema renda il provvedimento compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo della previa notifica alla Commissione europea e della sospensione dell'efficacia normativa, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. A tale riguardo si ricorda che la Corte di giustizia ha affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre).

Resta quindi in capo alla Commissione europea la valutazione della conformità, all'ordinamento europeo, della normativa proposta e delle sovvenzioni pubbliche previste dall'articolo 3, nella misura in cui queste sono in grado di influenzare il consumo di determinati prodotti rispetto ad altri, promuovendo l'osservanza del sistema di tracciabilità dell'origine dei prodotti stessi, e quindi rientrando nella definizione di "regola tecnica de facto", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva (UE) 2015/1535;

parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, sul subemendamento 1.100 (testo 2)/1 e sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1; parere non ostativo sull'emendamento 3.100, a condizione di prevedere la clausola della previa notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti disegno di legge.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Catalano)

27 settembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 novembre 2015, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2308

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

Disposizioni per la certificazione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti finalizzati alla tutela del consumatore

Art. 1.Art. 1.
(Finalità)(Finalità e ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori a ricevere un'adeguata informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

2. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità dei cui all’articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione europea purché commercializzati sul territorio nazionale.

Art. 2.Art. 2.
(Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)(Certificazione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto, sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sulle fasi di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché le ulteriori informazioni oggetto di certificazione, ai sensi del medesimo comma 1.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori dei sistemi di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:

a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;

a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;

b) l'ente competente a certificare i codici identificativi non replicabili, a rilasciare le certificazioni e ad accreditare i produttori delle applicazioni;

b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

c) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema;

d) le modalità attraverso cui l'impresa produttrice fornisce in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea degli accordi internazionali in materia ambientale;

e) le Autorità competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 nonché i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e le relative modalità di esecuzione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate.

Art. 3.Art. 3.
(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 190 del 2014.

1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono ai sistemi di tracciabilità di cui alla presente legge per l’acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all’articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ivi incluse le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, raggruppamenti temporanei di imprese, come individuati dall'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, e al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo hanno efficacia previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 2 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, volte a specificare le categorie di beni ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste, a legislazione vigente, per le misure di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4.Art. 4.
(Sanzione)(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

Identico

Art. 5.Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Identico

Art. 6.Art. 6.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 535

D’iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge è finalizzata a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;

b) assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.

(Obbligo di tracciabilità)

1. Tutti i prodotti in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Etichettatura)

1. Le etichette dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:

a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;

b) la seguente dicitura: «Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile».

2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: «Bene prodotto al di fuori dell'Unione europea», indicando altresì il Paese di origine.

Art. 4.

(Denominazione «Made in Italy»)

1. Sono denominati «Made in Italy» i prodotti finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. La denominazione «Made in Italy» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

Art. 5.

(Denominazioni e messaggi
pubblicitari ingannevoli)

1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

2. Le modalità di attuazione del comma l sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Controlli e sanzioni)

1. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «Made in Italy» di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.

2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

Art. 7.

(Campagna di informazione
sulla trasparenza delle etichettature)

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani.

DISEGNO DI LEGGE N. 1040

D’iniziativa dei senatori Fucksia ed altri

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti Made in Italy con obbligo del codice a barre)

1. All'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l'etichettatura «Made in Italy» comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore e distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo 1-bis».

Art. 2.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea). – 1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto importato da paesi non facenti parte dell'Unione europea della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza».