• Testo DDL 2973

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Atto a cui si riferisce:
S.2973 Requisiti relativi all'informazione sui prodotti alimentari preconfenzionati del termine minimo di conservazione o della data di scadenza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2973
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2017

Requisiti relativi all'informazione sui prodotti alimentari preconfezionati del termine minimo di conservazione o della data di scadenza

Onorevoli Senatori. -- Come è noto il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore 12 dicembre 2011, ma non ancora applicato nella sua interezza nei diversi Paesi membri, ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, stabilendo le basi per la protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti. A livello nazionale la materia è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, risulta di fatto superato in molte sue disposizioni.

Il presente disegno di legge constata la necessità di adottare in tempi rapidi un provvedimento che aggiorni la normativa di riferimento e intende porre l'accento su alcune questioni di rilevante importanza ai fini della tutela dei consumatori, fornendo alcuni utili ed ulteriori dettagli per la predisposizione di un quadro normativo che sia il più possibile chiaro ed esaustivo. La finalità del provvedimento, in particolare, è quella di assicurare una corretta informazione ai consumatori sulla chiara visibilità e leggibilità della data di scadenza degli alimenti. Tale data infatti non sempre è posta in modo evidente e in caratteri leggibili, rendendo difficile per il consumatore una sua immediata individuazione. La questione diventa ancora più problematica se messa in relazione con l'avanzamento dello stato di invecchiamento della popolazione. Per le persone più anziane, che soffrono in maniera più diffusa di disturbi della vista, diventa infatti molto difficile la lettura delle etichette, specie se queste sono poste in parti nascoste e con caratteri ridotti e poco leggibili. Il regolamento europeo stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Le stesse devono essere stampate in caratteri la cui altezza è pari o superiore a 1,2 millimetri e nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie misura meno di 80 cmŽ2,‘ l'altezza del carattere deve essere pari o superiore a 0,9 millimetri.

L'articolo 1 del presente disegno di legge rivede i criteri misurabili di leggibilità e dettaglia alcuni aspetti che non sono presi in considerazione dal regolamento europeo. In primo luogo, affinché la data di scadenza sia di facile ed immediata leggibilità, aumenta i parametri relativi alla grandezza del carattere, stabilisce poi che la data di scadenza medesima debba essere apposta nel campo visivo principale dell'alimento ed infine vieta la vendita di prodotti dal giorno successivo a quello della data di scadenza indicata nella confezione.

L'articolo 2 vieta la vendita di prodotti non confermi e disciplina le eventuali sanzioni in caso di violazioni dell'obbligo di legge. L'articolo 3 disciplina invece il periodo transitorio, prevedendo che i prodotti posti in commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non soddisfano i requisiti da questa richiesti possano essere commercializzati fino al completo esaurimento delle scorte. L'articolo 4 contiene una delega legislativa per l'abrogazione esplicita delle norme vigenti in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il presente disegno di legge nasce dunque da un'esigenza pratica: quella di aiutare il consumatore ad individuate più facilmente, attraverso l'impiego di scritte, meglio e più chiaramente leggibili, la data di scadenza del prodotto che intende acquistare, andando così incontro alle quotidiane necessità delle persone, specie quelle più anziane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito)

1. Al fine di assicurare una corretta informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dei prodotti alimentari preconfezionati, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apposti in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 sono apposte sul campo visivo principale e sono stampate in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

4. È vietata la vendita dei prodotti che riportano il termine minimo di conservazione o la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

5. Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione della presente legge, nonché le modalità per l'esecuzione dei controlli sui prodotti in commercio.

6. All'attuazione dei controlli di cui al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Misure sanzionatorie)

1. Qualunque prodotto può essere immesso sul mercato soltanto se l'imballaggio, ovvero l'etichetta, risultino conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Chiunque immette sul mercato un prodotto non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. I prodotti alimentari preconfezionati immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'abrogazione espressa delle norme vigenti in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo il perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/201l del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.