Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/01090 SANGALLI, AMATI, ASTORRE, BERGER, BIGNAMI, BORIOLI, BRUNI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, D'ADDA, D'ALI', DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI,...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-01090 presentata da GIAN CARLO SANGALLI
mercoledì 9 luglio 2014, seduta n.275
SANGALLI, AMATI, ASTORRE, BERGER, BIGNAMI, BORIOLI, BRUNI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, D'ADDA, D'ALI', DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, FRAVEZZI, Rita GHEDINI, GIROTTO, GUERRIERI PALEOTTI, LIUZZI, Eva LONGO, MASTRANGELI, MATTESINI, MIGLIAVACCA, MOLINARI, MUSSINI, PANIZZA, PEGORER, PEZZOPANE, PICCOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, ROMANO, RUTA, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, STEFANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:
recentemente la Rai-Radiotelevisione italiana SpA ha nuovamente inviato indiscriminatamente a tutti i soggetti iscritti alle Camere di commercio generiche e fuorvianti, a parere degli interroganti, richieste di pagamento per l'abbonamento speciale;
si ripete la medesima situazione già verificatasi nel 2012, quando la Rai inviò indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, eccetera) un bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso era dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" (art. 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246);
tale determinazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano conseguiva all'applicazione dell'art. 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha previsto l'obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di dichiarazione dei redditi, nonché dalla definizione dell'ambito di applicazione individuato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, in base alla quale il pagamento del canone è dovuto per il possesso di apparecchi televisivi e per strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni";
in quell'occasione il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva già presentato un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico per sapere in che modo e con quale tempistica il Governo avrebbe provveduto all'individuazione degli strumenti soggetti a canone speciale e in che modo avrebbe proceduto per sospendere gli effetti delle richieste di pagamento già inviate;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto "Salva-Italia", il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), e a prescindere dall'utilizzo effettivo dello strumento;
circa l'obbligo del pagamento, la giurisprudenza costituzionale e di merito si è più volte pronunciata positivamente, stabilendo la natura di tributo del canone e facendone discendere l'obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento (sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002);
la giurisprudenza non aveva risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l'evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (computer, videofonini, apparecchi modem, eccetera), né circa l'opportunità del pagamento qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all'attività di impresa;
già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da un'associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008, aveva confermato l'obbligatorietà del pagamento, ma si era dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l'individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico). L'Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all'amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;
l'introduzione dell'art. 17 del decreto "Salva Italia" era finalizzata all'emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa. In merito si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;
a dirimere definitivamente la questione, chiarendo l'ambito di applicazione di tale disposizione, era intervenuto il Ministro pro tempore dello sviluppo economico, Corrado Passera, emanando la circolare del 22 febbraio 2012 con la quale si individuavano i soggetti effettivamente tenuti a versare il canone speciale Rai, escludendo l'obbligo di pagamento di canone speciale per le "tipologie di apparecchiature non atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione, quali PC senza sintonizzatore TV, monitor per computer, casse acustiche, videocitofoni";
in ragione della difficile situazione economica, le richieste di pagamento recentemente avanzate dalla Rai alle imprese e società, in relazione all'uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall'effettivo uso che viene fatto di questi, appaiono un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese,
si chiede di sapere se il Governo, alla luce della richiamata circolare del Ministero dello sviluppo economico, che ha già individuato gli strumenti per l'utilizzo dei quali va corrisposto il canone, non ritenga opportuno intervenire con atti di competenza al più presto al fine di sospendere l'invio indistinto delle richieste di pagamento del canone speciale, nonché gli effetti delle indebite richieste.
(3-01090)