• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02452 DI BIAGIO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 18-bis...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02452 presentata da ALDO DI BIAGIO
mercoledì 9 luglio 2014, seduta n.275

DI BIAGIO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 18-bis dell'articolo 12 ha disposto la soppressione della Buonitalia SpA, già in liquidazione dal 13 settembre 2011, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice;

si prevedeva anche che, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 15 agosto 2012, venisse emanato un primo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disporre il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e delle risorse umane;

con tale decreto, inoltre, sarebbe dovuta essere approvata una tabella di corrispondenza che inquadrasse nei ruoli dell'Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Buonitalia SpA al 31 dicembre 2011, ma ciò sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente,

ai dipendenti trasferiti avrebbe dovuto essere mantenuto il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui il trattamento fosse più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti avrebbero percepito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

il decreto è stato emanato il 28 febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2013, n. 57, oltre il termine assegnato e senza l'approvazione della tabella di corrispondenza;

il 31 luglio 2013, il Tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato con sentenza l'illegittimità del licenziamento dei 19 lavoratori a tempo indeterminato della Buonitalia SpA in liquidazione poiché intervenuto successivamente al trasferimento ex lege del personale dipendente all'Agenzia con addebito alla stessa Agenzia del mancato trasferimento e della mancata attuazione del disposto normativo;

i lavoratori di Buonitalia SpA in liquidazione hanno notificato all'Agenzia, nella persona del suo presidente pro tempore, Riccardo Maria Monti, un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, al quale è seguito, decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia avesse provveduto a dare attuazione al disposto normativo, il 14 febbraio 2014, ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma;

successivamente è stata emanata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 478 prevede che: «All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,"»;

il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio sezione II ter ha accertato l'inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al decreto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-bis dell'articolo 12, obbligandoli a provvedere nel termine di 60 giorni con condanna al pagamento delle spese legali;

con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, notificatale il 28 febbraio 2014, l'Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia SpA, corrispondendo loro le mensilità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese legali,

con risposta ad una precedente interrogazione (4-01851), il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha evidenziato come l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice abbia completato tutte le attività propedeutiche allo svolgimento della procedura selettiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quali iniziative di sua competenza intenda adottare al fine di garantire la piena e rapida applicazione di quanto disposto dalla normativa che consente il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, anche al fine di evitare un ulteriore danno erariale;

se non intenda intraprendere iniziative volte ad assicurare che l'assunzione avvenga mediante una selezione per titoli, come previsto dalla normativa, anziché mediante un concorso che l'Agenzia vorrebbe bandire;

quali azioni intenda adottare al fine di garantire i diritti dei lavoratori ex Buonitalia SpA in liquidazione e assicurare loro la continuità lavorativa e salariale, nelle more della loro assunzione.

(4-02452)