• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05479 l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21 del 1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05479presentato daTULLO Mariotesto diGiovedì 10 luglio 2014, seduta n. 261

TULLO, ROTTA e RUBINATO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21 del 1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente (NCC) ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
l'operatività della disciplina è stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, in considerazione dei timori per la significativa limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato;
successivamente l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale; a tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate; il termine per l'emanazione del decreto è stato più volte differito, da ultimo (articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 150 del 2013) al 31 dicembre 2014;
in attesa dell'emanazione del decreto, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21 del 1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207 del 2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività;
in Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;
le amministrazioni pubbliche locali, in primis quelle di Roma e Milano, periodicamente adottano provvedimenti che introducono barriere all'esercizio dell'attività NCC su pressione delle organizzazioni sindacali dei tassisti che strumentalmente rivendicano la piena efficacia delle modifiche introdotte dall'articolo 29 comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008; tuttavia le sentenze dei TAR sistematicamente annullano i provvedimenti adottati dalle varie amministrazione riferiti a revoche di autorizzazioni NCC fondate sui principi dettati dal suddetto comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009;
in questo contesto, l'ordinanza ENAC del 3 giugno 2014 n. 12, firmata dal direttore dell'aeroporto di Fiumicino, dottor Vitaliano Turrà, ha introdotto una discriminazione per gli operatori NCC operanti nell'aeroporto, consentendo solo a quelli in possesso di licenze rilasciate da Roma Capitale e dal comune di Fiumicino l'accesso all’istituenda zona a traffico limitato dell'area aeroportuale;
l'ordinanza richiama peraltro la legge regionale del Lazio n. 58 del 1993, la cui disciplina restrittiva nei confronti degli operatori NCC (i quali non possono svolgere il servizio al di fuori del comune che ha rilasciato la licenza) non può però essere ritenuta prevalente sulla disciplina nazionale (come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 264/2013 nei confronti dell'analoga disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge regionale del Molise n. 25/2012);
la citata ordinanza ENAC arrecherebbe alle imprese NCC diverse da quelle con autorizzazione NCC di Roma capitale e del comune di Fiumicino, gravissimi danni, con effetti paradossali in particolare per le imprese in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri comuni del Lazio; questo in un contesto già caratterizzato dalla forte concorrenza esercitata da UBER, il cui servizio peraltro si basa sulla ricerca e la raccolta dei clienti «per le strade» e non nelle forme consentite dalla legge n. 21 del 1992 –:
quali iniziative intenda avviare con riferimento all'ordinanza ENAC n. 12 del 2014 in modo da riportare la normalità nelle attività delle imprese NCC in possesso di autorizzazioni non rilasciate da Roma capitale o dal comune di Fiumicino, nel quadro di una più complessiva riforma della disciplina dei servizi pubblici non di linea recata dalla legge n. 21 del 1992, anche alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche. (4-05479)