• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00409 premesso che: è attualmente in vigore un complesso di raccomandazioni ICCAT e Regolamenti comunitari in materia di pesca, che di fatto impongono obblighi e divieti importanti per la...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00409presentato daCATANOSO Basiliotesto diGiovedì 10 luglio 2014, seduta n. 261

La XIII Commissione,
premesso che:
è attualmente in vigore un complesso di raccomandazioni ICCAT e Regolamenti comunitari in materia di pesca, che di fatto impongono obblighi e divieti importanti per la pesca nel Mediterraneo;
dopo l'approvazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 e la decisione della Commissione del 6 dicembre 2013 «che istituisce un piano di azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca», vi è l'immediata necessità di ripensare la gestione della pesca italiana in funzione di norme che rivedano ed armonizzino il sistema Nazionale tenendo conto della realtà oggettiva dei «mestieri» in mare, armonizzando quindi tutte quelle norme nazionali che penalizzano il settore e, di fatto, lo mettono in contrasto con la normativa europea;
si ha urgente bisogno che si prendano seriamente in considerazione le tre principali modifiche/armonizzazioni di normativa italiana (a costo zero), che riporterebbero le nostre imprese di pesca alla stregua dei concorrenti europei: estensione dei limiti alla navigazione costiera a 100 miglia; corretta gestione delle catture accidentali di specie pelagiche (pesce spada, tonno rosso); corretta emanazione del decreto ministeriale «permesso speciale del pescespada» (racc. Iccat 11-03);
abbiamo urgente bisogno che si prenda atto, che l'eccessiva restrizione normativa non è una soluzione alle «carenze del sistema italiano di controllo della pesca», ma la causa del problema, evitando quindi che la «carenza di controllo», penalizzi sempre e soltanto le imprese diligenti, mediante l'emanazione di norme e disposizioni attuative, dettate dall'esigenza di sopperire a carenze di diversa natura;
in applicazione del Regolamento (CE) 302/2009, del Racc. Iccat 11-03, del Regolamento (CE) 1380/2013 dell'11/12/2013, della Decisione della Commissione del 6/12/2013, della Proposta definitiva di Regolamento CE 2013/0406 (COD) del 17/12/2013, sono necessari alcuni interventi,

impegna il Governo:

ad attuare l’«obbligo di sbarco» previsto per il tonno rosso già dal Regolamento (CE) 302/2009, e ulteriormente sancito dal Regolamento (CE) 1380/2013, correggendo sia il decreto ministeriale di ripartizione delle quote tonno rosso per la campagna di pesca 2014, sia le disposizioni attuative, conformemente alla citata normativa vigente, assumendo iniziative per modificare le disposizioni che sono in contrasto con l'obbligo di sbarco, in quanto impongono ai pescatori di riversare in mare il pesce catturato, promuovendo senza indugio le adeguate armonizzazioni legislative ed applicative per adeguare la normativa italiana alla normativa Comunitaria, peraltro già prevista per il tonno rosso dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 302/2009, tenendo in debita considerazione i principi della normativa comunitaria e della P.C.P. quali sostenibilità ambientale e risultato economico per i pescatori interessati, evitando che la cattura accidentale/accessoria si traduca in un maggiore sfruttamento dello stock e/o un risultato economico negativo per il pescatore interessato;
in attuazione della Raccomandazione Iccat 11-03 e della decisione della Commissione del 6/12/2013, per quanto riguarda «Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale del pesce spada», ad emanare il decreto ministeriale, di cui esiste già una bozza conformemente alla citata normativa vigente, applicando tutti i criteri di selezione previsti che individuano quali destinatarie del permesso di pesca le imbarcazioni che abbiano come specie bersaglio il pesce spada (definita sulla base della specie più abbondante a bordo in qualunque momento) durante una stagione di pesca e che fanno riferimento alle catture effettuate in passato, all'effettivo utilizzo dell'attrezzo, agli ulteriori attrezzi autorizzati nella licenza di pesca, e altro, criteri di individuazione, questi, che non possono limitarsi solo ed esclusivamente ad un mero peso delle catture effettuate in passato, sopratutto se tali identici criteri vengono individuati per il primo rinnovo del permesso di pesca, in quanto tale elastica attuazione e recepimento dalla Raccomandazione Iccat 11-03, non otterrebbe quei risultati auspicati dalla stessa raccomandazione Iccat 11-03, che mira ad individuare le imbarcazioni dedite prevalentemente alla pesca del pesce spada;
in attuazione del Regolamento (CE) 1380/2013, ad assumere iniziative volte ad abolire e modificare tutte le disposizioni che sono in contrasto con l'obbligo di sbarco, con specifico riferimento alla bozza di decreto ministeriale del pesce spada, che sembrerebbe riportare già in fase di prima emanazione previsioni in contrasto con il citato regolamento, in materia di catture accessorie eccedenti il 5 per cento e di catture accessorie/accidentali durante i periodi di fermo pesca;
a estendere i limiti alla navigazione costiera fino a una distanza di 100 miglia dalle coste, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza dotate di sistema AIS (anticollisione), prendendo atto che esiste una consistente flotta d'imbarcazioni da pesca fra i 10 e 24 metri che pur possedendo tutte le caratteristiche costruttive e di sicurezza necessarie per navigare oltre i limiti consentiti, ad oggi sono limitate alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 recante «Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» che ha compiuto ben 45 anni, rimuovendo quegli ostacoli burocratici, che, di fatto, impediscono alle imprese di pesca di essere competitive alla stregua dei concorrenti europei.
(7-00409) «Catanoso».