• Testo DDL 2986

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Atto a cui si riferisce:
S.2986 Riconoscimento delle università della terza età e del tempo libero


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2986
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori LIUZZI, BRUNI, D’AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA e TARQUINIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2017

Riconoscimento delle università della terza età e del tempo libero

Onorevoli Senatori. -- Nell'Annuario Istat del 2016 sono raccolte tutte le statistiche recenti sul nostro Paese. Da questo Annuario si evince che l'Italia è sempre più un Paese di anziani ed è al secondo posto nel processo di invecchiamento della popolazione, preceduta solo dalla Germania. La regione che ha l'indice di vecchiaia più alto sul nostro territorio è la Liguria, 246,5 anziani ogni 100 giovani.

Tutto questo ci pone problemi non indifferenti sul piano dell'organizzazione familiare, su quello della pianificazione dei servizi, inclusi quelli sanitari, sociali, di sostegno, quelli abitativi e quelli dell'impegno del tempo libero. L'Organizzazione mondiale della sanità sottolinea come l'invecchiamento della popolazione influenzi la struttura e la vita della famiglia, così come influenza l'economia, i fini e l'organizzazione dei servizi di sanità pubblica, di aiuto sociale ed educativi.

Le università della terza età sono una risposta non assistenzialistica al disadattamento della vecchiaia, alle richieste di cultura e di socialità della gente che, andata in pensione, improvvisamente è priva di relazioni sociali. Esse sono nate per iniziativa del francese Velas nel 1973 a Tolosa. In Italia l'allora cardinale di Milano Giovanni Colombo diffondeva il documento «La pastorale della Terza età» dove si affermava che essa doveva svolgersi secondo le seguenti direttrici:

a) conoscenza dell'anziano;

b) amore per l'anziano;

c) aiuto all'anziano.

Nell'ultimo ventennio queste università della terza età si sono affermate un po’ ovunque come servizio culturale rivolto a tutte quelle persone anziane che non hanno potuto magari per necessità di intraprendere subito un lavoro, di dedicarsi allo studio, ma credo che oggi possiamo integrarle anche ai tanti lavoratori, alle casalinghe.

Questo disegno di legge ha due obiettivi, uno è quello dell'accettazione da parte dell'anziano di una nuova stagione della vita nella quale imparare nozioni e tecniche nuove, per tenere la mente sveglia, per dare spazio ai propri hobby, ed il secondo è quello di integrare nel contempo i giovani, i tanti lavoratori che, dopo aver fatto il proprio dovere per otto ore, hanno voglia di fare nuove conoscenze, di impiegare il tempo rimasto imparando magari una nuova lingua, o approfondendo la conoscenza dell'informatica o magari imparare uno dei mestieri che purtroppo dal nostro apparato produttivo è sparito, alle casalinghe che magari hanno voglia di scoprire l'arte del ricamo o del taglio e cucito.

Riteniamo che l'inclusione tra le persone anziane e quelle più giovani porti ad una integrazione che non può che far bene al nostro tessuto sociale. Gli anziani sono portatori di tradizioni, usi e costumi locali, i giovani sono portatori di innovazioni, di idee e di grande entusiasmo, ingredienti indispensabili per la crescita della nostra società. Ecco un modo nuovo di fare cultura, in comunicazione con le altre età, per riscoprire i valori del costruire insieme, anche attraverso la promozione dell'incontro multigenerazionale.

Il sociologo Pierre Bourdieu in un articolo intitolato «La giovinezza non è che una parola» del 1984 scriveva: «Le nozioni di "giovinezza" e di "vecchiaia" sono eminentemente relative, cosicché sembra difficile e anche un po’ vano proporne una definizione».

Con questo disegno di legge ci si propone di delineare un quadro di riferimento nazionale ed unitario per le attività didattiche e di formazione svolte presso le università della terza età e del tempo libero aperta a tutti, agli anziani, ai lavoratori, alle casalinghe, nel rispetto dell’autonomia degli enti e delle istituzioni preposte dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l'alto valore morale e civile delle università della terza età e del tempo libero, ai fini di una politica di integrazione sociale, di promozione culturale e di socializzazione.

Art. 2.

1. Le università della terza età e del tempo libero hanno lo scopo di:

a) favorire l'inclusione e l'attività sociale di tutti gli iscritti attraverso iniziative culturali e ricreative;

b) operare un’integrazione tra le generazioni, attivando dibattiti e sintesi tra le esperienze degli anziani e quelle dei più giovani;

c) valorizzare il tempo libero.

2. Le università della terza età e del tempo libero forniscono ai soci l'opportunità di realizzare relazioni interpersonali, di solidarietà, di amicizia e di assistenza, ai fini della prevenzione dall'isolamento, dello scambio di esperienze e della partecipazione degli iscritti alle attività del tempo libero e ricreative. Esse sono organi di partecipazione e di promozione di contatti e di circolazione della cultura tra le diverse generazioni e non hanno fini di lucro.

Art. 3.

1. Le università della terza età e del tempo libero basano le proprie attività sui princìpi dell'autonomia e dell'autogestione e si dotano di un proprio statuto.

Art. 4.

1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, lo Stato interviene mediante contributi alle università della terza età e del tempo libero, istituite o gestite da associazioni, da istituzioni e fondazioni culturali, nonché da società cooperative.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'articolo 4, per accedere ai contributi statali, devono:

a) avere sede nel territorio nazionale;

b) possedere regolare atto costitutivo o statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno tre anni.

Art. 6.

1. L'accesso ai corsi istituiti presso le università della terza età e del tempo libero è libero, fatto salvo il pagamento della retta individuale annuale e della relativa quota per la frequenza.

2. A fronte di particolari situazioni di bisogno i regolamenti delle università della terza età e del tempo libero possono disporre esenzioni parziali o totali della retta individuale in base alla dichiarazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 7.

1. Per avere accesso ai contributi statali di cui all'articolo 4, i corsi promossi dalle università della terza età e del tempo libero devono prevedere cicli annuali.

2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei rispettivi corsi.

3. Gli altri corsi, stabiliti di volta in volta e riguardanti laboratori, corsi di lingua e discipline più specifiche, possono essere svolti da personale di comprovata esperienza.

4. Al termine dell'anno accademico l'università della terza età e del tempo libero rilascia un attestato di frequenza a chi ha partecipato a più di due terzi delle lezioni, che non assume valore legale.

Art. 8.

1. Le domande di ammissione ai contributi statali di cui all'articolo 4 devono essere presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero.

2. Le domande devono contenere:

a) la descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico contenente l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le rette individuali dei frequentanti, le indicazioni delle strutture organizzative disponibili;

b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5;

c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente, corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.

Art. 9.

1. I contributi statali di cui all'articolo 4 sono erogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, nelle seguenti misure:

a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alla materia dei corsi;

b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;

c) fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il funzionamento e la gestione dell'università della terza età e del tempo libero, ivi comprese le spese per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento delle sedi destinate alle proprie attività.

2. I contributi statali sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

3. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 -- 2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.