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Atto a cui si riferisce:
C.4747 Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4747


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FALCONE
Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori
Presentata il 22 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Il crescente sviluppo della nautica da diporto ha suscitato l'interesse del legislatore, focalizzando l'attenzione su un fenomeno che, se in passato poteva essere a buon diritto considerato elitario e dunque di modesta rilevanza pratica rispetto alla navigazione in genere, in seguito, con il mutare del contesto socio-economico di riferimento, ha iniziato ad acquisire particolare importanza mostrando una fisionomia autonoma e manifestando difficoltà di adeguamento rispetto alla regolamentazione «primigenia» contenuta del codice della navigazione. A tale fine, il sistema nautico è al centro dell'attenzione in quanto rappresenta un punto di eccellenza per lo sviluppo dell'economia nazionale. In questo ambito, la presente proposta di legge è finalizzata a sostenere lo sviluppo della nautica da diporto nei territori delle isole minori, nella consapevolezza che la rappresentatività della nautica in Italia, nonostante gli anni di crisi economica prolungati, costituisce un elemento fondamentale in termini di crescita economica e occupazionale. La necessità di una consistente e sinergica azione promozionale sul territorio sortirebbe risultati positivi anche in tempi brevi, per una ripartenza del settore della navigazione marittima da diporto. Al riguardo, le disposizioni della presente iniziativa legislativa mirano proprio a rilanciare il comparto in oggetto, coniugando il turismo della nautica con la crescita delle isole minori, nel rispetto delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali, nonché delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Con l'articolo 1 si stabiliscono i princìpi generali per lo sviluppo del sistema della portualità turistica della nautica da diporto nelle isole minori, prevedendo che gli enti locali delle isole minori sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile. Il medesimo articolo prevede altresì che le regioni nel cui territorio insistono le isole minori redigono un piano di sviluppo della portualità turistica della nautica da diporto per la realizzazione di approdi rifugio nelle zone costiere dove non esistono strutture portuali o punti di ormeggio sicuri. Il successivo articolo 2 istituisce presso la Conferenza unificata un Comitato interistituzionale, composto dai Ministri direttamente interessati e dai rappresentanti degli enti locali, cui compete la potestà legislativa e geografica per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori. Al medesimo Comitato sono attribuiti funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti allo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori. L'articolo 3 prevede la realizzazione di campi di ormeggio attrezzati per la nautica da diporto, da parte dei comuni interessati, allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori. Il successivo articolo 4 dispone che il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinato anche al finanziamento degli interventi previsti per la realizzazione di infrastrutture portuali, sulla base di un apposito progetto di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. Si prevede inoltre che, per l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque dei comuni delle isole minori, il Fondo sia incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Si precisa che i programmi di interventi per lo sviluppo sostenibile della nautica da diporto nelle isole minori sono predisposti dai comuni interessati e sottoposti al parere del Comitato interistituzionale, che li valuta secondo criteri di omogeneità di contenuti, di rispondenza alle specifiche esigenze locali e di coordinamento con le esigenze comuni di tutte le isole minori. L'articolo 5 prevede che, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabiliti le linee guida per un atto formale di concessione-tipo, valido per le isole minori presenti sul territorio nazionale, e i criteri generali per lo svolgimento di attività e di servizi individuati dallo stesso articolo. L'articolo 6 stabilisce gli obblighi per i concessionari dei punti di ormeggio, i quali assicurano, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, i servizi relativi alla fornitura di corrente elettrica, al rifornimento idrico e all'assistenza agli ormeggi, nonché un servizio di ascolto dall'alba al tramonto su frequenza dedicata ai diportisti in arrivo, in partenza e in transito nell'approdo. L'articolo 7 prevede la possibilità da parte dei comuni di istituire un contributo per ciascuno dei passeggeri delle imbarcazioni da diporto nella misura massima di 3 euro, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico- sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.
      Con l'articolo 8 si prevede che i sindaci dei comuni situati nelle isole minori predispongano annualmente una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie, al fine di verificare l'impatto determinato dallo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per lo sviluppo del sistema della portualità turistica della nautica da diporto nelle isole minori, nel rispetto delle competenze delle regioni e nel quadro del superiore interesse nazionale per quanto concerne la sicurezza della navigazione e la salvaguarda della vita umana in mare, la tutela del demanio marittimo e lo sviluppo generale del turismo nautico.
      2. Al fine di assicurare la valorizzazione e le potenzialità turistico-economiche della nautica da diporto delle isole minori, gli enti locali interessati, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      3. Le regioni nel cui territorio insistono isole minori redigono un piano di sviluppo della portualità turistica della nautica da diporto per la realizzazione di approdi rifugio nelle zone costiere dove non esistono strutture portuali o punti di ormeggio sicuri. Per l'incremento della portualità turistica della nautica da diporto, il piano individua anche le aree marine in cui possono essere realizzati i campi-boa per gli ormeggi della nautica minore.

Art. 2.
(Comitato interistituzionale per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori).

      1. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori, di seguito denominato «Comitato», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


      2. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

          a) dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per gli affari regionali, o da loro delegati;

          b) dai sindaci designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali fra quelli dei comuni con sede nelle isole minori;

          c) dai presidenti delle province nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

          d) dai presidenti delle regioni nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del medesimo Comitato.
      4. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.
      5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori:

          a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile della nautica da diporto nelle isole minori;

          b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

          c) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti allo sviluppo e alla realizzazione nelle isole minori di porti destinati a servire la nautica da diporto, nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica e nel rispetto dell'ambiente;

          d) pianificazione degli interventi finanziari, anche attraverso le risorse previste dal Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          e) limitazioni dei flussi d'ingresso in determinati periodi dell'anno, al fine della salvaguardia ambientale delle isole minori.

      6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.
      7. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.
      8. Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali, un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 3.
(Campi di ormeggio attrezzati
per la nautica da diporto).

      1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, sentito il Comitato, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
      2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 4.
(Fondo di sviluppo delle isole minori).

      1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche al finanziamento degli interventi previsti per la realizzazione di infrastrutture portuali, approdi turistici, punti di ormeggio, silos per il rimessaggio di barche e altre strutture di specifico interesse, sulla base di un apposito progetto di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.
      2. Al fine di garantire l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque dei comuni delle isole minori che intendono promuovere lo sviluppo della nautica da diporto, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L'incremento di cui al presente comma è destinato, per un massimo del 50 per cento del totale, a coprire le spese relative allo smaltimento dei rifiuti.
      3. I comuni delle isole minori predispongono un programma di interventi per lo sviluppo sostenibile della nautica da diporto nella rispettiva isola e provvedono alla sua realizzazione assumendone la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.
      4. I programmi di cui al comma 3 nelle isole minori sono sottoposti al parere del Comitato che li valuta secondo criteri di omogeneità di contenuti, di rispondenza alle specifiche esigenze locali e di coordinamento con le esigenze comuni di tutte le isole minori.
      5. La realizzazione dei programmi di cui al comma 3 è assicurata da un ulteriore incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1 pari a 25 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
      6. All'onere di cui al comma 5, pari a 25 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Regolamento).

      1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata, è adottato un regolamento che stabilisce le linee guida per un atto formale di concessione-tipo, valido per le isole minori, e i criteri generali per lo svolgimento delle attività e dei servizi seguenti:

          a) regolamentazione delle aree e delle infrastrutture portuali di uso comune;

          b) servizio di assistenza agli utenti;

          c) igiene e decoro del porto o dell'approdo turistico destinato a ospitare le imbarcazioni da diporto;

          d) disciplina delle attività che possono arrecare disturbo o molestia agli utenti;

          e) attività attinenti in genere all'efficienza del porto o dell'approdo turistico;

          g) gestione dei posti di ormeggio riservati alle imbarcazioni in transito;

          h) smaltimento dei rifiuti da bordo delle imbarcazioni da diporto.

Art. 6.
(Obblighi dei concessionari).

      1. I concessionari dei punti di ormeggio assicurano, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, i servizi relativi alla fornitura di corrente elettrica, al

rifornimento idrico e all'assistenza agli ormeggi, nonché un servizio di ascolto dall'alba al tramonto su frequenza dedicata ai diportisti in arrivo, in partenza e in transito nell'approdo.
Art. 7.
(Contributo per lo sbarco di passeggeri).

      1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri dalle imbarcazioni da diporto sul proprio territorio, di seguito denominato «contributo», operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.
      2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
      3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.
      4. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 stabilisce, in particolare:

          a) la misura del contributo;

          b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

          c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

Art. 8.
(Relazioni annuali).

      1. I sindaci dei comuni situati nelle isole minori predispongono annualmente una relazione

annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie, al fine di verificare l'impatto determinato dallo sviluppo della nautica da diporto nelle rispettive isole. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente e al presidente del Comitato.