• Testo DDL 2966

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Atto a cui si riferisce:
S.2966 Istituzione del Collegio d'Italia


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2966
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore TREMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2017

Istituzione del Collegio d'Italia

Onorevoli Senatori. -- Si tratta di un testa normativo che già nel settembre del 2003, nel corso dell a XIV Legislatura, era stato inserito nel corpo del disegno di legge atto Senato n. 2512 (legge finanziaria 2004).

Il testo fu allora stralciato assumendone la estraneità rispetto al contenuto tipico delle leggi di bilancio.

Come allora (nel 2003) così ora il modello base del «Collegio d'Italia» e ispirato e derivato da quello originario proprio del «Collège de France».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Collegio d'Italia, fondazione con lo scopo di promuovere la scienza, l'arte e la cultura.

2. Lo statuto del Collegio d'Italia è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il patrimonio del Collegio d'Italia è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Al Collegio d'Italia possono essere concessi in uso beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e del demanio dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio del Collegio d'Italia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse al Collegio d’Italia entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto di cui al comma 2, con le modifiche, soggette all'approvazione dell'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, sono apportate le modifiche allo statuto del Collegio d’Italia ai fini dell’adeguamento ai princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. La devoluzione di risorse al Collegio d’Italia è esclusa da imposte e tasse di qualsiasi tipo.