• Relazione 1429,7,12,35,67,68,125,127,143,196,238,253,261,279,305,332,339,414,436,543,574,702,732,736,737,877,878,879,907,1038,1057,1193,1195,1264,1265,1273,1274,1280,1281,1355,1368,1392,1395,1397,1406,1408,1414,1415,1416,1420,1426,1427 e 1454 - A

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Atto a cui si riferisce:
S.414 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1454-A

Relazione Orale

Relatori Finocchiaro e Calderoli

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l’11 luglio 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (n. 1429)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2014

E PER I
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni (n. 7)

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
in materia di composizione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica (n. 12)

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento (n. 35)

d'iniziativa dei senatori ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica
dei poteri dei parlamentari (n. 67)

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare (n. 68)

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.
Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (n. 125)

d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DI MAGGIO, D'ONGHIA, ICHINO, ROMANO, Maurizio ROSSI, SUSTA e Luigi MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale (n. 127)

d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DI MAGGIO, D'ONGHIA, ROMANO, SUSTA e Luigi MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti
delle Regioni ad autonomia speciale (n. 143)

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia
di mandato imperativo (n. 196)

d'iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, PALMA, CARIDI e Giuseppe ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti
la composizione del Parlamento e l’esercizio delle sue funzioni (n. 238)

d’iniziativa del senatore RUTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (n. 253)

d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, in materia di procedimento
per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale
dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica (n. 261)

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, AMATI, BUBBICO, CASSON, CHITI, Rita GHEDINI, Ignazio MARINO, Mauro MARINO, PEGORER, PINOTTI e RANUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità
dei membri del Parlamento (n. 279)

d’iniziativa dei senatori COMPAGNA, CALIENDO e BRUNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione
del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse
finanziarie delle medesime regioni (n. 305)

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (n. 332)

d’iniziativa dei senatori COMAROLI, CONSIGLIO e MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2013

Modifica all'articolo 68 della Costituzione
in materia di garanzie dei parlamentari (n. 339)

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia
di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo (n. 414)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifica dell’articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita (n. 436)

d'iniziativa della senatrice RIZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni (n. 543)

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2013

Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (n. 574)

d’iniziativa dei senatori ZANETTIN, PICCOLI, DALLA TOR, CONTE e MARIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2013

Iniziativa quorum zero e più democrazia (n. 702)

d'iniziativa dei senatori BLUNDO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (n. 732)

d’iniziativa dei senatori TAVERNA, CRIMI, FATTORI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, MORRA, PAGLINI, CIOFFI, DONNO, PEPE, VACCIANO, PUGLIA, GAETTI, DE PIN, MONTEVECCHI, NUGNES, MORONESE, MOLINARI, BENCINI, BUCCARELLA, MANGILI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, BATTISTA, BOCCHINO, SERRA, LEZZI, LUCIDI, CATALFO, SCIBONA, BLUNDO, ENDRIZZI, ORELLANA, CASALETTO, PETROCELLI, BULGARELLI, MUSSINI, GAMBARO, MARTELLI, SANTANGELO, CAMPANELLA, AIROLA, MARTON e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (n. 736)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia
di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 737)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali (n. 877)

d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica
dei poteri dei parlamentari (n. 878)

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO e NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (n. 879)

d'iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO e NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia
di decretazione d'urgenza (n. 907)

d'iniziativa dei senatori CIOFFI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA, CRIMI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia
di nomina dei senatori a vita (n. 1038)

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita (n. 1057)

d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI, BONDI, REPETTI e MINZOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2013

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica (n. 1193)

d’iniziativa dei senatori CANDIANI, MUNERATO, MINZOLINI, BELLOT, FALANGA, MUSSOLINI, CALDEROLI, DIVINA, BONDI, REPETTI, STEFANI, PELINO, TARQUINIO, BISINELLA, ARRIGONI, CENTINAIO, GIOVANARDI, VICARI, CONSIGLIO e BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2013

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (n. 1195)

d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, BITONCI, CANDIANI, COMAROLI, COMPAGNONE, CROSIO, Luigi MARINO, NACCARATO, RAZZI, SCAVONE, SCILIPOTI, STEFANI, TREMONTI, DIVINA e STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2013

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero
dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (n. 1264)

d'iniziativa dei senatori SACCONI, AIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D’ASCOLA, DALLA TOR, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, NACCARATO, PAGANO, Luciano ROSSI, TORRISI, VICECONTE e QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (n. 1265)

d'iniziativa dei senatori AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO, AIELLO, BIANCONI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, NACCARATO, PAGANO, Luciano ROSSI, TORRISI, VICECONTE e QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo (n. 1273)

d'iniziativa del senatore MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo (n. 1274)

d'iniziativa del senatore MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie (n. 1280)

d'iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, Luigi MARINO, MASTRANGELI, RUTA, BARANI, BONFRISCO, COMPAGNA, COMPAGNONE, D'ANNA, DI GIACOMO, FUCKSIA, SCAVONE e LIUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (n. 1281)

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94
della Costituzione in materia di bicameralismo (n. 1355)

d'iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BATTISTA, CASALETTO, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, SIMEONI e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica (n. 1368)

d’iniziativa dei senatori BARANI, FALANGA, MANDELLI, CARDIELLO, FASANO e GIRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014

Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato
della Repubblica e Parlamento in seduta comune (n. 1392)

d'iniziativa dei senatori BUEMI, BARANI, CAMPANELLA, COMPAGNA, DE PIN, GAMBARO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, STEFANO, ZIN, BENCINI, DI MAGGIO e LIUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2014

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (n. 1395)

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo
di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari (n. 1397)

d'iniziativa dei senatori TOCCI e CORSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero
dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (n. 1406)

d’iniziativa dei senatori SACCONI, QUAGLIARIELLO, BIANCONI, CARIDI, CHIAVAROLI, CONTE, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, GENTILE, MANCUSO, MARINELLO, Luciano ROSSI e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2014

Modificazioni all’articolo 116 della Costituzione
in materia di regime di autonomia
delle Regioni a statuto speciale (n. 1408)

d’iniziativa dei senatori SONEGO, ALICATA, ANGIONI, BERGER, BIANCO, COMPAGNONE, CUCCA, DE MONTE, FRAVEZZI, GIACOBBE, GIBIINO, GUALDANI, LAI, LANIECE, LUMIA, MANCONI, MANCUSO, Giovanni MAURO, ORRÙ, PADUA, PAGANO, PANIZZA, PEGORER, RUSSO, RUVOLO, SCAVONE, SCOMA e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione (n. 1414)

d'iniziativa del senatore TREMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2014

Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune (n. 1415)

d’iniziativa dei senatori COMPAGNA e BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2014

Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato
della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto
e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali (n. 1416)

d’iniziativa dei senatori MONTI e LANZILLOTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2014

Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari (n. 1420)

d’iniziativa dei senatori CHITI, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CORSINI, CUCCA, D’ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, BUEMI, STEFANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CASALETTO, DE PIN, MUSSINI, ORELLANA, PEPE, Maurizio ROMANI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS e COMPAGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2014

Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto,
la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza
e di garanzia (n. 1426)

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, BUEMI e MINEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata (n. 1427)

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti (n. 1454)

d’iniziativa dei senatori MINZOLINI, FLORIS, ALICATA, ARACRI, BARANI, BOCCA, BONFRISCO, BRUNI, CARDIELLO, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, D’ANNA, DI MAGGIO, FALANGA, FASANO, FAZZONE, GIRO, IURLARO, LANGELLA, LIUZZI, Eva LONGO, Giovanni MAURO, MESSINA, MILO, MUSSOLINI, PELINO, PERRONE, PICCINELLI, RAZZI, Maurizio ROSSI, SCIASCIA, SCILIPOTI, SIBILIA, TARQUINIO, VILLARI, ZIZZA, ZUFFADA e AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1429

NONCHÉ PER LE
PETIZIONI

del signor Renato LELLI (n. 180)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

della signora Wanda GUIDO (n. 269)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

del signor Franco PARISI (n. 429)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 446)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 447)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 465)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

del signor Fabio CAVALCA (n. 486)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 575)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 579)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 661)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 682)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 716)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 973)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

del signor Claudio GENTILE (n. 1023)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2013

del signor Fabio CAVALCA (n. 1075)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2014

del signor Salvatore ACANFORA (n. 1113)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2014

del signor Edoardo RINALDI (n. 1146)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2014

del signor Renato LELLI (n. 1151)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2014

del signor Francesco DI PASQUALE (n. 1184)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014

del signor Francesco DI PASQUALE (n. 1191)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014

e della signora Nicoletta FROSINI (n. 1267)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2014

E PER I

Voti della regione Friuli-Venezia Giulia (n. 35)
e della regione Lombardia (n. 37) attinenti ai suddetti disegni di legge

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Martini)

sul disegno di legge costituzionale

8 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerate le norme di interesse, quali gli articoli 2, 25, 26 e 27 che incidono tanto sulla composizione del Senato quanto sul Titolo V della Costituzione;

tenuto conto che, nella sede di merito, i relatori hanno presentato delle proposte emendative che impattano sui predetti articoli, tra cui in primo luogo gli emendamenti 2.1000 e 2.0.1000 che prevedono la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori (in luogo dei ventuno originari) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

preso atto inoltre dell'emendamento 25.1000 dei relatori, con cui viene ripristinato il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, prima sostituito invece dalla delega di funzioni legislative;

osservato che, rispetto al testo costituzionale vigente, il predetto emendamento 25.1000 conferma la possibilità per le regioni di richiedere forme di autonomia nelle materie di legislazione esclusiva statale che attengono, secondo il testo dell'emendamento 26.1000, anche alle «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, all'ordinamento scolastico, all'istruzione universitaria e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alle disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e all'ordinamento sportivo;

valutato dunque che detto emendamento 26.1000 conferma la soppressione della potestà legislativa concorrente, già abolita dal testo del Governo, e modifica l'elencazione delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, inserendo all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, le «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, e ripristinando all'articolo 117, secondo comma, lettera s), la distinzione tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali, la prima affidata attualmente allo Stato, la seconda alle regioni;

considerato altresì che si introduce il concetto di «disposizioni generali e comuni» relative tra l'altro alle attività culturali, mentre si assegna totalmente l'ordinamento sportivo alla potestà statale, non più nella forma «attenuata» delle «norme generali sull'ordinamento sportivo»;

rilevato poi che il medesimo emendamento 26.1000 ridisegna anche la potestà legislativa regionale assegnando alle Regioni, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», la competenza legislativa «in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo»;

ritenuto positivo che le proposte dei relatori attenuino la spinta centralistica contenuta nell'originario disegno di legge n. 1429;

reputato opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni atteso che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo;

condiviso pertanto il nuovo quadro della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni così come delineato dagli emendamenti dei relatori, in quanto viene confermato l'impianto esistente sul tema dell'autonomia differenziata e viene definito un adeguato equilibrio dei ruoli, senza diminuire l'importanza del sistema regionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, alla luce del nuovo assetto dei poteri, si reputa che esse debbano essere ispirate da criteri di stampo esclusivamente meritocratico negli ambiti previsti dal nuovo articolo 57 della Costituzione;

si rileva come le innovazioni introdotte necessitino di ulteriori specificazioni, onde scongiurare margini di ambiguità. Si invita perciò la 1ª Commissione a dare molta importanza, nella stesura finale del testo, alla necessità di evitare sovrapposizioni ed indeterminatezze di ruolo e a definire tutte le attribuzioni di competenze così da non alimentare nuovi conflitti istituzionali davanti alla Corte;

si raccomanda conseguentemente di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti a questo fine dai membri della 7ª Commissione, in particolare sui temi relativi all'attribuzione di competenze su istruzione, beni culturali, sport e ricerca.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede inoltre la pubblicazione del presente parere in allegato alle relazione che la Commissione presenterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cociancich)

sul disegno di legge costituzionale

28 maggio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge costituzionale,

valutato che, nella seduta del 6 maggio 2014 della Commissione Affari costituzionali, esso è stato adottato quale testo base dell'esame in sede referente dei diversi disegni di legge di riforma del bicameralismo paritario;

valutato che il disegno di legge costituzionale trasforma il Senato per quanto concerne: la modalità di elezione; la composizione numerica; la compartecipazione alla relazione fiduciaria con il Governo; la partecipazione al procedimento legislativo;

valutato che il disegno di legge conferisce poteri procedurali al Governo nel procedimento legislativo presso la Camera dei deputati, a fini di certezza temporale della deliberazione finale, sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e incide sul titolo V della Costituzione, per i seguenti riguardi: la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; l'attribuzione di alcune nuove materie alla legislazione esclusiva dello Stato, fermo restando che tutte le materie non statali esclusive sono regionali esclusive (salvo intervento statale per «esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale»); la limitazione degli emolumenti ai membri degli organi regionali (e soppressione dei trasferimenti monetari ai gruppi nei Consigli regionali); la soppressione dei riferimenti nel testo costituzionale alle Province;

richiamato il disposto dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento, in base al quale la Commissione Politiche dell'Unione europea formula un parere sui disegni di legge all'esame del Senato anche «in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione»;

ricordato il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Senato, infatti, da alcuni anni, è stabilmente la seconda Camera per attività nelle questioni europee tra le 41 Camere dell'Unione, così contribuendo a migliorare la democraticità del procedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le deliberazioni che assumono sul piano interno;

richiamata la Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione il 23 ottobre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea (Doc. XXIV, n. 11), in cui era stato prefigurato, de jure condendo, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle Regioni,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni.

1) Per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l'Italia in seno al Consiglio dell'Unione, si ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge «La Loggia»). La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, il capo delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Una disciplina simile è prevista anche in Germania. L'articolo 23, paragrafo 6, della Costituzione tedesca dispone, infatti che, quando sono primariamente coinvolti i poteri legislativi esclusivi dei Länder, l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica federale di Germania come Stato membro dell'Unione europea è attribuito a un rappresentante dei Länder designato dal Bundesrat, con la partecipazione e la concorrenza del Governo federale.

Si ritiene, pertanto, necessario che la Commissione di merito effettui un approfondimento -- in analogia alla citata disciplina tedesca -- sulla partecipazione di rappresentanti delle Regioni, che siano designati dal Senato, alla delegazione italiana in seno al Consiglio dell'Unione.

2) Il disegno di legge costituzionale non prevede la cosiddetta «clausola europea», attraverso la quale -- nelle Costituzioni nazionali -- si fissa il principio della partecipazione dello Stato membro all'Unione europea. Una tale previsione è, ad esempio, prevista nella Costituzione francese (articolo 88-I) e nella Costituzione tedesca (articolo 23).

La Costituzione italiana vigente non prevede un articolo specifico che regoli la partecipazione all'Unione europea. Esiste la disposizione generale che regola la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (art. 11 Cost.) e l'articolo che, nel disciplinare il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, obbliga l'uno e le altre al rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione (art. 117 Cost.).

Entrambi questi articoli -- e soprattutto l'articolo 11 -- hanno costituito la base costituzionale per legittimare il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e da essi appare opportuno, in questa sede, non discostarsi.

3) Il disegno di legge costituzionale, inoltre, non prevede alcuna disposizione volta a dare rilievo costituzionale al ruolo che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha attribuito ai parlamenti nazionali, nell'ambito del procedimento di formazione della legislazione dell'Unione e in altri ambiti.

In particolare, secondo l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, come riformulato dal Trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione: a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea; b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità; c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto Trattato; d) partecipando alle procedure di revisione dei Trattati in conformità dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea; e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea; f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Questa molteplicità di «poteri europei», attribuiti ai Parlamenti nazionali, sono dunque esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Alcuni di questi compiti sono infatti attribuiti specificamente non già ai parlamenti nazionali, ma, trattandosi di parlamenti bicamerali, a ciascuna Camera di essi.

In particolare, l'articolo 8 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali dispone che «quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle Camere che lo compongono». Questi articoli prevedono l'informativa ai parlamenti nazionali sui documenti non legislativi della Commissione europea (articolo 1), l'informativa ai parlamenti nazionali sui progetti di atti legislativi dell'Unione (articolo 2), il potere per i parlamenti nazionali di inviare «ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» un parere motivato sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà (articolo 3), l'informativa ai parlamenti nazionali sui lavori del Consiglio dell'Unione (articolo 5), l'informativa ai parlamenti nazionali sulle iniziative del Consiglio europeo finalizzate all'attivazione delle clausole passerella (articolo 6), la trasmissione ad opera della Corte dei conti europea della sua relazione annuale ai parlamenti nazionali (articolo 8).

Altri articoli dei Trattati -- come per esempio quelli sulla partecipazione ai processi di revisione dei Trattati -- prevedono interventi diretti dei parlamenti nazionali o delle rispettive Camere, istituendo quindi ulteriori specifici «poteri europei» dei parlamenti nazionali.

Tali poteri sono stati integralmente «recepiti» nella normativa interna con una delle principali riforme approvate nella scorsa legislatura, rappresentata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha modificato le disposizioni ordinamentali che regolavano il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, risalenti alla legge n. 11 del 2005 (cosiddetta legge Buttiglione) e prima ancora alla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola). La normativa di cui alla legge n. 234 del 2012 ha avuto cura di distinguere i casi in cui l'intervento dei «parlamenti nazionali» fosse richiesto in quanto tale e i casi in cui l'intervento fosse richiesto «a ciascuna Camera».

Appare, pertanto, necessaria un'apposita previsione che codifichi a livello costituzionale l'intervento diretto del Senato e della Camera nelle procedure europee e primariamente nelle procedure di controllo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo quanto previsto dal Protocollo n. 2 e in base all'interpretazione evolutiva avutasi con il cosiddetto dialogo politico.

4) L'intervento del Senato e della Camera nelle procedure europee appare meritevole di inserimento nella riscrittura della Carta fondamentale anche in riferimento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell'Unione europea. Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Camere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il controllo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di definizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal Trattato di Lisbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f) dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (prima citata) e dagli articoli 9 e 10 del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati. In base all'articolo 9, «il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione», mentre l'articolo 10 è riferito espressamente alla COSAC, a cui partecipa una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato, secondo cui «la Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione».

Un'altra base giuridica è costituita dall'articolo 13 del Trattato sul fiscal compact che, insieme con la citata previsione dell'articolo 9, è alla base della neo-istituita Conferenza sulla governance economica.

Pertanto, anche per i poteri delle Camere dei Parlamenti nazionali connessi alla cooperazione interparlamentare, appare necessario prevedere un'apposita norma nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Senato e della Camera alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i Parlamenti nazionali previste dai Trattati.

In tal modo -- anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparlamentare con i Parlamenti nazionali -- si avrebbe una menzione, all'interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già richiamato espressamente nei Regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-quater) e della Camera (articoli 125 e 127-ter).

5) Al fine di evidenziare in maniera più chiara gli aspetti menzionati nei due precedenti paragrafi 3 e 4, il nuovo articolo 55, comma quarto, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, potrebbe essere suddiviso in due distinti commi.

Il primo potrebbe enucleare le funzioni «nazionali» del Senato, con l'aggiunta della dimensione europea nell'oggetto del «raccordo». Conseguentemente, il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Senato svolge inoltre attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il secondo comma potrebbe enucleare le funzioni «europee» del Senato e della Camera dei deputati, attività per le quali si riespanderebbe la tendenziale parità delle funzioni, fortemente attenuata -- per le addotte ragioni di semplificazione delle procedure e rapidità delle decisioni -- nella logica del disegno di legge governativo. Pertanto, il nuovo articolo 55, comma quinto, sancirebbe la partecipazione di Camera e Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, l'esercizio del controllo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, l'esercizio degli altri poteri previsti per le Camere dei parlamenti nazionali, nonché la partecipazione alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri Parlamenti nazionali.

Inoltre tale estensione del procedimento legislativo bicamerale deve riguardare non solo le «leggi ordinamentali», concernenti la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come è tipicamente la legge n. 234 del 2012, ma anche la legge di delegazione europea e la legge europea, anch'esse «leggi ordinamentali» che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo e l'attuazione dei vincoli che da esso ne derivano.

La partecipazione paritaria al procedimento legislativo si rende necessaria anche per la visione «unificante» delle posizioni dei territori attribuita dalla filosofia di fondo dell'articolato in esame al Senato. Si ricorda invero che, ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione (non modificato dalla riforma in esame), le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo per i casi di inadempienza disciplinato in base a «norme di procedura stabilite da legge dello Stato». Tale potere sostitutivo è stato codificato da tempo nella normativa interna ed è ora previsto dall'articolo 41 della legge n. 234 del 2012. Il contenuto essenziale di tale disciplina consiste nell'attribuzione allo Stato di un potere di intervento suppletivo, anticipato e cedevole, in caso di inadempimento delle Regioni e delle Province autonome all'obbligo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

L'attribuzione di un potere legislativo bicamerale assicurerebbe quindi quella funzione «unificante» e di «raccordo» delle esigenze delle Regioni che costituisce il tratto tipico della configurazione del Senato come risultante dalla filosofia di fondo della riforma prefigurata nel provvedimento in titolo.

Conseguentemente, l'articolo 70 della Costituzione andrebbe integrato prevedendo che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente per le leggi ordinamentali che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea e per le leggi ordinamentali che regolano il processo di attuazione di vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, che, a legislazione vigente, sarebbero costituite dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Balduzzi)

sul disegno di legge costituzionale

11 giugno 2014

La Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo A.S. 1429, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali del Senato come testo base;

rilevato che:

l'articolo 26 del disegno di legge, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

il medesimo articolo 26 del disegno di legge introduce nell'articolo 117 della Costituzione una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con il prevedere che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato delle autonomie o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei poteri riconosciuti alla seconda Camera, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle autonomie possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

nel disegno di legge del Governo il Senato della Repubblica prende il nome di Senato delle autonomie, laddove è preferibile, per ragioni sistematiche, oltre che storiche, mantenerne il nome tradizionale, atteso che, anche nel progetto di riforma di cui al medesimo disegno di legge, la Repubblica è costituita dallo Stato e dalle autonomie territoriali e che nel Senato -- in quanto Camera del Parlamento (nazionale), sia pure rappresentativa delle autonomie territoriali -- i senatori sono chiamati ad esprimere non la divisione dei territori o la contrapposizione di questi allo Stato, ma sempre e comunque l'unità della Nazione;

il disegno di legge del Governo -- attraverso combinate modifiche dell'articolo 55 e dell'articolo 67 della Costituzione -- prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

al comma 13 dell'articolo 33 -- in base al quale le novelle introdotte dal capo IV del disegno di legge nel titolo V della parte II della Costituzione non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sino all'adeguamento dei rispettivi statuti -- appare opportuno, anche per evitare di accentuare il divario di autonomia tra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai princìpi contenuti nel disegno di legge del Governo, precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia») si applichino anche alle regioni a statuto speciale;

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

il nuovo quinto comma dell'articolo 117 (come risulterebbe dall'articolo 26, comma 3, del disegno di legge) -- il quale prevede che con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, salve eccezioni, possa essere delegato a una o più regioni, previa intesa con le stesse -- delinea una nuova forma di autonomia regionale differenziata;

la sedes materiae dell'autonomia differenziata, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, è attualmente il terzo comma dell'articolo 116;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con la previsione che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle autonomie territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si mantenga alla Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali il nome di Senato della Repubblica, nonché si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) al comma 13 dell'articolo 33, appare opportuno stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai princìpi contenuti nel disegno di legge del Governo, e precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia», cioè «al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale») si applichino anche a tali regioni;

g) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

h) si valuti, alla luce delle considerazioni esposte nelle premesse, se, anziché sopprimere il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, non sia preferibile modificarlo, sostituendolo interamente -- qualora si confermi la volontà di abrogare l'attuale disciplina concernente l'autonomia differenziata -- ovvero integrandolo con il riferimento al meccanismo della delega legislativa statale delineato dall'articolo 26, comma 3, del disegno di legge in esame (capoverso art. 117, quinto comma).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1429

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Capo I Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
Art. 1. Art. 1.
(Funzioni delle Camere) (Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

Identico.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Identico.

Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Identico».

Art. 2. Art. 2.
(Composizione ed elezione
del Senato delle Autonomie)
(Composizione ed elezione
del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 57. -- Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni».

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 3. Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati) (Durata della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64
della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari»;

(V. art. 32, comma 6)

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 4. Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti
del Senato delle Autonomie)
(Titoli di ammissione dei componenti
del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

a) identica;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

b) identica:

«Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente».

«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

Art. 5. Art. 8.
(Vincolo di mandato) (Vincolo di mandato)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 6. Soppresso
(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato»;

b) al terzo comma, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalla seguente: «deputati».

Art. 7. Art. 9.
(Indennità parlamentare) (Indennità parlamentare)

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Identico

Art. 8. Art. 10.
(Procedimento legislativo) (Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Identico.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».

Art. 9. Art. 11.
(Iniziativa legislativa) (Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie».

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b) al terzo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente «duecentocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari».

Art. 10. Art. 12.
(Modificazioni all'articolo 72
della Costituzione)
(Modifica dell'articolo 72
della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134
della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La Corte costituzionale giudica altresì sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 11. Art. 14.
(Rinvio delle leggi di conversione) (Modifica dell’articolo 74
della Costituzione)

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.»;

b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Se la legge è nuovamente approvata,».

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».

Art. 15.
(Modifica dell’articolo 75
della Costituzione)

1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all’ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 12. Art. 16.
(Disposizioni in materia
di decretazione d'urgenza)
(Disposizioni in materia
di decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

a) identica;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

b) identica;

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»;

c) identica;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

d) identica:

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Identico.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo».

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

Art. 13. Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra) (Deliberazione dello stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 14. Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto) (Leggi di amnistia e indulto)

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Identico

Art. 15. Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica
di trattati internazionali)
(Autorizzazione alla ratifica
di trattati internazionali)

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza».

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Art. 16. Art. 20.
(Inchieste parlamentari) (Inchieste parlamentari)

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati».

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
Art. 17. Art. 21.
(Modificazioni all'articolo 83 della Costituzione in tema di delegati regionali) (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dopo l’ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 18. Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione
del Presidente della Repubblica)
(Disposizioni in tema di elezione
del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse;

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente delle Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;

b) al terzo comma, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

b) identica.

Art. 19. Art. 23.
(Esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica)
(Esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

a) identica;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 20. Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati) (Scioglimento della Camera dei deputati)

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Identico

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Capo III Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
Art. 21. Art. 25.
(Fiducia al Governo) (Fiducia al Governo)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 22. Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 96
della Costituzione)
(Modificazioni all'articolo 96
della Costituzione)

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Identico

Art. 23. Art. 27.
(Soppressione del CNEL) (Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Identico

Capo IV Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
Art. 24. Art. 28.
(Abolizione delle Province) (Abolizione delle Province)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 25. Art. 29.
(Modificazioni all'articolo 116
della Costituzione)
(Modifiche all'articolo 116
della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 26. Art. 30.
(Modificazioni all'articolo 117
della Costituzione)
(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione)

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:»;

b) alla lettera e), dopo le parole: «bilanci pubblici;» sono inserite le seguenti: «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;»;

c) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

d) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro»;

e) alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica»;

f) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa»;

g) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»;

h) alla lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; commercio con l'estero»;

i) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo»;

l) dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;

u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale».

3. All'articolo 117 della Costituzione, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119».

4. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale».

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 27. Art. 31.
(Modificazioni all'articolo 118
della Costituzione)
(Modificazioni all'articolo 118
della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 28. Art. 32.
(Modificazioni all'articolo 119
della Costituzione)
(Modifica dell'articolo 119
della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituto dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.»;

d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 33.
(Modifica all’articolo 120
della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,».

Art. 29. Art. 34.
(Limiti agli emolumenti
dei componenti degli organi regionali)
(Limiti agli emolumenti
dei componenti degli organi regionali)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

Identico

Art. 30. Art. 35.
(Soppressione della Commissione
parlamentare per le questioni regionali)
(Soppressione della Commissione
parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie».

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE
Art. 31. Art. 36.
(Elezione dei giudici
della Corte costituzionale)
(Elezione dei giudici
della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

a) identica:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie»;

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

b) identica.

Capo VI Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32. Art. 37.
(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)
(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

1. Identico.

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

2. Identico.

3. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Soppresso

4. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

3. Identico.

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

5. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

4. Identico.

6. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Soppresso
(V. art. 6, comma 1, lettera
b).

«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

5. Identico.

8. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

9. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

7. Identico:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

a) identica;

b) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

Soppressa

c) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere»;

d) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

c) identica.

10. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

8. Identico.

11. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

9. Identico.

12. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

10. Identico.

13. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

11. Identico.

14. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

12. Identico.

15. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

13. Identico.

Art. 33. Art. 38.
(Disposizioni transitorie) (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal Consiglio.

2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all’ultimo censimento.

3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

Soppresso

3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i propri componenti, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.

Soppresso

4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna regione sono convocati in collegio elettorale dal Presidente della giunta regionale, ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti del collegio medesimo, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.

Soppresso

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

Soppresso

8. Sino alla data della prima elezione del Senato delle Autonomie ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

Soppresso

9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato della Repubblica.

10. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

11. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

11. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

12. Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui all’articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge determina le modalità di attuazione dell’articolo 75 della Costituzione, come modificato dall’articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di referendum.

13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l’articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.

Art. 34. Art. 39.
(Disposizioni finali) (Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

2. Identico.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

5. I senatori di cui all’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. La Corte costituzionale giudica dell’ammissibilità del referendum abrogativo di cui all’articolo 75 della Costituzione, come modificato dall’articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.

Art. 35. Art. 40.
(Entrata in vigore) (Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, che sono di immediata applicazione.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 7

D'iniziativa del senatore Calderoli

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziativa delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al terzo comma del presente articolo, alle regioni che abbiano istituito una Macroregione ai sensi dell'articolo 117, e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite».

2. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:

«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Macroregione, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che esse intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata con la maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Macroregione».

3. All'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Macroregioni, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni.

2. Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al comma 1, sono individuate e trasferite alle regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle regioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 12

D'iniziativa del senatore Calderoli

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentoquindici»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;

b) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquantasette» e le parole: «, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «sette; il Molise ne ha due» sono sostituite dalle seguenti: «sei; il Molise ne ha uno»;

d) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

Art. 3.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 35

D'iniziativa dei senatori Zeller ed altri

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecento».

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il Presidente e gli altri componenti delle Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;

f) quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, tre senatori per ciascuna Provincia.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna Provincia.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».

Art. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Art. 8.

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Art. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. -- Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».

6. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati dell’elezione della Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

Art. 15.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Presidente del Consiglio dei Ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Nella mozione di sfiducia deve essere designato un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri designato dalla medesima mozione».

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

1. Al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di una Provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 67

D'iniziativa del senatore Zanda

Art. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità giudica la Corte costituzionale, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge ordinaria».

Art. 2.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. -- La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 68

D'iniziativa del senatore Zanda

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile dì condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 125

D'iniziativa dei senatori Lanzillotta ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentoquindici».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per cento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, la parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 127

D'iniziativa dei senatori Lanzillotta ed altri

Art. 1.

(Modifica in tema di regioni
a statuto speciale)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

Art. 2.

(Modifiche in tema di potestà legislativa
delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.»;

b) al secondo comma, lettera a), le parole: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea»;

c) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie»;

d) al secondo comma, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

e) al secondo comma, lettera p), dopo le parole: «legislazione elettorale, organi di governo» sono inserite le seguenti: «, princìpi generali dell'ordinamento»;

f) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale»;

g) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; turismo; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale»;

h) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili attinenti alle materie del secondo comma»;

i) al sesto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza»;

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche in tema di impugnazione
delle leggi regionali)

1. All'articolo 127, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione» sono aggiunte le seguenti: «o dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117».

2. Gli articoli 28 e 29 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono abrogati.

3. All'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,» sono soppresse.

4. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina dell'articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 143

D'iniziativa del senatore Divina

Art. 1.

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla data di trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 196

D'iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: «senza» è sostituita dalla seguente: «con».

Art. 2.

1. All'articolo 88 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere ed indìce le elezioni nel caso di cui all'articolo 94, sesto comma».

Art. 3.

1. All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette qualora la fiducia sia stata ottenuta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni ovvero qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 238

D'iniziativa del senatore Ruta

Art. 1.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati».

Art. 2.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre».

Art. 3.

1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

Art. 4.

1. All’articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «È deputato di diritto»;

b) al secondo comma, le parole: «senatori a vita» sono sostituite dalle seguenti: «deputati a vita».

Art. 5.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 6.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

1. L’articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 8.

1. L’articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 10.

1. L’articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato».

Art. 11.

1. All’articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

Art. 12.

1. All’articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.

Art. 13.

1. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «La Camera».

Art. 14.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».

Art. 15.

1. All’articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 16.

1. All’articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, sono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, può modificare ed approvare in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l’esame e l’approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

Art. 17.

1. All’articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 18.

1. All’articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera approva».

Art. 19.

1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera» e le parole: «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera può».

Art. 20.

1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. – La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 21.

1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 22.

1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera autorizza».

Art. 23.

1. All’articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera approva».

Art. 24.

1. All’articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

Art. 25.

1. All’articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati».

Art. 26.

1. All’articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «in seduta comune il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera»;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 27.

1. All’articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 28.

1. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

d) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

Art. 29.

1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera».

Art. 30.

1. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 31.

1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d’entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 32.

1. All’articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 33.

1. All’articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

Art. 34.

1. All’articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

Art. 35.

1. All’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

Art. 36.

1. All’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

Art. 37.

1. All’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «e ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla Camera».

Art. 38.

1. All’articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 39.

1. All’articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

Art. 40.

1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera» e le parole: «di ciascuna Camera» dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 253

D'iniziativa del senatore D'Ambrosio Lettieri

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta, in fine, la seguente:

«s-bis) tutela della salute»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 261

D'iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Senza autorizzazione della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

Art. 2.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale».

Art. 3.

1. All'articolo 134 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale decide in ordine alle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 96.

È presieduta dal Presidente della Corte costituzionale ed è composta da sei giudici.

I componenti della Sezione per le autorizzazioni sono scelti dal Presidente della Corte costituzionale in modo da rispettare la composizione proporzionale della Corte stessa.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme per il procedimento di autorizzazione».

Art. 4.

1. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale per i membri delle Camere del Parlamento, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. L'autorizzazione spetta alla medesima Sezione per le autorizzazioni se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

2) al comma 4, le parole: «competente» sono sostituite dalle seguenti: «di appartenenza e al Presidente della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. -- 1. Il Presidente della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale fissa immediatamente l'udienza ai sensi dell'articolo 5 per procedere in base agli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Sezione di cui al comma 1 sente i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. La Sezione di cui al comma 1 si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Sezione stessa e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. La Sezione di cui al comma 1, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

2) al comma 3, le parole: «La Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale» e le parole: «, su relazione della Giunta di cui all’articolo 9,» sono soppresse;

e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- 1. Qualora non si ritenga competente a deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 10, comma 1, la Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale restituisce gli atti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Sezione concede o nega l'autorizzazione»;

f) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. -- 1. Le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione spettano alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale. La Sezione nega o concede l'autorizzazione nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione degli atti relativi alle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati o senatori. La Sezione, prima di deliberare, invita il parlamentare interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 279

D'iniziativa dei senatori Compagna ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 305

D'iniziativa del senatore De poli

Art. 1.

(Modifica all'articolo 116
della Costituzione)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: «e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 119
della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le Regioni di cui all'articolo 116 dispongono di risorse finanziarie pari all'intero ammontare derivante dal gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 332

D'iniziativa dei senatori Comaroli ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 339

D'iniziativa del senatore De poli

Art. 1.

1. All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del processo».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 414

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 114-bis. -- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.

Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati "statuti di autonomia"».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti statuti speciali e dalle relative leggi costituzionali».

2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 116-bis. -- Alla Provincia di Bergamo sono attribuite le competenze legislative e amministrative secondo lo statuto di autonomia adottato con legge costituzionale».

Art. 4.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e dalle Province autonome»;

b) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «alle Regioni» sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

«Per consentire alle Province dotate dello statuto di autonomia di esercitare adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, è attribuita alla Provincia stessa una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sui beni e servizi prodotti all'interno del territorio provinciale, per la quale spetta la quota del 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sui beni e servizi importati nel territorio provinciale, per la quale spetta la quota del 10 per cento del gettito. L'attribuzione ha luogo secondo le norme emanate con legge statale nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto. In caso di mancata emanazione della legge nel termine indicato, i competenti uffici erariali provinciali provvedono comunque a trattenere le quote indicate e a versarle immediatamente alla provincia interessata».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 133-bis. -- Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie, territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico e della capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia.

Il Presidente e il Consiglio della Provincia per la quale si chiede l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla data di presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato dai cittadini».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 436

D'iniziativa del senatore Rizzotti

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "Senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 543

D'iniziativa popolare

Art. 1.

1. All’articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell’articolo 117 e su iniziative delle Regioni interessate, ratifica l’attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al comma precedente, alle Regioni che abbiano istituito una Comunità autonoma, ai sensi dell’articolo 117 e garantisce loro l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite».

2. All’articolo 117 della Costituzione, dopo l’ottavo comma, è inserito il seguente:

«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Comunità autonoma, l’individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l’individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell’articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l’approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Comunità autonoma».

3. All’articolo 119 della Costituzione, al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Comunità autonome, istituite ai sensi dell’articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all’articolo 114 prodotto nei relativi territori».

4. Alla Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«XIX. – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l’attuazione dell’articolo 118, prima comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni a Comuni, Province e Regioni insieme alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai Comuni.

Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al primo comma, sono individuate e trasferite alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Regioni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 574

D'iniziativa dei senatori Zanettin ed altri

Art. 1.

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.

Art. 2.

(Abrogazione dello statuto della Regione siciliana)

1. Lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.

Art. 3.

(Abrogazione dello statuto speciale per la Sardegna)

1. Lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.

Art. 4.

(Abrogazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1. Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è abrogato.

Art. 5.

(Abrogazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

Art. 6.

(Abrogazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata In vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 702

D'iniziativa dei senatori Blundo ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 50. -- Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni».

Art. 2.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

Art. 3.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.

Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione».

Art. 5.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. -- L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale.

I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli».

Art. 6.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 73-bis. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.

Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge.

La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.

Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale controproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.

Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.

Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa».

Art. 8.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.

Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:

a) ogni modifica della Costituzione;

b) ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;

c) le leggi elettorali;

d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;

e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 74-bis. -- È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento».

Art. 10.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. -- Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.

Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 75-bis della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-ter. -- La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 75-ter della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-quater. -- Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i princìpi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione europea.

Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e della materia».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 75-quater della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-quinquies. -- Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del Ministero dell'interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscono di concessione pubblica».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 75-quinquies della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-sexies. -- Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum o per un'iniziativa o per una petizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta da utilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l'intenzione di voler utilizzare i citati strumenti di democrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 75-sexies della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-septies. -- Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare».

Art. 17.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 75-quater. Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione».

Art. 18.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 732

D'iniziativa dei senatori Taverna ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) tutela della salute»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 736

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 737

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantatre».

Art. 2.

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno».

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 56, commi secondo e quarto, e 57, commi secondo e terzo, della Costituzione, come da ultimo modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 877

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Ogni volta che il Parlamento in seduta comune debba procedere ad elezione di membri di organi collegiali, le candidature sono depositate da ciascun parlamentare presso la Segreteria generale della Camera dei deputati entro tre giorni dalla data in cui il Parlamento è stato convocato per la prima volta. Ogni parlamentare può depositare non più di una candidatura.

Il giorno prima della data di convocazione del Parlamento in seduta comune, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in seduta congiunta, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge o dalla Costituzione per la carica cui sono candidati.

Prima della votazione per l'elezione di cui al terzo comma, sono ammesse le dichiarazioni di voto».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 878

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incandidabilità e sulle cause di incompatibilità giudica l'Assemblea di ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento.

Decorsi dodici mesi dallo svolgimento delle elezioni o dal subentro nel seggio, senza che l'Assemblea della Camera competente si sia pronunciata ai sensi del primo comma, i ricorsi già presentati contro la proclamazione di un parlamentare sono riassunti dagli interessati dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Il giudicato di accoglimento ha valore di proclamazione dell'avente diritto.

Contro le deliberazioni di cui al primo e al secondo comma, l'interessato può proporre ricorso entro quindici giorni alla Corte costituzionale».

Art. 2.

1. Con legge ordinaria sono definite le norme di attuazione della presente legge costituzionale. Con la medesima legge è disciplinata la competenza della Corte d'appello sulla declaratoria delle cause originarie di ineleggibilità e di incandidabilità e sull'ammissione delle liste e dei candidati, secondo procedure che garantiscano il conseguimento del giudicato prima dello svolgimento delle elezioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 879

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 907

D'iniziativa dei senatori Cioffi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1038

D'iniziativa del senatore Consiglio

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1057

D'iniziativa dei senatori D'Ambrosio Lettieri ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I senatori a vita nominati non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese.

I senatori a vita nominati partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita nominati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1193

D'iniziativa dei senatori Candiani ed altri

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. I senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla medesima data, senza l'esercizio del diritto di voto e senza indennità, vitalizi o rimborsi spese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1195

D'iniziativa dei senatori Calderoli ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Superamento del bicameralismo paritario)

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa, di indirizzo politico, di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di collegamento tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee. Verifica e controlla l'attuazione delle leggi statali e regionali. Procede alla valutazione delle politiche pubbliche.

Il Senato può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e dell'attività delle pubbliche amministrazioni».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocento, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Sono membri di diritto del Senato della Repubblica i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori che già non ne facciano parte possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di componente di Consigli regionali o comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni».

Art. 5.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

Art. 6.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato, né assumere la Presidenza di organi parlamentari».

Art. 8.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai componenti di Consigli regionali e comunali eletti al Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Razionalizzazione del procedimento
legislativo)

1. All'articolo 70 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata. Due quinti dei componenti della Camera dei deputati ed il Governo hanno la facoltà di richiedere la pronuncia del Senato entro gli stessi termini, ovvero il pronunciamento del Senato su altre questioni ritenute rilevanti.

Quando l'esame delle leggi di cui al comma precedente ha inizio al Senato della Repubblica, i testi approvati sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva. Il Senato può chiedere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che la Camera deliberi sulla priorità di tali leggi, secondo i termini previsti dall'articolo 72, ultimo comma».

Art. 10.

(Procedura d'urgenza)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in relazione alla complessità del disegno di legge. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione finale».

Art. 11.

(Referendum)

1. All'articolo 75 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del referendum».

Art. 12.

(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

d) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti deve essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e il Senato della Repubblica si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

Art. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati partecipano alle fasi di formazione delle decisioni europee e di adempimento degli obblighi europei. In caso di disaccordo tra le Camere, il Senato della Repubblica acquisisce il parere delle Regioni».

Art. 14.

(Bilanci e rendiconto)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. -- Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato della Repubblica delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo. Dopo la trasmissione dei provvedimenti da parte del Senato, ovvero decorso il termine di venti giorni, la Camera si pronuncia in via definitiva».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 15.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 16.

(Dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

Art. 17.

(Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 18.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Indìce le elezioni della nuova Camera e, in caso di scioglimento, del Senato della Repubblica, e ne fissa la prima riunione».

Art. 19.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 20.

(Governo e Presidente del Consiglio dei Ministri)

1. All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 21.

(Rapporto di fiducia)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se il Senato approva una mozione di censura sull'operato del Governo o di un singolo ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia».

Art. 22.

(Controllo sulla trasparenza delle nomine)

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica sono trasmesse al Senato della Repubblica che, secondo le norme del suo Regolamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere il parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge».

Art. 23.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 24.

(Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti)

1. All'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ogni quattro anni il Senato della Repubblica elegge quattro componenti del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e quattro componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.

(Incompatibilità)

1. All'articolo 122 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Art. 26.

(Scioglimento dei Consigli regionali e rimozione dei Presidenti della Giunta)

1. All'articolo 126 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, acquisito il parere del Senato della Repubblica, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 27.

(Leggi regionali e interesse nazionale della Repubblica)

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. -- Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, acquisito il parere vincolante del Senato della Repubblica.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. Non è proponibile il giudizio di legittimità costituzionale da parte delle Regioni sulle leggi approvate nello stesso testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale, ovvero di una legge approvata dalla Camera dei deputati in un testo difforme da quello deliberato dal Senato».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

(Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.

2. I senatori eletti in ciascuna Regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime Regioni alle successive elezioni dei membri del Senato della Repubblica che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1264

D'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Differenziazione delle funzioni delle due Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni.

L'Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali nonchè, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Riduzione del numero dei deputati
e modalità di elezione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocentoventi.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoventi e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Riduzione del numero dei senatori
e modalità di elezione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentodieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che risiedono nella Regione da almeno cinque anni».

Art. 5.

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

Art. 6.

(Elezione della nuova Assemblea nazionale)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

(Ufficio di presidenza)

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato delle Regioni, né assumere la presidenza di organi parlamentari.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea nazionale».

Art. 8.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri dell'Assemblea nazionale, i senatori di diritto e a vita e quelli eletti nella circoscrizione Estero ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

Ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non è corrisposta alcuna indennità.

Ai restanti membri del Senato delle Regioni può essere attribuita un'indennità stabilita con legge approvata dalla Regione nella quale sono eletti».

Art. 9.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, nonché la legge per l'elezione del Senato delle Regioni e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al Senato delle Regioni che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

Art. 10.

(Disegni di legge prioritari)

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore, determinato in base al regolamento tenendo conto della complessità del disegno di legge e in modo da consentirne un esame adeguato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, direttamente alla votazione finale».

Art. 11.

(Modalità di attuazione del referendum)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del referendum».

Art. 12.

(Decretazione d'urgenza)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

b) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

c) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato delle Regioni, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione deve essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione all'Assemblea nazionale; il Senato delle Regioni si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

Art. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- L'Assemblea nazionale autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 14.

(Dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

Art. 15.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Regioni, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(Fiducia al Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea nazionale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea nazionale per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario dell'Assemblea nazionale su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 17.

(Questioni di legittimità costituzionale
delle leggi statali)

1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata dalla Regione, relativamente a leggi o ad atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni».

2. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'Assemblea nazionale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale ogni anno approva».

3. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale» e le parole: «e i delegati regionali» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

5. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «se l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

6. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale e, in caso di scioglimento, del Senato delle Regioni,».

7. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni o dell'Assemblea nazionale».

8. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «approvata da entrambe le Camere» e dopo le parole: «degli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per assicurare, a norma dell'articolo 58, il collegamento con il sistema di elezione del Senato delle Regioni»;

b) al secondo comma, alle parole: «Nessuno può» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 57,».

Art. 19.

(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato delle Regioni, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione dell'Assemblea nazionale.

2. I senatori eletti in ciascuna regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nella medesima regione alle successive elezioni dei membri del Senato delle Regioni che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo con votazione contestuale e collegata all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 18, coma 8, della presente legge costituzionale, a decorrere dalle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno luogo successivamente alla prima elezione del Senato delle Regioni di cui al comma 1, il numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna regione e provincia autonoma è ridotto in misura pari al numero dei senatori elettivi spettanti a ciascuna regione a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Ogni riferimento alla Camera dei deputati, contenuto in leggi costituzionali e ordinarie ovvero in altri atti normativi, deve intendersi sostituito con il riferimento all'Assemblea nazionale.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1265

D'iniziativa dei senatori Augello ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), la liquidazione del suo patrimonio e la riallocazione delle sue risorse umane e strumentali, nonché gli altri adempimenti conseguenti alla sua soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario, decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i componenti designati come rappresentanti presso gli organismi pubblici a carattere nazionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1273

D'iniziativa del senatore Micheloni

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentocinquanta».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di novantotto, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni regione ha cinque senatori; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno»;

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 94
della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1274

D'iniziativa del senatore Micheloni

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentoquarantadue».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, le parole: «a sette» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 94
della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1280

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Capo I

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento è costituito dal Senato della Repubblica, eletto a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2. All'articolo 50 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Art. 2.

1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.

La durata del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

2. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione del nuovo Senato ha luogo entro settanta giorni dalla fine del precedente.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente».

3. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica si riunisce»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera può essere convocata» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica può essere convocato»;

c) il terzo comma è abrogato.

4. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato».

5. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato può deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico nonché le funzioni di ispezione e controllo nei confronti del Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione. Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».

6. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. -- La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore».

7. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica esercita l'unica funzione giurisdizionale di sua spettanza quando»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La legge disciplina, in caso di soccombenza dell’interessato o di perdurante inerzia del Senato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

8. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

9. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato della Repubblica, nessun senatore può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i senatori ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

10. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Senato della Repubblica ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori dell'Assemblea e degli altri organi del Senato.

La carica di senatore non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali; una quota dell'indennità può essere accantonata, su richiesta, per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di ulteriori finanziamenti pubblici.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa dei membri del Senato.

La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse, e in particolare:

a) prevede il divieto di assumere o conservare determinate altre cariche, uffici o impieghi pubblici o privati;

b) introduce disposizioni in deroga alla procedura di accertamento dei titoli di ammissione e delle cause di decadenza dei senatori;

c) prevede la possibilità di cumulo esclusivamente tra la funzione di membro del Parlamento e le cariche di Ministro, vice-Ministro o Sottosegretario di Stato, fermo comunque l'obbligo di percepire un solo emolumento».

11. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai componenti dei Consigli regionali si applicano le disposizioni in materia di indennità e di trattamenti previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 69».

12. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Il Senato della Repubblica».

Capo II

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica e dalle Regioni, secondo il riparto delle materie e nei limiti di cui all'articolo 117».

2. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

Art. 5.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato solo da una Commissione o da una Commissione e poi dall'Assemblea.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea del Senato, che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame di quelli deferiti per l'approvazione alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti del Senato o un quinto della Commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea del Senato per la discussione e la votazione, o anche per l’approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto».

2. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Senato della Repubblica,» e la parola: «dichiarano» è sostituita dalla seguente: «dichiara».

3. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Senato della Repubblica approva».

Art. 6.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando la richiesta è sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì il referendum per l'abrogazione di leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del referendum stabilisce i criteri di formulazione delle richieste, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che sono elettori del Senato.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati, il giorno stesso della loro pubblicazione, per la conversione al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Senato della Repubblica può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché adottare disposizioni di delega legislativa o per l'attribuzione di poteri regolamentari».

2. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica delibera» e la parola: «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

Art. 8.

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica autorizza».

3. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica» e le parole: «rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «componenti di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del Senato della Repubblica»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma.

«Il bilancio degli organi costituzionali rientra in un unico aggregato contabile, che non può superare in valore delle uscite lo 0,1 per cento delle uscite previste dal complessivo bilancio dello Stato».

4. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'istituzione presso il Senato della Repubblica di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica ed i costi del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, del Consiglio nazionale delle autonomie, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, allo scopo di verificare l'osservanza della regola di bilancio di cui all'articolo 81, settimo comma, della Costituzione. È fatta salva la competenza della Corte dei conti in materia di parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e di responsabilità dei relativi agenti contabili, purché le relative funzioni siano svolte da collegi composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso».

Art. 9.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei suoi componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Il Senato può acquisire, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Capo III

Art. 10.

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio costituito dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie in seduta comune»;

b) il secondo comma è abrogato.

2. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune il Collegio di cui all'articolo 83 primo comma, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se il Senato della Repubblica è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del nuovo Senato. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

3. All'articolo 86, secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «il Senato è sciolto» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

4. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Senato della Repubblica»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica»;

d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica»;

e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

5. All'articolo 88, primo comma, della Costituzione, le parole da: «sentiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato della Repubblica».

6. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio di cui all'articolo 83, primo comma».

7. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio di cui all'articolo, 83 primo comma».

Capo IV

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiduzia del Senato della Repubblica.

Il Senato accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario del Senato della Repubblica su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

2. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica».

3. All'articolo 98, secondo comma, della Costituzione, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Senato della Repubblica».

Capo V

Art. 12.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 99. -- Il Consiglio nazionale delle autonomie è composto da:

a) tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato;

b) un delegato per ogni Città metropolitana, designato dal Consiglio comunale del capoluogo tra i propri componenti;

c) dodici membri eletti nella circoscrizione Estero.

Ai componenti del Consiglio delegati dalle Regioni e dalle Città metropolitane non è corrisposta alcuna indennità, sotto qualsiasi forma, aggiuntiva rispetto a quella loro spettante per la carica di provenienza.

Il Consiglio esercita la funzione legislativa con riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, con le procedure e le modalità indicate all’articolo 138.

Il Consiglio è organo di consulenza del Senato e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite con legge costituzionale. In ogni caso, esprime parere sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata e degli ambasciatori».

2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle autonomie».

3. È disciplinato con legge il trasferimento al Consiglio nazionale delle autonomie delle competenze:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 27 gennaio 1997, e disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede il raggiungimento di un'intesa presso una delle Conferenze di cui al comma 3, la legge di cui al medesimo comma dispone che il Consiglio nazionale delle autonomie esprima un parere vincolante che, ove reso entro il termine di legge, inibisce la promulgazione di disposizioni normative e di atti non normativi non conformi.

5. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'espressione di un parere da parte di una delle Conferenze di cui la normativa vigente al comma 3, dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale parere è espresso dalla Commissione che il regolamento del Consiglio nazionale delle autonomie individua come competente per materia. Se il parere è relativo ad uno schema di decreto legislativo, il Consiglio nazionale delle autonomie lo trasmette, oltre che al Governo, alla competente Commissione del Senato della Repubblica; se tale Commissione delibera di associarsi al parere espresso dal Consiglio nazionale delle autonomie, il parere è vincolante ai sensi del comma 4.

Art. 13.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Riferisce direttamente al Senato della Repubblica ed al Consiglio nazionale delle autonomie sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e della valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio».

Capo VI

Art. 14.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,»;

b) al quinto comma, le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma»;

c) al settimo comma, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «approvata dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dal Senato della Repubblica».

3. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

4. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

5. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,»;

b) al sesto comma, le parole: «membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Senato della Repubblica»;

c) al settimo comma, le parole: «il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio di cui all'articolo 83, primo comma,».

6. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

7. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie»; e le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica e del Consiglio nazionale delle autonomie»;

b) al secondo comma, le parole: «membri di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Senato della Repubblica»;

c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica e dal Consiglio nazionale delle autonomie» e le parole: «dei suoi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi componenti».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1281

D'iniziativa del senatore De poli

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

b) al terzo comma, le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1355

D'iniziativa dei senatori Campanella ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta».

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale».

Art. 3.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge».

Art. 5.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell’Unione medesima;

b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;

d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica».

Art. 6.

1. All'articolo 80 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato autorizza».

Art. 7.

1. All'articolo 81 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

b) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 8.

1. All'articolo 82 della Costituzione, al primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato».

Art. 9.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1368

D'iniziativa dei senatori Barani ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE I DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Ridefinizione dei rapporti politici)

1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

2. All'articolo 50 della Costituzione le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 2.

(Superamento del bicameralismo)

1. Alla parte II, titolo I, sezione I, della Costituzione, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Il Parlamento».

2. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone degli eletti al Senato della Repubblica».

3. L'articolo 56 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

(Requisiti per l'elezione e l'eleggibilità
dei senatori)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età».

Art. 4.

(Durata in carica del Senato
della Repubblica)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.

Tale durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.

(Elezione del Parlamento)

1. All'articolo 61 della Costituzione, primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

2. All'articolo 61 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Finché non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente».

Art. 6.

(Riunione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. Il Senato della Repubblica si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Senato della Repubblica può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 7.

(Ufficio di Presidenza del Senato
della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

2. All'articolo 61 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 8.

(Regolamento del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 64 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

2. All'articolo 64 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato della Repubblica può deliberare di adunarsi in seduta segreta».

3. All'articolo 64 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

4. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, le parole: «di deputato o» sono soppresse.

2. All'articolo 65 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

Art. 10.

(Tutele al mandato parlamentare)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione del Senato della Repubblica, nessun senatore può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Art. 11.

(Funzione e procedura legislativa)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica».

2. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

3. All’articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

4. All'articolo 72 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea del Senato, se il Governo o un decimo dei membri del Parlamento o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

5. All'articolo 72 della Costituzione, quarto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato della Repubblica».

6. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito».

7. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato al Senato della Repubblica chiedere una nuova deliberazione.

Se l'Assemblea approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».

Art. 12.

(Referendum)

1. All'articolo 75 della Costituzione, terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «il Parlamento».

Art. 13.

(Decreti-legge e legislativi)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Senato della Repubblica che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il Senato della Repubblica può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 14.

(Deliberazioni, concessioni, autorizzazioni
e approvazioni del Parlamento)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. Il Senato della Repubblica delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

2. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica, in ogni suo articolo e nella votazione finale».

3. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. Il Senato della Repubblica autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

4. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Senato della Repubblica adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Senato della Repubblica ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 15.

(Inchieste parlamentari)

1. All'articolo 82 della Costituzione, primo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato della Repubblica».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, primo comma, le parole: «in seduta comune dei suoi membri» sono soppresse.

2. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se il Senato della Repubblica è sciolto, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

3. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se l'Assemblea risulta sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

4. All'articolo 90 della Costituzione, secondo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

5. All'articolo 91 della Costituzione le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 17.

(Attribuzioni del Presidente
della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Senato della Repubblica.

Indice le elezioni del nuovo Parlamento e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione al Senato della Repubblica dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Senato della Repubblica.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Senato della Repubblica.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 18.

(Scioglimento del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, sciogliere l'Assemblea».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.

(Fiducia al Governo e reati ministeriali)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario del Senato della Repubblica su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Senato della Repubblica e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

2. All’articolo 96 della Costituzione, le parole: «o della Camera dei deputati» sono soppresse.

Art. 20.

(Organi ausiliari)

1. All'articolo 99 della Costituzione, secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

2. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Rapporti dello Stato con enti ed autonomie locali)

1. All'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

2. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento».

3. All'articolo 122 della Costituzione, secondo comma, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

4. All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, le parole: «deputati e» sono soppresse.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Composizione della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

Art. 23.

(Illegittimità costituzionale di una norma)

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Senato della Repubblica».

Art. 24.

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato della Repubblica con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri del Senato della Repubblica o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione dal Senato della Repubblica a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore con l'indizione delle elezioni per la diciannovesima legislatura del Senato della Repubblica.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere e di indizione di nuove elezioni per la diciannovesima legislatura, o in caso di scioglimento anticipato della Camere nel corso della diciottesima legislatura, fino all'insediamento dei nuovi membri del Parlamento secondo le disposizioni della presente legge costituzionale, sono fatti salvi tutti i poteri e le prerogative in capo alla Camera dei deputati e a ciascuno dei suoi singoli componenti.

Art. 26.

(Continuità della funzione legislativa)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità della funzione legislativa del Parlamento, gli atti normativi pendenti per l’esame della Camera dei deputati, al termine della diciottesima legislatura, sono trasferiti al Senato della Repubblica all’inizio della diciannovesima legislatura.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1392

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.

Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.

La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati, eletti secondo le modalità stabilite con legge. Trecentonovanta seggi sono attribuiti entro collegi uninominali al candidato che consegue la maggioranza anche relativa dei voti; la legge stabilisce le modalità per l’attribuzione dei restanti dieci seggi ai candidati delle liste che non abbiano conseguito alcun seggio nei collegi uninominali.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in collegi e le modalità per il suo periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica».

2. All’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «per l’elezione delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «per l’elezione del Senato della Repubblica».

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori, la cui elezione avviene:

a) per sei seggi, nella circoscrizione Estero, in concomitanza con le elezioni della Camera dei deputati e con le modalità stabilite con la legge di cui all’articolo 48, terzo comma;

b) per i rimanenti centonovantaquattro seggi, su base regionale, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. La legge disciplina, in riferimento alla lettera b) del primo comma:

a) la ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta che sono costituite in unico collegio uninominale. La ripartizione è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'aggiornamento decennale della ripartizione, a seguito della pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento;

b) l'attribuzione dei seggi, sulla base dei voti espressi in centonovantaquattro collegi uninominali.

I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti al candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza, i seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera a) del primo comma coincide con la durata della Camera dei deputati, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti.

La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera b) del primo comma coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti».

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età».

Art. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- Sono senatori senza diritto di voto, remunerati con la sola diaria di cui all'articolo 69, primo comma:

a) ventuno rappresentanti delle autonomie locali. Ciascun Consiglio regionale, all’inizio della legislatura regionale, elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge un rappresentante tra i sindaci della rispettiva Provincia autonoma;

b) quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nominati dal Presidente della Repubblica;

c) di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La durata del mandato dei rappresentanti di cui alla lettera a) del primo comma coincide con la durata della carica di sindaco o presidente rivestita e, comunque, non è superiore a cinque anni.

La durata della nomina presidenziale di cui alla lettera b) del primo comma è di sette anni».

Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 7.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo al più presto cinquantotto mesi e al più tardi cinquantanove mesi dopo la prima seduta della Camera uscente. In caso di scioglimento della Camera, le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati si riunisce»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera può essere convocata» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento può essere convocato»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 9.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- La Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti stessi, e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento, dei cui lavori gestisce la programmazione, in conferenza con i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Art. 10.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Il Parlamento adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento prevede:

a) che le sedute sono pubbliche, in ogni articolazione del Parlamento, fatta salva la possibilità che la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento nel suo complesso deliberino di adunarsi in seduta segreta;

b) che le deliberazioni finali di ciascuna articolazione del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale;

c) che tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in aula;

d) che i membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 11.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. -- La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento».

Art. 12.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.

La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

Art. 13.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 14.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Art. 15.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori della Camera di appartenenza e dei suoi organi o del Parlamento nel suo complesso.

La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

La legge determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse».

Art. 16.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata, nella forma di cui all'ultimo comma dell'articolo 72:

a) collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, secondo la procedura di cui all'articolo 138;

b) dal Parlamento nel suo complesso, per le leggi previste dagli articoli 75, ultimo comma, 78, 79, 80, primo comma, 81, secondo e sesto comma, e 84, ultimo comma, che sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.

Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.

Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.

Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente in via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione».

Art. 17.

1. Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 18.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del regolamento del Parlamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per la trattazione, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, dei disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, in ciascuna delle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento, sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea della Camera competente, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera competente o un quinto dei componenti della Commissione cui è stato deferito per l’approvazione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea della Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione di decreti-legge e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 19.

1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, » e la parola: «dichiarano» è sostituita dalla seguente: «dichiara».

Art. 20.

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge» sono sostituite dalle seguenti: «Se la legge è nuovamente approvata ai sensi dell'articolo 70».

Art. 21.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è sottoscritta da almeno mezzo milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì il referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per le leggi tributarie e di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del referendum è approvata dal Parlamento nel suo complesso e stabilisce i criteri di formulazione delle proposte di referendum, fissandone i limiti e le condizioni».

Art. 22.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. -- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la procedura di cui all'articolo 70, con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Art. 23.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali provvedimenti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

I decreti sono presentati per la conversione il giorno stesso alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge, con la procedura di cui all'articolo 70, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale ipotesi, possono essere regolati con legge, approvata con la procedura di cui all'articolo 70, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 24.

1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento delibera» e la parola: «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

Art. 25.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

Art. 26.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- Il Parlamento autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

L'ordine di esecuzione delle disposizioni dei trattati di cui il Parlamento ha autorizzato con legge la ratifica è impartito dal Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge, ad eccezione dei casi in cui occorre modificare la normativa interna vigente di rango primario. In tali casi si procede con legge ai sensi dell'articolo 70.

Non si dà luogo ad ordine di esecuzione nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 117, primo comma, la limitazione di sovranità discenda dall'appartenenza dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero all'Unione europea.

In tutti i casi in cui la legge preveda l’espressione di un parere parlamentare su un testo attinente alla formazione delle decisioni o all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ovvero derivante da delegazione legislativa, il Senato della Repubblica acquisisce il parere dei seguenti organi, in base alle rispettive competenze, come disciplinate dalla legge:

a) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

c) della Conferenza unificata.

In caso di disaccordo tra i pareri espressi dalle Camere ai sensi del quarto comma, il parere del Senato della Repubblica, purché sia reso entro il termine di legge, inibisce la negoziazione della decisione ovvero la promulgazione di disposizioni, anche non normative, aventi contenuto non conforme al parere medesimo, ferma restando la facoltà della Camera dei deputati e del Governo di richiedere sul testo la deliberazione del Parlamento nel suo complesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 27.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento adottata a maggioranza assoluta dei suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «componenti di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del Parlamento».

2. All'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'istituzione presso il Parlamento di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi del rapporto tra gli andamenti di finanza pubblica e i costi degli enti pubblici, anche territoriali, e delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle regole di bilancio».

Art. 28.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti del Senato.

Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati può acquisire, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Parlamento, atti, documenti o informazioni su materie di pubblico interesse, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 29.

1. All’articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento nel suo complesso»;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 30.

1. All'articolo 84 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata dal Parlamento».

Art. 31.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Parlamento nel suo complesso è convocato dal suo Presidente, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 32.

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Presidente del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 33.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento ovvero anche ad una sola delle Camere che ne costituiscono le articolazioni»;

b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

d) al settimo comma, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 97»;

e) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

f) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dal Parlamento».

Art. 34.

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole da: «sentiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

2. Al secondo comma dell’articolo 90 della Costituzione, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Parlamento nel suo complesso».

3. All’articolo 91 della Costituzione, le parole: «al Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento nel suo complesso».

Art. 35.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, che la accorda e la revoca mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera».

Art. 36.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Parlamento».

Art. 37.

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse al Senato della Repubblica che, secondo le norme del regolamento del Parlamento, provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Il Senato della Repubblica esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare».

Art. 38.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 39.

1. All'articolo 100 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Riferisce direttamente al Senato della Repubblica sul risultato del riscontro eseguito, comprensivo di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. La Corte dei conti ha competenza sulla parificazione dei bilanci degli organi costituzionali e sulla responsabilità dei relativi agenti contabili, purché i collegi siano composti esclusivamente da magistrati assunti per concorso»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ogni quattro anni il Senato della Repubblica elegge quattro componenti del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e quattro componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti».

Art. 40.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica»;

b) al quinto comma, le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Senato della Repubblica».

Art. 41.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 42.

1. Al secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, le parole: «Può fare proposte di legge alle Camere» sono sostituite dalla seguenti: «Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati».

Art. 43.

1. All'articolo 122 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I membri dei Consigli regionali ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori del Consiglio e dei suoi organi.

La funzione di membro del Consiglio regionale non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

La legge dello Stato, approvata con la procedura di cui all'articolo 70, determina i casi in cui la titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa di cui al presente articolo. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse».

Art. 44.

1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica».

Art. 45.

1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dal Senato della Repubblica».

Art. 46.

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.

2. I senatori eletti in ciascuna Regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime Regioni alla successiva elezione dei membri del Senato della Repubblica che, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alla elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1395

D'iniziativa dei senatori Battista ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: «che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno raggiunto la maggiore età».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1397

D'iniziativa dei senatori Tocci e Corsini

Art. 1.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. All'articolo 57 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantacinque, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo del Senato
della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».

Art. 4.

(Elezione del Presidente del Senato)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'elezione del Presidente del Senato ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 5.

(Funzione legislativa. Leggi ordinarie
e leggi organiche)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati per le leggi ordinarie.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi organiche, che costituiscono testi unitari, anche in forma codicistica, nei seguenti casi:

a) leggi in materia di organi, istituzioni e formazioni sociali di rilevanza costituzionale; leggi in materia elettorale; leggi di delegazione legislativa, di deliberazione dello stato di guerra, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea;

b) codici recanti la disciplina organica di attuazione dei princìpi e dei diritti fondamentali della parte prima della Costituzione e delle relative garanzie giurisdizionali;

c) leggi per le quali la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione.

Le modifiche ai codici di cui al secondo comma, lettera b), possono essere approvate solo con legge organica.

Le disposizioni in materia di reati, di pene e di processo penale possono essere approvate solo con legge organica, apportando le conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale».

Art. 6.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Lo stesso procedimento è adottato per i disegni di legge organica presentati al Senato della Repubblica o esaminati dal Senato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70.

Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento di ciascuna Camera determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale, per i disegni di legge organica e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 7.

(Deferimento preventivo alla Corte costituzionale delle leggi organiche e ordinarie da parte del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi ordinarie approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso dal Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono essere deferite alla Corte costituzionale, prima della loro promulgazione, con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, possono essere deferite alla Corte costituzionale su richiesta di sessanta senatori, con l'indicazione dei profili di incostituzionalità sui quali si fonda il deferimento.

La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese dal deferimento. Il deferimento sospende il termine per la promulgazione».

Art. 8.

(Referendum abrogativo
delle leggi organiche)

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione parziale di una legge organica quando lo richiedono un milione di elettori o sette Consigli regionali».

Art. 9.

(Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti)

1. All'articolo 77 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 10.

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. All'articolo 78 della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere deliberano» sono inserite le seguenti: «con legge organica».

Art. 11.

(Approvazione del bilancio dello Stato)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 12.

(Funzioni di controllo del Senato.
Inchieste parlamentari su materie
di pubblico interesse)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla pubblica amministrazione. Nell’esercizio di tale funzione il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento:

a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio della delegazione legislativa e dei poteri normativi del Governo;

b) assicura la qualità, l'omogeneità e la chiarezza dei testi normativi;

c) promuove la coerenza e la completezza dell'ordinamento secondo i princìpi della codificazione e della semplificazione normativa, nonché della sua armonizzazione con il diritto dell'Unione europea;

d) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il Senato esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge ordinaria in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante gli atti di sindacato ispettivo e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Art. 13.

(Rapporto di fiducia tra il Governo
e la Camera dei deputati)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione alla Camera dei deputati.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La Camera dei deputati vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1406

D'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Differenziazione delle funzioni
delle due Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni.

L'Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali nonché, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Riduzione del numero dei deputati
e modalità di elezione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la stabilità dell'azione del Governo.

Il numero dei deputati è di quattrocentoventi.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoventi e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Riduzione del numero dei senatori
e modalità di elezione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentodieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti contestualmente all'elezione dell'Assemblea nazionale.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età e che risiedono nella Regione da almeno cinque anni».

Art. 5.

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

Art. 6.

(Elezione della nuova Assemblea nazionale)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

(Ufficio di presidenza)

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. -- Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza del Senato delle Regioni, né assumere la Presidenza di organi parlamentari.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea nazionale».

Art. 8.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri dell'Assemblea nazionale, i senatori di diritto e a vita e quelli eletti nella circoscrizione Estero ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

Ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non è corrisposta alcuna indennità.

Ai restanti membri del Senato delle Regioni può essere attribuita un'indennità stabilita con legge approvata dalla Regione nella quale sono eletti».

Art. 9.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, nonché la legge per l'elezione del Senato delle Regioni e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e trasmessa al Senato delle Regioni che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

Art. 10.

(Disegni di legge prioritari)

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore, determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità del disegno di legge e in modo da consentirne un esame adeguato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, direttamente alla votazione finale».

Art. 11.

(Modalità di attuazione del referendum)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono determinate le modalità di attuazione del referendum».

Art. 12.

(Decretazione d'urgenza)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere deliberata a norma dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:

a) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

b) rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

c) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto.

La richiesta di esame da parte del Senato delle Regioni, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione deve essere deliberata entro trenta giorni dalla loro presentazione all'Assemblea nazionale; il Senato delle Regioni si pronuncia nei dieci giorni successivi alla trasmissione».

Art. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. L'Assemblea nazionale autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 14.

(Dotazione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge approvata da entrambe le Camere».

Art. 15.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato delle Regioni, in caso di evidente impossibilità di funzionamento».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(Fiducia al Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea nazionale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea nazionale per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario dell'Assemblea nazionale su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 17.

(Modifica della rubrica del titolo V
della parte seconda della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 114
della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province, dalle Città metropolitane,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province, le Città metropolitane» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Con legge bicamerale sono definiti il territorio, le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane».

Art. 19.

(Modifica all'articolo 116
della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva in ordine alle seguenti materie e funzioni:»;

b) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; norme generali sul procedimento amministrativo al fine di assicurare livelli minimi di trasparenza, di efficienza e di semplificazione delle procedure»;

c) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; circolazione stradale; sistema nazionale della protezione civile e coordinamento degli interventi regionali e locali»;

d) alla lettera l) le parole: «ordinamento civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti del diritto privato; ordinamento penale»;

e) alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ordinamento scolastico; ordinamento delle professioni intellettuali; istruzione universitaria; ricerca scientifica di interesse nazionale; ordinamento sportivo»;

f) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro»;

g) la lettera p) è abrogata;

h) alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ordinamento della comunicazione; poste e telecomunicazioni»;

i) dopo la lettera r) è inserita la seguente:

«r-bis) norme generali sul governo del territorio e sull'urbanistica»;

l) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) alimentazione; tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali; norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;

m) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale; produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; porti e aeroporti civili».

2. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

3. All'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: «materia» sono aggiunte le seguenti: «e funzione».

4. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«In particolare competono alle Regioni le funzioni in ordine all’infrastrutturazione del territorio regionale, alla mobilità all'interno del territorio regionale, ai servizi reali alle imprese, all'istruzione e alla formazione professionale, all’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'organizzazione dei servizi scolastici.

La Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato delle regioni, può intervenire nell'ambito della competenza regionale con una propria disciplina, allorché lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica. Può intervenire anche quando, in considerazione di particolari circostanze, lo renda necessario il perseguimento di programmi di interesse nazionale o di grandi riforme economico-sociali. In tal caso la Camera dei deputati può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.

Ove il voto reso dal Senato delle regioni sia contrario, la Camera dei deputati può comunque deliberare a maggioranza assoluta.

Con legge bicamerale, al fine di valorizzare il principio di responsabilità, può essere delegata alle Regioni o a determinate Regioni, d'intesa con esse, l'esercizio della funzione legislativa nell'ambito della competenza esclusiva statale.

Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione, la legislazione elettorale e gli organi di governo dei Comuni».

5. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale competente».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della legislazione esclusiva statale le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle Regioni o a determinate Regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese.»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«I Comuni sono titolari di funzioni amministrative fondamentali definite, differenziando in base al principio di adeguatezza, con legge bicamerale.

Le restanti funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni sulla base dei principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza.»;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati.»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Con legge bicamerale sono disciplinati organi amministrativi comuni tra Stato ed enti territoriali per assicurare la leale collaborazione».

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario definiti con legge bicamerale. Dispongono, sulla base della legge statale, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio.»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «territori» sono inserite le seguenti: «della Repubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo si struttura in base alla quantificazione rapportata a fabbisogni uniformati per le funzioni riconducibili ai livelli essenziali e alle funzioni fondamentali.»;

d) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

e) al quinto comma, le parole: «in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni»;

f) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 120
della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo» sono sostitute dalle seguenti: «Lo Stato»;

b) le parole: «, delle Province» sono soppresse;

c) le parole: «del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di efficienza, di sussidiarietà e di leale collaborazione».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 122
della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «approvata da entrambe le Camere» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i criteri per assicurare, a norma dell'articolo 58, il collegamento con il sistema di elezione del Senato delle Regioni, il numero massimo dei consiglieri regionali per ciascuna regione, anche ad autonomia speciale, nonché la misura massima delle indennità spettanti ai consiglieri regionali»;

b) al secondo comma, alle parole: «Nessuno può» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 57,».

Art. 25.

(Modifica all'articolo 127
della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo ha la facoltà di sospendere, dandone comunicazione al Senato delle Regioni e fino alla definizione del giudizio, l'efficacia di una legge regionale impugnata davanti alla Corte costituzionale».

Art. 26.

(Questioni di legittimità costituzionale
delle leggi statali)

1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata dalla Regione, relativamente a leggi o ad atti aventi forza di legge dello Stato, solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche inerenti al riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 133
della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sulla base di criteri generali definiti con legge dello Stato, le leggi regionali possono definire forme e modalità di esercizio delle funzioni di area vasta nei rispettivi territori».

Art. 28.

(Norme transitorie)

1. Fino all'esercizio delle nuove funzioni legislative statali e regionali definite dalla presente legge costituzionale restano efficaci le leggi statali o regionali in vigore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge costituzionale, la legge dello Stato sopprime agenzie ed enti intermedi esistenti a livello locale e regionale le cui funzioni possono essere attribuite agli enti territoriali sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge costituzionale, la legge dello Stato provvede al riordino della disciplina delle società partecipate esistenti ad ogni livello dell'ordinamento al fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia degli enti territoriali che dello Stato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni».

2. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'Assemblea nazionale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale ogni anno approva».

3. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale» e le parole: «e i delegati regionali» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

5. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «se l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

6. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale e, in caso di scioglimento, del Senato delle Regioni,».

7. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato delle Regioni o dell'Assemblea nazionale».

Art. 30.

(Diposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato delle Regioni, successiva alla data di entrata in vigore delle medesima legge, ha luogo contestualmente all’elezione dell'Assemblea nazionale.

2. I senatori eletti in ciascuna regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nella medesima regione alle successive elezioni dei membri del Senato delle Regioni che, a norma dell'articolo 58 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo con votazione contestuale e collegata all'elezione dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 24 della presente legge costituzionale, a decorrere dalle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno luogo successivamente alla prima elezione del Senato delle Regioni di cui al comma 1, il numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna regione e provincia autonoma è ridotto in misura pari al numero dei seggi dei senatori elettivi spettanti a ciascuna regione a norma dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Ogni riferimento alla Camera dei deputati contenuto in leggi costituzionali e ordinarie ovvero in altri atti normativi deve intendersi riferito all'Assemblea nazionale.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1408

D'iniziativa dei senatori Sonego ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 117 si applicano al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1414

D'iniziativa del senatore Tremonti

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 97
della Costituzione)

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione)

1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: «, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.» sono soppresse.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 119
della Costituzione)

1. All'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le parole: «, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse.

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge costituzionale, con apposita legge da emanare entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1415

D'iniziativa dei senatori Compagna e Buemi

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei princìpi e dei valori espressi nella Costituzione.

Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati».

Art. 3.

1. All'articolo 55 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle dipendenze del Parlamento è collocata un’amministrazione unica».

Art. 4.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di trecento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica».

Art. 5.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di quindici senatori.

Il numero dei senatori elettivi è di trecento».

Art. 6.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

Art. 7.

1. All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'elezione avviene mediante un’unica scheda valida per entrambe le Camere, non essendo possibile, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna».

Art. 8.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni di ciascuna delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale. Tra i presenti si conteggiano gli astenuti presenti in Aula.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 9.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.

La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica dei poteri di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale».

Art. 10.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum sulle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì referendum popolare abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali e per tutte le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di referendum, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 11.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. -- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo non può, senza la delegazione di cui al primo comma, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Art. 12.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. Il Governo non può, con tali decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

I decreti di cui al primo comma sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In tale eventualità, le singole disposizioni non possono essere riproposte in testo identico o analogo; possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

Art. 14.

1. All'articolo 94 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il Governo può porre la questione di fiducia sul voto di qualunque atto, ad esclusione dei progetti di legge costituzionali, dei progetti di legge in materia elettorale e di tutti i progetti di legge necessari al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato».

2. All'articolo 94 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se una delle due Camere accorda la fiducia su una questione o mozione, la fiducia si presume accordata anche nell'altra. Qualora analoga questione o mozione sia posta o depositata anche nella Camera che non si è pronunciata, la loro discussione e votazione avviene in seduta comune dei membri del Parlamento. La seduta comune si tiene non prima del terzo giorno successivo al primo voto. L'eventuale mozione di sfiducia proposta nella Camera che non si è pronunciata deve essere firmata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Qualora una Camera revochi la fiducia al Governo, è convocato il Parlamento in seduta comune. La discussione e votazione del Parlamento in seduta comune ha luogo non prima del terzo giorno successivo alla revoca della fiducia. Nel caso di presentazione del Governo dopo la sua formazione, il Parlamento in seduta comune interviene solo dopo che entrambe le Camere si siano pronunciate, ed una di esse non abbia accordato la fiducia.

La votazione della questione di fiducia ha la precedenza su qualunque altra votazione. Nel caso di contestuali mozioni nelle due Camere, per stabilire quale debba votarsi si fa riferimento alla data ed ora di presentazione. In caso di contemporaneità, decidono a maggioranza i Presidenti ed i Vicepresidenti delle Camere, riuniti insieme».

Art. 15.

1. Le competenze amministrative delle province sono trasferite alle regioni che le racchiudono, restando le circoscrizioni provinciali come semplici delimitazioni del territorio nazionale e regionale.

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, dalle Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Province,» sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: «Province,» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

d) al quinto comma, le parole: «Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Art. 16.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica;

istruzione artigiana e professionale;

musei e biblioteche di enti locali;

tutela del paesaggio;

promozione turistica ed offerta alberghiera;

viabilità;

navigazione e porti lacuali;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

2. All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale».

3. All'articolo 119 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Esclusivamente i Comuni possono ricorrere all'indebitamento e solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

4. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Consiglio regionale è composto di trenta membri».

5. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

6. Il primo comma dell’articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1416

D'iniziativa dei senatori Monti e Lanzillotta

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Abolizione del bicameralismo paritario)

1. All’articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«La Camera dei deputati esercita le funzioni di indirizzo politico, legislativa e di controllo. Accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali, funzionali e sociali del Paese. Esercita la funzione di controllo e, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione, quella legislativa. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, assicurando in tal caso il raccordo con le autonomie territoriali. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l’equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la formazione della maggioranza parlamentare.

Il numero dei deputati è di cinquecento, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Riforma del Senato della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

In ogni Regione è costituito un collegio di elettori formato dal presidente e dai consiglieri della medesima, da cinque componenti designati, tra i propri membri, dalla Giunta regionale, nonché da un numero di sindaci e consiglieri comunali della Regione, pari a quello dei consiglieri regionali, designato dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza, da analogo organo di raccordo individuato nello Statuto.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; la Valle d’Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Elezione dei senatori)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- In ogni Regione, i senatori ad essa spettanti sono eletti dal collegio di cui all’articolo 57, successivamente all’elezione del Consiglio regionale, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti.

Sono eleggibili a senatori i cittadini che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ed esercitano, nella Regione di elezione, le funzioni di consigliere regionale, membro della Giunta regionale, sindaco o consigliere comunale. Sono altresì eleggibili esponenti delle autonomie funzionali e sociali, operanti nella Regione di elezione, individuati con una legge organica, la quale stabilisce le norme per l’elezione dei senatori, garantendo che ciascuna lista di candidati sia composta per un terzo da consiglieri e membri della Giunta regionale, per un terzo da sindaci e consiglieri comunali, per un terzo da esponenti delle autonomie funzionali e sociali».

Art. 5.

(Senatori nominati e di diritto)

1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Può altresì nominare senatori, per un periodo di sette anni non rinnovabile, quindici cittadini che, alla luce della loro esperienza civile e professionale e per l’impegno mostrato nell’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, siano rappresentativi delle organizzazioni e delle formazioni che compongono la società italiana e concorrono al suo progresso materiale e spirituale.

Sono senatori di diritto i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 6.

(Durata in carica dei parlamentari)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori elettivi rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della rispettiva Regione di elezione».

Art. 7.

(Prorogatio della Camera dei deputati)

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.».

Art. 8.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

1. All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Non possono fare parte dell’Ufficio di Presidenza del Senato né assumere la Presidenza di organi parlamentari i senatori che esercitano le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti».

Art. 9.

(Regolamenti parlamentari)

1. All’articolo 64 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento; la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei senatori».

Art. 10.

(Immunità parlamentari)

1. L’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun deputato o nessun senatore a vita ai sensi dell’articolo 59, primo comma, o che ricopra la funzione di Presidente del Senato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

L’autorizzazione della Camera di appartenenza è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Art. 11.

(Indennità parlamentare)

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori eletti ai sensi dell’articolo 57 ricevono una indennità stabilita dalla legge della Regione di elezione ed equivalente a quella di consigliere regionale; tale indennità ed eventuali altre spese concernenti rimborsi individuali sono poste a carico della Regione».

Art. 12.

(Procedimento legislativo)

1. All’articolo 70 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, 52, secondo comma, 75, quinto comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera p), settimo e undicesimo comma, 120, terzo comma, 122, primo comma, le leggi in materia elettorale e in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonché le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.

Quando un disegno di legge incida prevalentemente sui diritti civili e politici, esso è approvato ai sensi del secondo comma.

Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge, assegnati ai sensi dell’articolo 71, comma quarto, che hanno prevalentemente lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), nonché i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, ove non richiamate dal secondo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l’esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall’assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all’esame degli articoli.

Nei casi diversi da quelli previsti dal secondo, terzo e quarto comma, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può deliberare di esaminarli su richiesta di un quinto dei suoi componenti; in tal caso, entro i successivi trenta giorni, il Senato può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato non deliberi l’esame o non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. I termini sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.

Per una sola volta, il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’esame di un disegno di legge in corso di lettura presso la Camera dei deputati ai sensi del precedente comma sia sospeso qualora si configuri il rischio di ledere le competenze legislative delle Regioni, il principio di sussidiarietà ovvero il diritto dell’Unione Europea. In tal caso la Camera dei deputati, acquisito il parere del Governo, delibera sui rilievi formulati dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quando la Camera dei deputati approva una legge ai sensi dei commi quarto e quinto, entro cinque giorni dalla votazione finale un terzo dei senatori può richiedere alla Commissione per il procedimento legislativo di cui all’articolo 71, quarto comma, di verificare se tale legge non versi in uno dei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo. Entro dieci giorni dalla richiesta, la Commissione relaziona ai Presidenti delle Camere, i quali, entro i successivi cinque giorni, decidono d’intesa se la legge debba seguire il procedimento di cui al secondo comma del presente articolo; in tal caso, la legge è trasmessa al Senato ai sensi del comma predetto. Fino alla decisione dei Presidenti delle Camere, la legge approvata dalla Camera dei deputati non è trasmessa al Presidente della Repubblica.

Quando la Costituzione stabilisce che una determinata materia o funzione è disciplinata con legge organica, questa è approvata ai sensi del secondo comma; in tal caso, la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 13.

(Iniziativa legislativa)

1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. -- L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e, nei casi previsti dall’articolo 70, commi secondo, terzo e quarto, a ciascun membro del Senato della Repubblica, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

I disegni di legge presentati da senatori sono depositati presso la Presidenza del Senato, che informa immediatamente la Presidenza della Camera cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.

Gli altri disegni di legge sono presentati presso la Presidenza della Camera dei deputati, che informa immediatamente la Presidenza del Senato cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.

Entro quindici giorni dalla presentazione del disegno di legge o, se differito rispetto a questa, dal deposito del relativo testo, i Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, individuano a norma dell’articolo 70 il procedimento legislativo che il disegno di legge dovrà seguire. I Presidenti decidono su parere di una Commissione bicamerale per il procedimento legislativo, composta da un pari numero di deputati e di senatori. La composizione e il funzionamento della Commissione è regolato da un atto approvato d’intesa dai Presidenti delle Camere, sentite le rispettive Giunte per il regolamento. Se l’intesa di cui al primo periodo non è raggiunta entro il termine prescritto, la decisione è rimessa alla predetta Commissione, la quale delibera a maggioranza dei due terzi entro i successivi dieci giorni; se la Commissione non delibera entro il termine, decide il Presidente della Camera dei deputati entro i successivi cinque giorni.

La decisione dei Presidenti delle Camere di cui al precedente comma e quella di cui all’articolo 70, settimo comma, costituiscono atti insindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi di cui all’articolo 134.

Quando il disegno di legge segue il procedimento di cui all’articolo 70, secondo comma, esso è esaminato in prima lettura dalla Camera presso la quale è stato presentato. I disegni di legge che seguono il procedimento di cui all’articolo 70, quinto comma, sono esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Entro novanta giorni dalla presentazione, la Camera alla quale il disegno di legge è stato assegnato in prima lettura delibera se procedere all’esame del progetto, motivando la decisione in caso di deliberazione negativa.».

Art. 14.

(Procedimento abbreviato)

1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge, assegnato ad una Camera ai sensi dell’articolo 71 è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine non inferiore a trenta giorni se la Camera ne ha già iniziato l’esame e a sessanta giorni negli altri casi. Decorso inutilmente il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione articolo per articolo e alla votazione finale».

Art. 15.

(Rinvio delle leggi)

1. All’articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 16.

(Decreti-legge)

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che assumono la denominazione di «decreto-legge», deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70; in tal caso il termine di cui all’articolo 70, quarto comma, terzo periodo, è ridotto a trenta giorni.

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie non strettamente attinenti al contenuto del decreto.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il Governo non può mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76;

b) disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quarto comma; per quanto concerne la materia elettorale l’esclusione è limitata alle disposizioni concernenti i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi e a quelle ad esse strettamente connesse;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

d) ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».

Art. 17.

(Amnistia e indulto)

1. All’articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, secondo comma. La Camera dei deputati delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il Senato della Repubblica delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 18.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- La ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, è autorizzata con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, quinto comma.

La ratifica dei trattati relativi all’Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell’articolo 70, secondo comma».

Art. 19.

(Bilanci e rendiconto)

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. -- Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo sono approvati con legge a sensi dell’articolo 70, quinto comma, primo e terzo periodo. Durante la prima lettura presso la Camera dei deputati, il relativo disegno di legge viene sottoposto, prima dell’esame da parte dell’assemblea, al parere di una Commissione di senatori la cui formazione è rimessa al regolamento del Senato della Repubblica. Se il Senato approva modifiche ai sensi dell’articolo 70, quinto comma, primo periodo, la Camera si pronuncia definitivamente sulle stesse a maggioranza assoluta dei componenti.

Con il procedimento di cui al precedente comma, sono approvate le leggi che dispongono sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché gli atti ad esse collegati.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 20.

(Commissioni d’inchiesta)

1. All’articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre, anche su richiesta di un quarto dei componenti, inchieste su materie di pubblico interesse».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 22.

(Convocazione del Parlamentoin seduta comune)

1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Ove siano già state avviate le procedure elettorali per il rinnovo parziale del Senato, queste sono sospese fino all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel caso in cui riguardino meno di un terzo dei senatori elettivi; in caso diverso, l’elezione del Presidente della Repubblica avviene successivamente al rinnovo parziale del Senato».

Art. 23.

(Morte o dimissionidel Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 86 della Costituzione, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ovvero alla cessazione dal mandato di più di un terzo dei senatori elettivi».

Art. 24.

(Poteri del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. -- Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice l’elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere ai sensi dell’articolo 80.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 25.

(Scioglimento delle Camere)

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. -- Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

In casi straordinari di necessità connessi al buon andamento del procedimento legislativo, su richiesta motivata del Governo, il Presidente della Repubblica può, sentito il parere dei Presidenti delle due Camere e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché quello della Commissione bicamerale di cui all’articolo 71, quarto comma, sciogliere il Senato della Repubblica. In tal caso si procede contestualmente all’elezione di tutti i senatori. Lo scioglimento anticipato non è possibile se nei dodici mesi successivi è previsto il rinnovo dei Consigli di almeno un terzo delle Regioni e delle Provincie autonome».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.

(Rapporto di fiducia)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 27.

(Reati ministeriali)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 28.

(Nomine governative)

1. All’articolo 97 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti per legge, le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l’audizione degli interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all’audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell’accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti.».

Art. 29.

(Abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)

1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dalla Camera dei deputati».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.

(Rubrica del Titolo)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le autonomie territoriali».

Art. 32.

(Decostituzionalizzazione delle Provincee delle Città metropolitane)

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. -- La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato stabilisce i princìpi generali dell’ordinamento di enti locali intermedi tra Regioni e Comuni, disciplinati dalla legge regionale.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

Art. 33.

(Regioni a statuto speciale)

1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. -- Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale; in materia finanziaria l’autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti i Comuni, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 34.

(Potestà legislativa delle Regioni)

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dei beni culturali;

t) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l’estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

i) ordinamento sportivo;

l) protezione civile;

m) governo del territorio;

n) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

o) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di interesse esclusivamente regionale;

p) previdenza complementare e integrativa;

q) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

t) forme di cooperazione tra gli enti locali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il quinto comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e gli enti intermedi di cui all’articolo 114, secondo comma, secondo periodo, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 35.

(Funzioni amministrative)

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite agli enti locali intermedi di cui all’articolo 114, secondo comma, secondo periodo, alle Regioni o allo Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni e gli enti locali intermedi di cui all’articolo 114, secondo comma, secondo periodo, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato e le autonomie territoriali e funzionali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Art. 36.

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. -- I Comuni e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni e Regioni.

I Comuni e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Art. 37.

(Poteri sostitutivi del Governo)

1. All’articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, degli enti locali intermedi di cui all’articolo 114, secondo comma, secondo periodo, e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

Art. 38.

(Incompatibilità)

1. All’articolo 122 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Art. 39.

(Scioglimento dei Consigli regionali)

1. All’articolo 126 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Art. 40.

(Riduzione del numerodelle Regioni a statuto ordinario)

1. L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. -- Sono costituite le seguenti Regioni:

‚Piemonte;

‚Valle d’Aosta;

‚Lombardia;

‚Trentino-Alto Adige;

‚Veneto;

‚Friuli-Venezia Giulia;

‚Liguria;

‚Emilia-Romagna;

‚Toscana;

‚Marche e Umbria;

‚Lazio;

‚Abruzzo e Molise

‚Campania;

‚Puglia e Basilicata;

‚Calabria;

‚Sicilia;

‚Sardegna».

Art. 41.

(Distacco dei Comuni)

1. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra».

Art. 42.

(Circoscrizioni provinciali)

1. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 43.

(Corte costituzionale)

1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici dei quali cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tre dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 44.

(Revisione costituzionale)

1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, sono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati e a maggioranza assoluta dei tre quinti dei senatori.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 45.

(Disposizioni transitorie per l’elezionedel Senato della Repubblica)

1. In sede di prima applicazione, il Senato è eletto sulla base delle seguenti disposizioni, le quali si applicano fino all’entrata in vigore della legge organica di cui all’articolo 58, comma secondo, della Costituzione.

2. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati ai sensi della presente legge costituzionale, i Consigli delle autonomie locali provvedono alle designazioni di cui all’articolo 57, comma secondo, della Costituzione. Nelle Regioni in cui, alla data di pubblicazione del predetto decreto, il Consiglio non è istituito né nominato, alle designazioni provvede l’organo direttivo della competente sezione regionale dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è formato l’elenco nominativo dei componenti dei collegi di elettori di cui all’articolo 57, comma secondo, della Costituzione.

4. L’elenco di cui al comma 3 comprende, in apposita sezione, anche i cittadini eleggibili a senatore sulla base dell’articolo 58 della Costituzione. I rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali eleggibili ai sensi dell’articolo 58, comma secondo, secondo periodo, fermo il requisito concernente l’età, sono i titolari delle seguenti funzioni:

a) rettore di Università o analoga funzione in altre Istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI);

b) presidente, a livello regionale e nazionale, di ordine o collegio istituito o riconosciuto con legge al fine di curare gli albi o elenchi delle professioni intellettuali ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, il cui esercizio è vigilato dallo Stato;

c) presidente di Camera di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;

d) segretario generale, a livello regionale e nazionale, o titolare di analoga funzione, di associazione sindacale aderente ai protocolli d’intesa sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale stipulati con Confindustria il 31 maggio, il 6 e 18 giugno e il 4 luglio 2013;

e) presidente di fondazione bancaria ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni;

f) dirigente di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il quale ricopra tale funzione da almeno dieci anni;

g) membro della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, ivi compresi i membri partecipanti come osservatori;

h) legale rappresentante, a livello regionale o nazionale, di organizzazione aderente al Forum permanente del Terzo Settore di cui al protocollo d’intesa del 12 febbraio 1999;

i) socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359.

5. I cittadini di cui al secondo periodo del comma 4 sono eleggibili nella Regione ove esercitano la funzione ivi prevista; a tal fine l’elenco di cui al comma 4 è articolato su base regionale; se la funzione svolta è di livello nazionale, essi sono eleggibili nella Regione di residenza. Le funzioni di cui al comma 4 dànno titolo all’inserimento nel predetto elenco se in corso di esercizio nel giorno della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 4, chi ne abbia interesse può promuovere ricorso ad un ufficio centrale per l’elezione dei senatori, costituito presso la Presidenza del Senato della Repubblica. Tale ufficio centrale, nominato dal Presidente del Senato, è composto da cinque magistrati di Cassazione e si avvale dell’assistenza del personale in servizio presso il Senato. L’ufficio centrale si pronuncia sui ricorsi entro i successivi dieci giorni.

7. Tra il ventunesimo e il venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del elenco di cui al comma 4, il Presidente di ogni Regione convoca il collegio elettorale dal medesimo decreto, fissando una data per le operazioni di voto il trentesimo giorno successivo alla convocazione.

8. Con l’atto di convocazione di cui al comma 7, è costituito presso il Consiglio regionale un ufficio elettorale regionale del quale fanno parte tre magistrati della corte d’appello nel cui distretto è compreso il capoluogo di Regione, nonché due dirigenti in servizio presso il Consiglio; tale ufficio si avvale dell’assistenza amministrativa del personale in servizio presso il Consiglio medesimo. L’ufficio è presieduto dal magistrato con la maggiore anzianità di servizio; il presidente dell’ufficio può nominare un esperto ai fini dell’assistenza tecnica alle operazioni di scrutinio e individuazione degli eletti.

9. Tra le ore 8 e le ore 20 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per il voto, sono depositate presso l’ufficio elettorale regionale le liste di candidati.

10. Ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di senatori spettanti alla Regione ed è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio di cui al comma 3. L’ufficio elettorale regionale verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo e che la composizione della lista rispetti la prescrizione di cui all’articolo 58, comma secondo, secondo periodo, della Costituzione; a tal fine, tale prescrizione si considera soddisfatta laddove, dividendo per tre il totale dei candidati e moltiplicando per tre la parte intera del quoziente ottenuto, il prodotto rispetti la proporzione prevista dall’articolo 58, comma secondo, secondo periodo. L’ufficio non ammette le liste con un numero di candidati inferiore a quello minimo; ammette le liste composte da un numero di candidati superiore a quello massimo, cancellando tuttavia i nomi dei candidati in eccesso, iniziando da quello posto in ultima posizione. L’ufficio, inoltre, cancella dalla lista i nomi dei candidati privi dei requisiti richiesti e, iniziando da quello posto nella posizione più bassa, i nomi la cui presenza impedisce, ai sensi dei precedenti periodi, il rispetto della prescrizione di cui all’articolo 58, comma secondo, secondo periodo, della Costituzione.

11. Le operazioni di voto si tengono, presso l’ufficio elettorale regionale, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito ai sensi del comma 7.

12. Sulla scheda elettorale sono riportati i simboli di ciascuna lista, con accanto una riga per l’espressione della preferenza.

13. Ciascun elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta; egli può altresì esprimere, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Non è ammesso voto disgiunto.

14. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei senatori a ciascuna lista si divide la relativa cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ..., fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

15. L’ufficio elettorale regionale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

b) determina la cifra elettorale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e all’individuazione degli eletti; a parità di cifra elettorale individuale, è eletto il candidato più anziano d’età e, a parità di quest’ultima, si procede per sorteggio.

16. Terminate le predette operazioni, l’ufficio elettorale regionale ne redige il verbale e lo trasmette all’ufficio centrale per l’elezione dei senatori, il quale procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 46.

(Disposizioni sulle funzioni del Senatoin ordine ai rapporti tra l’Unione europea,lo Stato e le autonomie territoriali)

1. Ai sensi dell’articolo 55, comma terzo, della Costituzione e alla luce della nuova configurazione organica e funzionale del Senato della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la vigente legislazione concernente i rapporti tra l’Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riferimento a quella concernente le procedure di formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, è modificata in base alle seguenti disposizioni, alle quali si conformano altresì, entro il medesimo termine, i regolamenti parlamentari.

2. Il regolamento del Senato della Repubblica prevede l’istituzione di una Commissione per i rapporti tra l’Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali e ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta dal Presidente del Senato, che la presiede, da diciotto senatori, dei quali sei designati dai senatori di diritto di cui all’articolo 59, quinto comma, e dodici scelti in base alle norme regolamentari tra i senatori che non siano anche Presidenti, membri della Giunta o consiglieri di una Regione, nonché da sei membri esterni designati, tra consiglieri regionali che non siano anche senatori, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. La Commissione di cui al comma 2 svolge le funzioni referenti nei procedimenti legislativi e si occupa di istruire i procedimenti consultivi mediante i quali il Senato della Repubblica interviene nella formazione e nell’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Su sua proposta sono altresì designati i delegati che il Senato esprime negli organismi di cooperazione interparlamentare previsti nell’ordinamento dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa.

4. I procedimenti, previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee che prevedono l’intervento del Parlamento nella formazione e nell’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, sono disciplinati in modo tale che essi abbiano inizio dal Senato della Repubblica e che la Camera dei deputati si esprima successivamente alla deliberazione del Senato. Tale disciplina assicura la speditezza del procedimento e prevede meccanismi di superamento delle situazioni di stallo dovute all’inerzia del Senato.

5. I princìpi di cui al comma 4 si applicano anche al procedimento mediante il quale le Camere partecipano alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, del protocollo n.2 ad esso allegato e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In tal caso, se il parere della Camera dei deputati non è conforme a quello espresso dal Senato della Repubblica, esso è approvato a maggioranza assoluta dei deputati; non si considerano tali i pareri che siano entrambi favorevoli o entrambi contrari, ma rechino condizioni differenti.

6. La presidenza di turno della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea, nei casi in cui spetta l’Italia, è assunta dal Presidente del Senato.

7. Il presente articolo non comporta obbligo di modificazione delle disposizioni che regolano la designazione di rappresentanti delle autonomie territoriali in organismi dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa diversi da quelli di cui al comma 3. Le norme attuative del presente articolo assicurano tuttavia un coordinamento tra le predette disposizioni e il ruolo riconosciuto al Senato della Repubblica in ordine ai rapporti tra l’Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali.

Art. 47.

(Disposizioni concernentila Regione siciliana)

1. Gli articoli 28 e 29 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2, sono abrogati.

2. All’articolo 31, comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,» sono soppresse.

3. Per l’impugnazione da parte dello Stato o di un’altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall’Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina prevista dall’articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall’Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1420

D'iniziativa dei senatori Chiti ed altri

Art. 1.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

(Senato delle Autonomie e delle Garanzie)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie e delle Garanzie è eletto su base regionale, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo del Senato delle Autonomie e delle Garanzie)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».

Art. 4.

(Senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 5.

(Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità)

1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 6.

(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato e secondo le modalità previste dalla legge».

Art. 7.

(Funzione legislativa paritaria)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:

a) in materia di sistemi elettorali;

b) in materia di ordinamenti dell'Unione europea;

c) in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) di cui ai seguenti articoli: 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51, 60, comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72».

Art. 8.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato delle Autonomie e delle Garanzie i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato delle Autonomie e delle Garanzie che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato delle Autonomie e delle Garanzie non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato delle Autonomie e delle Garanzie abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti. Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma».

Art. 9.

(Promulgazione della legge)

1. All'articolo 73 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

(Rinvio delle leggi)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all'articolo 70, primo comma, a entrambe le Camere.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 11.

(Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti da parte della Camera dei deputati)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell'articolo 70, primo comma, al Senato delle Autonomie e delle Garanzie.

Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 12.

(Approvazione del bilancio
e del rendiconto generale)

1. All'articolo 81 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

2. All'articolo 81 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 13.

(Funzioni di controllo delle Camere)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – Il Senato delle Autonomie e delle Garanzie può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato delle Autonomie e delle Garanzie.

Il Senato, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi.

Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina».

Art. 14.

(Il rapporto di fiducia tra il Governo
e la Camera dei deputati)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia».

Art. 15.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1426

D'iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

(Il Parlamento)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età».

Art. 3.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Art. 4.

(Elettorato attivo e passivo del Senato
della Repubblica)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Art. 5.

(Senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 6.

(La funzione legislativa)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità».

Art. 7.

(Promulgazione delle leggi)

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. -- Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

Art. 8.

(Ratifica dei trattati internazionali
e dell'Unione europea)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. -- Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrali o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è approvata con legge in via esclusiva dal Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Funzione di controllo e potere d'inchiesta)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione. A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento:

a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;

b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

c) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.

Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo regolamento».

Art. 10.

(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato».

Art. 11.

(Il rapporto di fiducia tra il Governo
e la Camera dei deputati)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 12.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera p) è sostituita dalle seguenti:

«p) legislazione elettorale e organi di governo;

p-bis) funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;».

Art. 13.

(Parere di merito su leggi regionali)

1. All'articolo 127 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1427

D'iniziativa dei senatori Battista ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 64)

1. All’articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 65)

1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 66)

1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «di ineleggibilità e di incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1454

D'iniziativa dei senatori Minzolini ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 48 della
Costituzione)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 56 della
Costituzione)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 57 della
Costituzione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.1)

1. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata.

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 64 della
Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 70 della
Costituzione)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 72 della
Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 77 della
Costituzione)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.

Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 81 della
Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per la verifica degli oneri e l'impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 94 della
Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. -- Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.

Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune».

PETIZIONE N. 180

Presentata dal signor Renato Lelli

Chiede la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

PETIZIONE N. 269

Presentata dalla signora Wanda Guido

Chiede l’adozione di una serie organica di riforme costituzionali.

PETIZIONE N. 429

Presentata dal signor Franco Parisi

Chiede una serie organica di riforme istituzionali e in materia elettorale.

PETIZIONE N. 446

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede la riduzione del numero dei parlamentari e dei membri del Governo.

PETIZIONE N. 447

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede l’adozione del monocameralismo.

PETIZIONE N. 465

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita.

PETIZIONE N. 486

Presentata dal signor Fabio Cavalca

Chiede l’adozione di una serie organica di riforme costituzionali.

PETIZIONE N. 575

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

PETIZIONE N. 579

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede l’adozione di riforme istituzionali volte a cambiare la struttura dello Stato.

PETIZIONE N. 661

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede la modifica dell’articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica.

PETIZIONE N. 682

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede modifiche all’articolo 66 della Costituzione concernente le dimissioni dei membri del Parlamento.

PETIZIONE N. 716

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione e attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale.

PETIZIONE N. 973

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Chiede norme volte a garantire l’esame dei disegni di legge d’iniziativa regionale presentati alle Camere ai sensi dell’articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

PETIZIONE N. 1023

Presentata dal signor Claudio Gentile

Chiede l’abolizione delle regioni a statuto speciale o una complessiva revisione dell’ordinamento delle regioni.

PETIZIONE N. 1075

Presentata dal signor Fabio Cavalca

Chiede l’adozione di una serie organica di riforme in materia costituzionale ed elettorale.

PETIZIONE N. 1113

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Chiede norme atte a garantire il rispetto dell’articolo 67 della Costituzione, che vieta il vincolo di mandato per i parlamentari.

PETIZIONE N. 1146

Presentata dal signor Edoardo Rinaldi

Chiede l’adozione di una serie organica di riforme istituzionali e una nuova legge elettorale.

PETIZIONE N. 1151

Presentata dal signor Renato Lelli

Chiede una riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di reintrodurre un organo di controllo sulle spese delle regioni.

PETIZIONE N. 1184

Presentata dal signor Francesco Di Pasquale

Chiede che non si proceda all’abolizione del Senato.

PETIZIONE N. 1191

Presentata dal signor Francesco Di Pasquale

Chiede ulteriori norme in materia di province.

PETIZIONE N. 1267

Presentata dalla signora Nicoletta Frosini

Chiede che, nell’ambito delle riforme costituzionali in corso di discussione, non si proceda a reintrodurre l’immunità parlamentare per i senatori e che tale istituto venga abolito anche per i deputati.

Voto (n. 35) della regione
Friuli-Venezia Giulia

Approvato nella seduta del 2 aprile 2014

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

visto il documento di lavoro congiunto della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle stesse, a firma dei rispettivi Presidenti, in data 27 marzo 2014, con cui sono state formulate alcune proposte condivise sulle riforme costituzionali in itinere, concernenti il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;

considerato che la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e province autonome ha concordato di calendarizzare contemporaneamente il giorno 2 aprile 2014 in ogni Consiglio regionale una seduta straordinaria per discutere del tema delle riforme costituzionali in questione e per approvare il predetto documento;

ritenuto di aderire all'invito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, affermando la propria condivisione alle proposte elaborate dalla stessa di intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, allo scopo di pervenire ad una posizione forte e unitaria di tutte le istituzioni rappresentative delle regioni e delle province autonome;

richiamato altresì il proprio ordine del giorno n. 1, approvato all'unanimità nella seduta del 27 febbraio 2014, con il quale questo Consiglio ha inteso impegnare il Presidente della regione «a tutelare e rafforzare la specialità regionale, in quanto uno degli elementi costitutivi della Repubblica e matrice dell'autonomia solidale, della responsabilità, dell'adeguatezza, del federalismo cooperativo e della sussidiarietà orizzontale e verticale, per l'efficace attuazione delle politiche pubbliche»;

consapevole della necessità di riprendere il progetto di federalismo responsabile e cooperativo, rafforzando i valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento e della tutela delle minoranze, proclamati dalla Carta costituzionale e parte essenziale dei trattati costitutivi dell'Unione europea e delle politiche europee;

preso atto che il documento del 27 marzo 2014 delle due Conferenze afferma la necessità che la riforma sia corredata di una clausola di salvaguardia della specialità, che faccia espressamente salve le materie di competenza primaria, concorrente ed integrativo-attuativa enumerate dagli statuti speciali, estendendo alle autonomie speciali solo le norme di maggior favore, come fu fatto con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione del 2001;

ritenuto di condividere e sostenere fermamente l’inserzione di tale clausola di salvaguardia della specialità, posto che essa si fonda su un «patto costituzionale» sottoscritto dal Costituente e recepito nello Statuto regionale di autonomia, da preservare quale uno degli elementi fondanti della Repubblica ed espressione autentica di democrazia decentrata;

ritenuto altresì opportuno ribadire il valore della specialità della regione, anche sotto l'essenziale profilo dell'autonomia finanziaria e dei tributi;

tutto ciò premesso:

approva e fa proprio il documento di lavoro congiunto della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle stesse, a firma dei rispettivi Presidenti, in data 27 marzo 2014, allegato alla presente mozione con particolare riguardo a quanto richiesto circa la riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

fa voti al Governo e al Parlamento affinché, in occasione della revisione del titolo V della parte II della Costituzione, si inserisca, tra le norme finali e transitorie, una clausola di salvaguardia della specialità, che faccia espressamente salve le competenze previste dagli statuti speciali, estendendo alle autonomie speciali solo le norme di maggior favore, e si integri l’articolo 116 con una disciplina costituzionale delle procedure di revisione degli statuti speciali da attuarsi con la clausola pattizia ispirata al principio di leale collaborazione, con particolare riferimento all'assetto delle relazioni finanziarie con lo Stato.

Voto (n. 37) della regione Lombardia

Approvato nella seduta del 16 aprile 2014

Il Consiglio regionale della Lombardia,

visto l'ordine del giorno n. 245 presentato in data 16 aprile 2014, collegato al dibattito e approvazione degli atti conseguenti sul disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo recante «Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di finanziamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano,

delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 245 concernente la posizione della regione Lombardia sul tema delle riforme costituzionali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

in data 12 e 25 febbraio 2014 il Consiglio regionale della Lombardia ha svolto un approfondito dibattito sul processo di riforma costituzionale in atto;

nelle stesse date sono stati approvati due atti di indirizzo (DCR X/313 e DCR X/322) che riassumono i punti più importanti da considerare nel percorso di riscrittura delle norme costituzionali in tema di superamento del bicameralismo perfetto, revisione del titolo V della parte II della Costituzione e riordino degli enti locali;

all'interno della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali si è svolto un ampio e approfondito dibattito che ha permesso di evidenziare punti di convergenza con l'obiettivo di definire una posizione comune tra le regioni italiane sui contenuti delle riforme costituzionali, ma anche sottolineature e valutazioni differenti;

considerato che

lo scorso 31 marzo il Governo ha approvato il disegno di legge costituzionale intitolato «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», successivamente presentato al Senato per la prima lettura in data 8 aprile (A.S. 1429) di cui è iniziata la discussione, unitamente ad altri disegni di legge costituzionali;

ritenuto che

regione Lombardia condivide la necessità di dare concreta attuazione in tempi brevi al processo di riforma avviato e intende fornire, in uno spirito di leale collaborazione, il proprio contributo al progetto di revisione dell'architettura costituzionale che richiede, per la maturità e la sensibilità del dibattito in corso, la più ampia cooperazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica;

nello spirito di collaborazione sopra richiamato sia opportuno ribadire i punti qualificanti del processo di riforma e indicare alcuni spunti di miglioramento come meglio specificato nel documento allegato al presente ordine del giorno;

per concretizzare il proprio contributo al dibattito in corso sia utile accompagnare gli spunti indicati in precedenza con possibili emendamenti puntuali al testo approvato dal Governo;

il Consiglio regionale della Lombardia

esprime la propria posizione sul tema delle riforme costituzionali, come esplicitato nel presente ordine del giorno e nei documenti allegati;

impegna il Presidente della regione e il Presidente del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, a:

rappresentare questa posizione nel corso delle audizioni che si terranno in Parlamento in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma del titolo I e del titolo V della parte II della Costituzione;

trasmettere il presente documento al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato e ai relatori del disegno di legge del Governo presso la Commissione affari costituzionali del Senato;

trasmettere il presente documento ai Presidenti di regione, ai Presidenti dei Consigli regionali, al Presidente nazionale e regionale dell'ANCI e al Presidente del CAL della regione Lombardia per condividerne i contenuti, auspicando che possa emergere una convergenza sui temi affrontati e una condivisione delle proposte emendative più ampia possibile, al fine di favorire una posizione comune delle regioni italiane e, possibilmente, di tutto il sistema delle autonomie;

organizzare un incontro con senatori e deputati eletti in Lombardia e i membri lombardi del Governo per l'illustrazione del presente documento e degli emendamenti allegati, da formulare come proposte puntuali sul testo in esame al Senato (A.S. 1429) anche in vista della presentazione del testo base da parte del relatore presso la Commissione affari costituzionali del Senato e della discussione dei relativi emendamenti».