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Atto a cui si riferisce:
C.4816 Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e funzioni del vicesindaco


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4816


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FAUTTILLI
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e funzioni del vicesindaco
Presentata il 22 dicembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento la previsione del cosiddetto ticket, mutuato, tra l'altro, dall'esperienza degli Stati Uniti d'America. Si fa, in particolare, riferimento alle elezioni comunali, nelle quali il candidato sindaco dovrebbe indicare, all'atto della presentazione della candidatura, il nome della persona che assumerebbe la carica di vicesindaco. I candidati, quindi, si presenterebbero all'elettorato in modo più trasparente, facendo conoscere anche la persona che nel corso del mandato elettivo sarà il loro più diretto collaboratore in giunta e che potrebbe anche assumere le funzioni di sindaco in caso di supplenza.
      La presente proposta di legge stabilisce, inoltre, nell'ottica della parità di genere, che il candidato alla carica di vicesindaco debba essere di sesso diverso rispetto a quello del candidato alla carica di sindaco.
      È anche modificato l'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le ipotesi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco. Nel regime vigente, infatti, si prevede che vengano indette nuove elezioni, da svolgersi nel turno annuale ordinario secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni sono svolte dal vicesindaco; in caso di dimissioni, viene nominato il commissario.
      Con la presente proposta di legge si prevede che in ogni caso di cessazione dalla carica di sindaco, per fatto volontario o involontario, la relativa funzione sia svolta dal vicesindaco fino al termine del mandato. Questa modifica consentirebbe di evitare la proliferazione di scadenze elettorali, dando certezza del rispetto del termine di durata dei consigli. Si tratta di una modifica dettata dal buonsenso. Ogni rigidità eccessiva, infatti, non può che creare grosse difficoltà all'ordinata gestione dell'amministrazione, danneggiando quei cittadini che, invece, l'attuale testo intenderebbe tutelare evitando i cosiddetti «ribaltoni» e obbligando, in caso di dimissioni volontarie del sindaco, a interrompere l'esperienza amministrativa, troppo legata, quindi, alla persona del sindaco, in una visione leaderistica della politica che sembra aver fatto il suo tempo.
      Si può, inoltre, ritenere, che la modifica garantirebbe a un sindaco, che non intendesse la sua carica come una sorta di «monarchia a termine», di svolgere il proprio mandato con maggiore libertà e autonomia, nella certezza di non causare alcun nocumento alla stabilità amministrativa dell'ente prendendo decisioni che potrebbero mettere a rischio la sua carica, ma non l'esistenza della stessa giunta e del consiglio. La norma introdotta per evitare la fine della consiliatura sarebbe valida anche relativamente all'attuale articolo 62 del citato testo unico, che fa conseguire la decadenza dalle cariche elettive ricoperte nel caso in cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti accettino la candidatura a deputato o senatore, con la conseguenza di indire per gli enti nuove elezioni. La decadenza colpirebbe certo il sindaco-candidato ma, con la valorizzazione del ruolo del vicesindaco, non causerebbe la caduta dell'intero consiglio e della giunta, impropriamente coinvolti in una scelta, legittima ma personale, del sindaco stesso.
      Non si può non sottolineare, inoltre, che la chiara indicazione del nome della persona che assumerebbe l'incarico di vicesindaco in caso di vittoria del ticket consentirebbe, proprio perché indicato prima dell'inizio della campagna elettorale, una maggiore trasparenza che permetterebbe all'elettore di votare con maggiore contezza, sapendo che scegliendo il candidato sindaco si vota anche il vicesindaco ed esprimendo, quindi, il consenso al ticket stesso.
      Il fine della proposta di legge è anche quello di consentire un'osmosi virtuosa tra le esperienze maturate a livello locale dai sindaci e i ruoli istituzionali regionali e nazionali; la norma attualmente vigente rende complessi gli interscambi tra le esperienza ricordate, con evidenti problemi per la qualità della formazione del personale politico che, dopo il tramonto delle grandi scuole dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica, non possono che avvenire al livello delle autonomie locali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. L'elezione del sindaco comporta l'automatica assunzione dell'incarico di vicesindaco da parte del soggetto a tale ruolo espressamente indicato nell'atto di presentazione della candidatura»;

          b) al comma 2, le parole: «un vicesindaco e» sono soppresse.

Art. 2.

      1. All'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco, il vicesindaco assume le funzioni del sindaco fino alla scadenza del mandato elettorale ai sensi dell'articolo 51, comma 1»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Nel periodo dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vicesindaco, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Lo scioglimento del consiglio comunale comporta in ogni caso la decadenza degli altri organi di governo del comune».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, nell'atto di presentazione della candidatura, il nome del vicesindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato.

          2-ter. Il soggetto indicato per l'incarico di vicesindaco deve essere di sesso diverso da quello del candidato alla carica di sindaco».

Art. 4.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, nell'atto di presentazione della candidatura, il nome del vicesindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato.

          2-ter. Il soggetto indicato per l'incarico di vicesindaco deve essere di sesso diverso da quello del candidato alla carica di sindaco».

Art. 5.

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «sindaco,» è inserita la seguente: «vicesindaco,».