C. 4784 EPUB Proposta di legge presentata il 14 dicembre 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4784 Delega al Governo per il potenziamento dei corsi di lingua e cultura italiane presso gli istituti italiani di cultura all'estero
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4784 |
I sistemi adottati negli scorsi anni per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiane non hanno tenuto conto dell'indispensabile razionalizzazione delle spese e delle risorse come si evince, ad esempio, dalla mancata utilizzazione dei professori di lingua italiana residenti nei territori esteri.
La promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo non può che giovare in termini di ritorno all'intera economia del Paese. Si pensi a quante possibilità di fare impresa ci sono nell’import-export, nonché nelle relazioni commerciali e intellettuali di interscambio e di comunicazione tra nazioni grazie all'uso e alla padronanza della lingua italiana. La scuola oggi, inoltre, può vantare l'utilizzo di sistemi informatici assolutamente validi che possono venire in soccorso a una nuova organizzazione della stessa scuola diversa da come noi tutti l'abbiamo vissuta, soprattutto i nostri connazionali residenti all'estero.
La promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo rappresenta una componente strategica della politica estera del nostro Paese.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un fondo per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
Da sempre la maggior parte dei fondi messi a disposizione va a potenziare le attività che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale svolge nell'ambito della propria missione istituzionale di promozione, sostegno e valorizzazione all'estero di tutte le componenti culturali che caratterizzano il nostro Paese. Una parte dei fondi è invece attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nell'ambito della quota gestita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una parte delle disponibilità di bilancio è destinata a integrare il contributo versato alla società Dante Alighieri per gli italiani all'estero.
Con il decreto legislativo n. 64 del 2017, che disciplina la scuola italiana all'estero, sono state incentivate la promozione e la diffusione del sistema della formazione italiana all'estero, anche se gli interventi previsti risultano ancora insufficienti a coprire le richieste del settore.
Sarebbe molto utile aumentare i corsi scolastici avvalendosi di tutti i sistemi esistenti quale, ad esempio, la rete internet; l'uso della rete per frequentare corsi di specializzazione o per conseguire diplomi o lauree, inoltre, consente di risparmiare sui costi legati all'organizzazione. Possono altresì essere stipulate accordi con Paesi esteri per concedere contributi a istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione di cattedre preposte all'insegnamento della lingua e della cultura italiane.
Per gli italiani residenti all'estero, spesso impossibilitati ad accedere all'istruzione per mancanza di strutture o per l'enorme distanza da queste, ove esistenti, l'istruzione attraverso la rete internet sarebbe assolutamente augurabile.
La rete internet offre una formidabile opportunità, non inferiore in quanto a qualità alla concezione classica dell'aula scolastica e delle strutture di accoglienza.
Una maggiore copertura finanziaria di un tale sistema potrebbe facilmente essere reperita in quanto non richiederebbe cifre proibitive e allo stesso tempo sarebbe in grado di offrire qualità ed eccellenza all'istruzione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane con una portata territoriale mondiale.
Con la presente proposta di legge, quindi, si prevede una delega al Governo per il potenziamento dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane presso gli istituti italiani di cultura all'estero avvalendosi di tutti i sistemi disponibili nel mondo moderno.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento dei corsi di lingua e cultura italiane presso gli istituti italiani di cultura all'estero, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, ove non inserito nell'offerta formativa, l'inserimento dell'insegnamento di due ore settimanali della lingua e della cultura italiane nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e, per il successivo triennio, nei percorsi scolastici individuati ai sensi della lettera b);
b) individuare i percorsi scolastici triennali di cui alla lettera a) da integrare con l'insegnamento della lingua e della cultura italiane, garantendo il potenziamento della materia nelle aree economica, informatica, grafica, comunicativa, turistica, enogastronomica, tecnologica e ambientale;
c) provvedere alla variazione dei quadri orari e delle indicazioni nazionali per il curricolo conseguenti alle disposizioni delle lettere a) e b);
d) prevedere, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, che una quota non inferiore a 300 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti relative all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata all'attuazione delle disposizioni delle lettere a) e b);
e) prevedere che le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, siano ridotte di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.