• C. 4777 EPUB Proposta di legge presentata l'11 dicembre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4777 Disposizioni per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4777


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MATARRELLI
Disposizioni per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione
Presentata l'11 dicembre 2017


      

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Onorevoli colleghi! – La presente proposta di legge è tesa a disciplinare forme di collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione nell'ottica di una partecipazione fattiva e responsabile allo sviluppo locale, quanto ai primi, nonché di un ascolto attivo del territorio in risposta ai bisogni sociali, quanto alla pubblica amministrazione.
      In dettaglio, la proposta di legge disciplina le forme di partecipazione dei cittadini quanto in primis ai temi relativi all'ambiente, all'ecologia, alla sanità, ai lavori pubblici, allo sviluppo economico, al turismo, alle politiche giovanili, nonché delle attività sociali, giovanili, educative, culturali, artistiche e sportive, nonché alle misure di massima conoscibilità di tutte le informazioni relative al processo partecipativo, da attuare a cura della pubblica amministrazione. Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi cui tende la presente proposta di legge e in un'ottica di semplificazione, economicità a trasparenza dell'azione, si prevede altresì che la pubblica amministrazione possa stipulare convenzioni, collaborazioni e partenariati con soggetti pubblici e privati.
      Nell'azione sinergica fra amministrazione e cittadini, nonché società civile e imprese locali, la parte pubblica valuta la sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale dei propri piani e programmi, coinvolgendo, sin dal momento dell'iniziativa, l'utente finale del servizio, in un contesto di fiducia reciproca e di collaborazione, orientate al perseguimento dell'interesse collettivo.
      Il proponente ritiene, quindi, di sottoporre la presente proposta di legge all'attenzione del Parlamento nel convincimento che l'amministrazione che coinvolga attivamente la popolazione, in un approccio integrativo attinente alla formulazione di idee, segnalazioni e proposte autonome da parte dei cittadini e nella partecipazione continuativa e strutturata degli stessi a processi decisionali relativi a piani e progetti, non possa che costituire una soluzione necessaria per una migliore e più proficua tutela dell'interesse generale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché dei princìpi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione, oltre che nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, volte a fare sì che i cittadini partecipino fattivamente e responsabilmente allo sviluppo locale e che la pubblica amministrazione risponda ai bisogni sociali del territorio.
      2. L'amministrazione condivisa mira al coinvolgimento della popolazione, considerata come una risorsa, in un approccio di tipo integrativo, che si sviluppa sia nella formulazione di idee, segnalazioni e proposte autonome da parte dei cittadini sia nella partecipazione continuativa e strutturata degli stessi a processi decisionali, relativi a piani e a progetti della pubblica amministrazione, per una migliore e più proficua tutela dell'interesse generale.
      3. La pubblica amministrazione, nel rapporto con i cittadini, promuove la pari opportunità tra i sessi e vieta ogni forma di discriminazione; incentiva la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione, al fine di interpretare con chiarezza le necessità e le vocazioni del territorio e di integrare l'offerta di servizi pubblici, rispondendo alle effettive esigenze della collettività.
      4. Nell'azione sinergica tra pubblica amministrazione e cittadini, nonché società civile e imprese locali, la parte pubblica mira a valutare la sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale dei propri piani e programmi, coinvolgendo, sin dal principio dell'iniziativa, l'utente finale del servizio, in un contesto di fiducia reciproca e di collaborazione, orientate al perseguimento dell'interesse collettivo.

Art. 2.
(Forme di partecipazione).

      1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, i cittadini, nonché chiunque abbia un interesse al benessere del territorio, possono presentare, sia come singoli che in forma associata:

          a) idee e suggerimenti non strutturati, relativi a situazioni ipotetiche o già presenti sul territorio;

          b) progetti strutturati;

          c) contestazioni derivanti dalla percezione di una cattiva gestione di situazioni esistenti.

      2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, partecipare al processo valutativo e decisionale di piani e di programmi della pubblica amministrazione negli ambiti dalla stessa determinati, fermo restando quanto stabilito al comma 3.
      3. La partecipazione di cui al comma 2 del presente articolo è obbligatoria per gli ambiti individuati dal regolamento di cui all'articolo 9, nonché per i seguenti: rigenerazione urbana, politiche ambientali e sociali, gestione dei servizi pubblici, sviluppo economico e del lavoro, salute e benessere, pianificazione territoriale, turistica e culturale.
      4. In caso di attuazione della forma partecipativa di cui al comma 2 del presente articolo, entro quindici giorni dall'elaborazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto da sottoporre alla procedura partecipativa, questo è trasmesso all'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9, affinché proceda alla sua massima diffusione mediante ogni mezzo idoneo, provvedendo all'illustrazione delle linee fondamentali del progetto. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso progetto nel sito internet istituzionale della pubblica amministrazione, i soggetti interessati possono far pervenire i propri contributi sia in forma cartacea che telematica e, ove possibile e, in ogni caso, per procedimenti complessi, la discussione del progetto deve avvenire anche in pubblica assemblea,

la quale si riunisce in un numero di volte determinato in ragione delle esigenze contingenti, purché idoneo a garantire un confronto efficace.
      5. Qualora la discussione pubblica di cui al comma 4 risulti scarsamente proficua in ragione dell'elevato numero dei partecipanti, la pubblica amministrazione effettua forme di selezione dei soggetti ammessi all'assemblea tramite sorteggi, iscrizioni a numero chiuso, individuazione di campioni significativi di popolazione e altre forme similari, in ogni caso utilizzando tecniche e personale idoneo a garantire il pacifico ed efficace svolgimento del dialogo e dell'interazione.
      6. Il coinvolgimento della popolazione nella pubblica amministrazione è attuato, inoltre, mediante la proposizione di sondaggi su temi di particolare interesse, atti a raccogliere le opinioni della cittadinanza ogni volta che la pubblica amministrazione lo reputi opportuno.
      7. La pubblica amministrazione favorisce e incentiva le assemblee di quartiere, quali luoghi strategici per la raccolta di proposte della collettività, mettendo a disposizione, almeno con cadenza mensile, gli spazi pubblici e l'occorrente necessario allo svolgimento degli incontri.
      8. Ciascuna pubblica amministrazione predispone un forum on-line, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, che consenta lo scambio di opinioni sull'operato della stessa amministrazione nonché sulle proposte di cui all'articolo 1 già formulate, le quali sono rese pubbliche sulla bacheca on-line, presente all'interno del medesimo sito internet.
      9. Le proposte e le contestazioni di cui all'articolo 1 devono essere esposte dai cittadini, in forma singola o associata, in appositi moduli cartacei scaricabili dal sito internet istituzionale della pubblica amministrazione di riferimento ovvero reperibili nei luoghi indicati dal regolamento di cui all'articolo 9; inoltre, le iniziative di cui al citato articolo 1 possono essere trasmesse mediante la compilazione informatica di appositi modelli presenti su piattaforma on-line e trasmissibili direttamente tramite il sito internet istituzionale della pubblica amministrazione.
      10. In presenza di mere segnalazioni o contestazioni, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, l'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9 provvede all'immediata trasmissione, a seconda del contenuto, presso gli uffici competenti per materia, i quali provvedono a esaminarle senza ritardo e, qualora ne ravvisino la fondatezza, provvedono a darvi attuazione; i progetti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono sottoposti alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6.
      11. Qualora ne ricorrano le condizioni, la pubblica amministrazione può promuovere il confronto fra soggetti che abbiano presentato proposte affini per la formulazione di un'unica proposta condivisa.
      12. L'attuazione dei singoli progetti può essere svolta dalla pubblica amministrazione, sola o unitamente a soggetti privati, ovvero unicamente da soggetti privati.
Art. 3.
(Aree tematiche).

      1. Le proposte di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), devono collocarsi nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

          a) ambiente, ecologia e sanità;

          b) lavori pubblici, sviluppo economico e turismo;

          c) politiche giovanili;

          d) attività sociali, giovanili, educative, culturali, artistiche e sportive.

      2. Resta salva la possibilità per la pubblica amministrazione di individuare ulteriori aree tematiche con il regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 4.
(Pubblicità).

      1. La pubblica amministrazione garantisce la massima conoscibilità di tutte le

informazioni relative al processo partecipativo.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la pubblica amministrazione rende nota la possibilità, per ogni cittadino, di partecipare attivamente alla gestione e al miglioramento del territorio; provvede, tra l'altro, alla più ampia diffusione delle varie opportunità di collaborazione, della possibilità di prendere liberamente visione delle idee, progetti, segnalazioni e critiche pervenuti, oltre che degli eventuali vantaggi per il proponente, dei criteri di valutazione e dei risultati ottenuti, nonché di ogni altro elemento attinente alla partecipazione.
      3. L'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9 effettua e gestisce la pubblicità di cui al comma 2 del presente articolo con ogni mezzo idoneo; in particolare, provvede alla diffusione delle informazioni mediante la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, nonché attraverso le emittenti radiotelevisive e i quotidiani locali, locandine e volantini da distribuire in maniera capillare nell'area di competenza, oltre all'organizzazione di incontri pubblici, ferma restando la possibilità per ciascuna pubblica amministrazione di individuare ulteriori strumenti di comunicazione per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1.
      4. La pubblicità è svolta in modo da rendere le informazioni accessibili a tutti i cittadini, mediante l'utilizzo di un linguaggio immediato, chiaro e comprensibile.
      5. La pubblica amministrazione rende nota alla cittadinanza ogni indicazione relativa all'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9 e ai punti informativi di cui al medesimo articolo 9, comma 6.
Art. 5.
(Criteri di selezione).

      1. La pubblica amministrazione, nel valutare le proposte di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), fatta salva la possibilità di individuare requisiti specifici per ciascuna iniziativa, si attiene ai seguenti criteri:

          a) fattibilità tecnica;

          b) sostenibilità economica e ambientale;

          c) tempi di realizzazione;

          d) interesse pubblico sotteso;

          e) urgenza degli interventi;

          f) innovatività;

          g) compatibilità con le risorse economiche disponibili.

      2. La pubblica amministrazione assicura, in ogni caso, priorità assoluta ai progetti finanziabili, in tutto o in parte, con i fondi stanziati a livello dell'Unione europea o nazionale.

Art. 6.
(Valutazione preliminare).

      1. L'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9, con cadenza mensile, raccoglie e cataloga tutte le iniziative pervenute, sia in forma cartacea che informatica, e le trasmette all'assemblea dei dirigenti, appositamente costituita e composta dai capi degli uffici di ciascun settore o da loro delegati, la quale si riunisce con la medesima periodicità e provvede a una prima selezione, individuando le proposte che risultino non manifestamente infondate e che rispondano ai criteri di cui all'articolo 5.
      2. Per ciascuna proposta pervenuta, la pubblica amministrazione fornisce, in ogni fase della valutazione preliminare, adeguata motivazione sulle decisioni adottate, visionabile dal proponente.
      3. Terminata la fase di cui al comma 1 del presente articolo, le proposte ritenute rilevanti sono pubblicate nel sito internet istituzionale della pubblica amministrazione e trasmesse agli uffici competenti per materia, i quali, effettuata l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 7, redigono una graduatoria, da aggiornare mensilmente in seguito alla valutazione dei successivi progetti.
      4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, i dirigenti competenti per materia possono convocare i proponenti per eventuali chiarimenti

ovvero per concordare modifiche o integrazioni al progetto originario.
      5. Le modalità e i tempi della realizzazione pratica di ciascun progetto sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 9.
Art. 7.
(Istruttoria tecnica).

      1. I progetti assegnati a ciascun settore, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, sono sottoposti a un'attenta analisi da parte del personale competente, anche estraneo alla pubblica amministrazione, mediante tavoli tecnici di approfondimento, al termine della quale, per i progetti più meritevoli, si procede all'istruttoria tecnica e alla progettazione definitiva, tenuto conto di eventuali osservazioni pertinenti pervenute, con ogni mezzo, presso l'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9, nonché sul forum on line di cui al comma 8 dell'articolo 2.
      2. L'ufficio per la partecipazione di cui all'articolo 9 trasmette, senza ritardo, ogni informazione relativa a ciascun progetto, su richiesta del responsabile del settore di riferimento.

Art. 8.
(Approvazione dei progetti).

      1. I progetti definitivi, oggetto dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 7, sono sottoposti all'approvazione finale da parte dell'organo di governo della pubblica amministrazione, riunito a tale fine ogni trimestre.
      2. Nei provvedimenti finali, le pubbliche amministrazioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, precisando se vi sia stato accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nella proposta presentata dal cittadino. Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dalla proposta originaria, le pubbliche amministrazioni devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.
      3. La pubblica amministrazione provvede a dare pubblica notizia dei risultati

ottenuti con il procedimento partecipato, nonché delle sue criticità e, a tale fine, indice anche incontri pubblici, con frequenza almeno semestrale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di effettuare l'accesso agli atti del procedimento, al fine di reperire ogni informazione utile.
Art. 9.
(Regolamento e ufficio per la partecipazione).

      1. Ciascuna pubblica amministrazione adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto delle finalità, dei princìpi e delle disposizioni della medesima legge, atto a definire le modalità concrete di realizzazione dell'amministrazione partecipata.
      2. Ogni pubblica amministrazione definisce in totale autonomia i tempi e i modi di consegna e di valutazione dei progetti, nonché di ogni altra fase della procedura partecipativa, purché ne sia garantita la piena efficacia e purché entro il 31 dicembre di ogni anno siano esaminate tutte le proposte pervenute entro il 30 novembre del medesimo anno.
      3. Ogni pubblica amministrazione individua, altresì, con il regolamento di cui al comma 1 e nell'ambito della struttura organizzativa esistente, l'ufficio, preferibilmente coincidente con l'ufficio per le relazioni con il pubblico, ove presente, al quale attribuire le funzioni di ufficio per la partecipazione, atto ad assicurare lo svolgimento della procedura partecipativa di cui alla presente legge.
      4. In particolare, l'ufficio per la partecipazione di cui al comma 3 svolge le seguenti funzioni:

          a) gestisce, compila e custodisce il registro delle partecipazioni di cui all'articolo 10;

          b) predispone e rende disponibile il materiale informativo e divulgativo, curandone la diffusione;

          c) fornisce ogni chiarimento in merito al contenuto del materiale di cui alla lettera b);

          d) fornisce un supporto tecnico e amministrativo per l'utenza, aiutando anche, ove occorra, il cittadino nella compilazione dei moduli;

          e) cataloga i moduli pervenuti sia in formato cartaceo che informatico e li inoltra ai soggetti competenti;

          f) organizza incontri informativi e di raccolta di idee e contributi;

          g) gestisce e aggiorna il sito internet istituzionale della pubblica amministrazione relativo alla procedura partecipativa, con la raccolta delle eventuali proposte contenute nel forum on line o negli appositi spazi, da trasmettere agli uffici competenti;

      5. L'Ufficio per la partecipazione di cui al comma 3, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione degli altri uffici interessati della pubblica amministrazione e delle libere forme associative.
      6. Nell'ambito dei territori di competenza delle pubbliche amministrazioni sono istituiti punti informativi, dotati di connessione internet e di personale di supporto per l'utenza, coordinati dall'ufficio per la partecipazione di cui al comma 3.

Art. 10.
(Registro delle partecipazioni).

      1. Presso ogni pubblica amministrazione è istituito un registro delle partecipazioni, nel quale l'ufficio per la partecipazione provvede ad annotare ogni iniziativa di cui all'articolo 2, con qualunque mezzo effettuata, dotandola di un apposito numero di protocollo.
      2. All'atto della registrazione di cui al comma 1, l'ufficio per la partecipazione consegna al proponente una ricevuta, cartacea o telematica, relativa alla modalità con cui la partecipazione è avvenuta.

Art. 11.
(Incentivi).

      1. Qualora il progetto approvato in via definitiva sia idoneo a generare un vantaggio

economico per la pubblica amministrazione, la stessa può corrispondere al proponente, direttamente o indirettamente, anche mediante uno sgravio della tassazione, una somma di denaro, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 9.
      2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni pubblica amministrazione deve comunicare, all'ufficio tributi del comune di residenza del soggetto promotore del progetto approvato, le generalità del beneficiario per l'applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni tributarie ovvero di premi di altro genere.
Art. 12.
(Convenzioni).

      1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1, in un'ottica di semplificazione, economicità e trasparenza dell'azione, ogni pubblica amministrazione stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati.
      2. In ogni caso, nello svolgimento delle attività previste nei singoli progetti, ove possibile, deve essere attribuita assoluta priorità alle prestazioni rese su base volontaria.

Art. 13.
(Violazioni).

      1. Nel caso in cui il cittadino ravvisi la violazione, da parte della pubblica amministrazione, delle disposizioni della presente legge ovvero del regolamento di cui all'articolo 9, provvede a segnalare per scritto, tramite l'Ufficio per la partecipazione, su apposito modello indirizzato al sindaco, la condotta scorretta o illecita.
      2. Qualora il sindaco accerti la scorrettezza o l'illiceità del comportamento, adotta le opportune misure, consistenti nel mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale ovvero in penalità di carattere economico, nei confronti del dirigente del settore al quale appartiene il soggetto che ha posto in essere la condotta segnalata.