• C. 4763 EPUB Proposta di legge presentata il 30 novembre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4763 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per favorire il recupero e la valorizzazione delle plastiche miste derivate da materiale riciclato (plasmix)


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4763


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata STELLA BIANCHI
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per favorire il recupero e la valorizzazione delle plastiche miste derivate da materiale riciclato (plasmix)
Presentata il 30 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Con il termine «economia circolare» si intende un modello economico in grado di ridurre drasticamente l'utilizzo di materie prime vergini attraverso il riutilizzo dei materiali già usati nei precedenti cicli produttivi. L'economia circolare è un sistema in grado di rigenerarsi, in cui tutte le attività economiche sono organizzate affinché i rifiuti di qualcuno diventino delle risorse per qualcun altro. La valorizzazione degli scarti dei consumi, l'impiego di materie prime derivanti dal riciclo dei materiali e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti possono avviare un nuovo modello di sviluppo in grado di affrontare le sfide ambientali quali il riscaldamento climatico, il contenimento delle emissioni di gas serra e lo smaltimento dei rifiuti. Il sistema economico «lineare», usato per secoli, nel quale terminato il consumo di un bene finisce anche il ciclo di vita del prodotto che si trasforma semplicemente in un rifiuto, sta diventando sempre più inefficiente e costoso per il pianeta, le imprese e i cittadini. Il passaggio a un nuovo modello economico «circolare», capace di prolungare l'uso produttivo dei materiali, riutilizzarli e aumentarne l'efficienza rappresenterebbe un'opportunità di crescita e di sviluppo per la nostra economia in termini di competitività, innovazione e occupazione. Secondo la Commissione europea l'economa circolare potrebbe generare un risparmio di 600 milioni di euro per le imprese europee, ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) di 450 milioni di tonnellate entro il 2030 e creare 580.000 nuovi posti di lavoro. In questo contesto la presente proposta di legge intende incoraggiare il recupero e la valorizzazione delle plastiche miste residue, di seguito indicate come «plasmix», ossia gli scarti derivanti dal riciclo e dalla selezione meccanica degli imballaggi di plastica: un insieme di plastiche eterogenee difficilmente recuperabili che fino ad oggi era generalmente destinato a finire in discarica o ad essere incenerito, ma che può essere riutilizzato per la creazione di nuovi prodotti. Nell'articolo 1 è definito in maniera sintetica il plasmix. L'articolo 2 estende le misure finalizzate a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post-consumo riciclati anche alle attività imprenditoriali di produzione o commercializzazione di beni prodotti con l'utilizzo di plasmix attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 206-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotto dall'articolo 23 del cosiddetto collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221). I beni prodotti attraverso l'utilizzo del plasmix dovranno essere certificati da appositi organismi terzi riconosciuti dall'Istituto per la promozione di plastiche da riciclo e accreditati dall'ente italiano di accreditamento Accredia. L'articolo 2 prevede, inoltre, introducendo il comma 3-bis del citato articolo 206-ter, che gli incentivi per la produzione, l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti derivanti da materiali post-consumo riciclati, individuati dagli accordi e dai contratti di programma tra soggetti pubblici e privati previsti dal medesimo articolo 206-ter, possano anche essere determinati da contributi assegnati sotto forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Infine, l'articolo 3 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, aggiorni il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, denominato anche Piano d'azione nazionale sul green public procurement, inserendo tra i criteri premianti per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni e di articoli per l'arredo urbano anche le forniture di beni prodotti con l'utilizzo di plasmix.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge è definito plasmix il materiale ricavato da imballaggi post-consumo realizzati in plastiche miste ottenute dalla selezione industriale delle raccolte differenziate e, in particolare, il materiale ricavato dagli imballaggi in plastica residuali rispetto alla selezione di bottiglie, flaconi e film di piccole dimensioni, quasi esclusivamente destinato allo smaltimento in discarica o al recupero energetico.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 206-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 206-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione o di commercializzazione di beni prodotti con l'utilizzo di plastiche miste residue, denominate plasmix, derivate da materiale post-consumo riciclato certificati come plastica di seconda vita da organismi terzi riconosciuti dall'Istituto per la promozione di plastiche da riciclo e accreditati a tale scopo dall'ente italiano di accreditamento Accredia»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Gli incentivi individuati dagli accordi e dai contratti di programma di cui al comma 1 possono anche essere determinati da contributi assegnati sotto forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto,

commisurati al valore del bene prodotto nell'ambito delle risorse individuate con le procedure previste dal presente articolo».
Art. 3.
(Criteri premianti negli appalti per la fornitura di beni prodotti con l'utilizzo di plasmix).

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad aggiornare il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione inserendo tra i criteri premianti di aggiudicazione per la fornitura e per il servizio di noleggio di arredi per interni e di articoli per l'arredo urbano la fornitura di beni prodotti con l'utilizzo di plasmix.