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Atto a cui si riferisce:
C.4754 Modifiche all'articolo 411 del codice penale e alla legge 30 marzo 2001, n. 130, concernenti la disciplina della pratica funeraria della cremazione a freddo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4754


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BUSTO, DAGA, MICILLO, TERZONI, DE ROSA, FERRARESI
Modifiche all'articolo 411 del codice penale e alla legge 30 marzo 2001, n. 130, concernenti la disciplina della pratica funeraria della cremazione a freddo
Presentata il 23 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia, con particolare attenzione alla pianura padana, presenta uno dei tassi di inquinamento più alti d'Europa. Si tratta di un'area di quasi 24 milioni di abitanti che nei mesi autunnali e invernali è sottoposta a livelli di inquinamento dell'aria oltre i limiti imposti dalle normative europee (direttiva n. 2008/50/CE), con concentrazione di polveri ultrasottili Pm 2,5 tali da ridurre l'aspettativa di vita di 3 anni.
      L’European Environment Agency, nell’«Air quality in Europe 2016 report», aveva previsto una mortalità prematura di 91.050 persone in Italia nel 2013 direttamente collegate ai valori di inquinamento atmosferico per i parametri di PM 2,5 (66.630 morti premature), ozono (3.380) e ossidi di azoto (21.040). Nello stesso rapporto si evidenzia che l'Italia, con riferimento agli anni di vita persi per 100.000 abitanti per ogni sostanza inquinante, è all'undicesimo posto su 41 Paesi per le PM 2,5 con 1.165 anni di vita persi per 100.000 abitanti, al primo posto su 41 Paesi con 368 anni di vita persi per 100.000 abitanti per gli ossidi di azoto e al quarto posto su 41 Paesi con 61 anni di vita persi per 100.000 abitanti per l'ozono. Con costi sanitari non indifferenti: secondo lo studio «Economic cost of the health impact of air pollution in Europe» (Organizzazione mondiale della sanità, 2015) nel 2010, i costi sanitari associati all'inquinamento dell'aria per l'Italia sarebbero stati di 97 miliardi di dollari annui (4,7 per cento del prodotto interno lordo-PIL), tenendo conto della sola esposizione al particolato, e di 133,4 miliardi di dollari tenendo conto della value of statistical life (VSL) nel calcolo.
      In questo quadro risulta quanto mai necessario un intervento statale di pianificazione, tale da contenere i livelli di inquinamento e i rischi sanitari, intervenendo, per esempio, sugli impianti di incenerimento nelle cui vicinanze, secondo lo studio Moniter (promosso nel 2011 dalla regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione ambientale) è stato registrato un incremento di nascite premature, confermando precedenti studi. Sulla stessa scia la richiesta dell'Ordine dei medici e dei chirurghi dell'Emilia-Romagna in data 10 settembre 2007 e ancora nel 2011 che, avvalendosi del principio di precauzione, ha chiesto una moratoria sulla costruzione di nuovi impianti d'incenerimento nella regione Emilia-Romagna.
      In tale contesto si inseriscono gli impianti di cremazione per combustione, i quali sono assimilabili in tutto e per tutto agli impianti di incenerimento. Entrambi presentano un processo di combustione energivoro, tale da consumare notevoli quantità di energia contribuendo all'emissione di anidride carbonica e influendo di conseguenza sull'effetto serra e sulla qualità dell'aria.
      In particolare, un forno crematorio utilizza in media circa 285 kilowattora (kWh) di gas e 15 kWh di energia elettrica per la cremazione, pari al consumo nazionale di energia di una persona in un mese. La cremazione standard immette nell'aria circa 400 chili di anidride carbonica, che equivalgono al consumo energetico (gas ed elettricità) di 800 chilometri in automobile ed è responsabile dell'inquinamento da mercurio e della dispersione nell'ambiente di molte sostanze chimiche quali diossine, furani, esaclorobenzene, bifenili e idrocarburi policiclici.
      La finalità della presente proposta di legge è quella di rendere possibili ulteriori modalità di cremazione che non prevedano combustione e che non emettano gas; da preferire alla cremazione ai fini della tutela ambientale e della salute umana.
      Si tratta di forme di cremazione più ecologiche, che consumano meno energia e che non producono gas serra, già usate in alcuni Paesi europei come la Svezia, risultando efficaci e convenienti a livello economico e ambientale. Tali impianti consentono inoltre una conversione occupazionale che favorisce la creazione di nuovi comparti lavorativi in linea con gli obiettivi di innovazione e di sviluppo del settore.
      La presente proposta di legge si articola sotto forma di novelle alla legge n. 130 del 2001, prevedendo un sistema di cremazione alternativo, da considerare come prioritario, qualora disponibile, a fronte del minor impatto per l'ambiente e per la salute umana.
      Tale sistema risulta essere perfettamente in accordo con il regolamento (CE) n.850/2004 sugli inquinanti organici persistenti, che afferma che, nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative a impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, uno Stato membro, fatta salva la direttiva 2008/1/CE (sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), considera in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III (ovvero diossine, furani, esaclorobenzene, bifenili policlorurati e idrocarburi policiclici), rilasciate, tra gli altri, dai forni crematori.
      Ne consegue che lo stesso discorso valga nel caso di costruzione di un nuovo crematorio, rispetto al quale si dovrebbero considerare in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che presentano analoghi vantaggi, in quanto evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica la legge n. 130 del 2001 comprendendo le polveri nelle disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ceneri del processo di cremazione. L'articolo 2 inserisce le definizioni dei termini utilizzati nella proposta di legge. L'articolo 3 modifica l'articolo 411 del codice penale estendendo alle polveri la regolamentazione delle ceneri della cremazione. L'articolo 4 estende alle polveri le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. L'articolo 5 modifica l'articolo 6 della legge n. 130 del 2001 inserendo nelle condizioni per l'approvazione e per la realizzazione dei progetti la predilezione di soluzioni che riducano al minimo l'emissione degli inquinanti. L'articolo 6 inserisce all'interno della legge 130 del 2001 la necessaria informazione dei cittadini sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, con riguardo ai profili economici e ambientali. L'articolo 7 sostituisce nell'articolo 8 della legge n. 130 del 2001 l'espressione «bare per la cremazione» con «manufatti idonei per la cremazione (...)».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle polveri».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 30 marzo 2001, n. 130).

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

          «Art. 1-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) cremazione: il metodo o il processo di trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, attraverso l'incenerimento mediante combustione, ossidazione o pirolisi, nonché attraverso processi di trattamento termico a basse temperature, quali la cremazione a freddo, con produzione di polveri;

          b) cremazione a freddo: il processo di trattamento a basse temperature e di frantumazione del cadavere, di resti mortali o di ossa umane;

          c) polveri: i residui della cremazione a freddo o di altri metodi o processi di trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, diversi dall'incenerimento;

          d) crematori: gli impianti comprensivi di qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinati al trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane attraverso la cremazione».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 411 del codice penale).

      1. All'articolo 411 del codice penale, dopo la parola: «ceneri», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o polveri».

Art. 4.
(Applicazione alle polveri del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, relative alla raccolta, al deposito, alla conservazione, al trasporto e alla dispersione delle ceneri, si applicano anche alle polveri definite ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Nei piani regionali di coordinamento di cui al comma 1 sono individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione e per la realizzazione di progetti che tengano conto degli impatti cumulativi e che riducano al minimo l'emissione degli inquinanti applicando le migliori tecniche disponibili e privilegiando tecniche emergenti alternative alla cremazione mediante combustione che garantiscano un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

          1-ter. L'autorità competente provvede ad assicurare la partecipazione del pubblico alla redazione e all'approvazione del piano regionale di coordinamento, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti web istituzionali».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

          «1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le

informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici e ambientali».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130).

      1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: «delle bare per la cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei manufatti idonei per la cremazione, aggiornate con la medesima procedura in considerazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative che assicurino un più elevato livello di protezione dell'ambiente».