C. 4743 EPUB Proposta di legge presentata il 20 novembre 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4743 Disposizioni concernenti la determinazione del prezzo dei farmaci veterinari generici, la cessione dei farmaci destinati agli animali da compagnia e l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni e ai farmaci veterinari
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4743 |
1. La presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute e il benessere, prevede la riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e la razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari, nonché l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato.
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 30 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
2. Nel caso in cui il medicinale veterinario di riferimento non sia stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 30 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
3. Nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi farmaci generici, autorizzati all'immissione in commercio in Italia.
4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 del presente articolo anche ai fini dell'attuazione dell'articolo
5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione del comma 1.
6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione del comma 1 del presente articolo.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione del comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, la dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”»;
b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;
c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 18) del primo comma dell'articolo 10 è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione;»;
b) dopo il numero 41-quater) della tabella A, parte II, è aggiunto il seguente:
«41-quinquies) cibo e prodotti farmaceutici veterinari».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.