• C. 4743 EPUB Proposta di legge presentata il 20 novembre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4743 Disposizioni concernenti la determinazione del prezzo dei farmaci veterinari generici, la cessione dei farmaci destinati agli animali da compagnia e l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni e ai farmaci veterinari


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4743


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Disposizioni concernenti la determinazione del prezzo dei farmaci veterinari generici, la cessione dei farmaci destinati agli animali da compagnia e l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni e ai farmaci veterinari
Presentata il 20 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede una serie di misure agevolative di tipo fiscale in favore dei possessori di animali domestici e persegue la finalità di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli amici a quattro zampe, in modo da tutelarne la salute e il benessere. Più specificamente, l'iniziativa legislativa prevede la riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici, la razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari e, attraverso una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul cibo e sui prodotti farmaceutici veterinari, nonché l'esenzione dalla stessa IVA per le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione. Si ricorda che la normativa europea in materia di IVA consente agli Stati membri di applicare riduzioni ed esenzioni alla cessione di taluni beni e servizi elencati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Inoltre, appare utile ricordare come le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici, legalmente detenuti, siano detraibili nella dichiarazione dei redditi 2017 (730/2017, redditi persone fisiche 2017) entro certi limiti e a determinate condizioni. Si evidenzia, altresì, che alcuni chiarimenti sul tema sono peraltro stati forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare 7/E del 4 aprile 2017. In particolare, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento nel limite massimo di euro 387,34 le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Questa facoltà, tuttavia, non consente di ammortizzare realmente i costi relativi alla cura degli animali e, soprattutto, limita tale possibilità di detrazione alle sole spese relative all'acquisto di medicinali veterinari. Accanto, pertanto, alla commercializzazione dei medicinali veterinari generici, è necessario prevedere comunque modifiche al regime dell'IVA applicato sui farmaci, sui cibi e sulle cure veterinarie. Le disposizioni della presente proposta legge sono in linea con i progressi che la società civile ha compiuto negli ultimi anni per quanto concerne la tutela degli animali da compagnia, rinforzando ulteriormente il livello di civiltà e di presa di coscienza della collettività.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute e il benessere, prevede la riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e la razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari, nonché l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato.

Art. 2.
(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici).

      1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 30 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
      2. Nel caso in cui il medicinale veterinario di riferimento non sia stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 30 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
      3. Nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi farmaci generici, autorizzati all'immissione in commercio in Italia.
      4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 del presente articolo anche ai fini dell'attuazione dell'articolo

78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
      5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione del comma 1.
      6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione del comma 1 del presente articolo.
      7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione del comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.
Art. 3.
(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio).

      1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

          «m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, la dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”»;

          b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;

          c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 18) del primo comma dell'articolo 10 è inserito il seguente:

              «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione;»;

          b) dopo il numero 41-quater) della tabella A, parte II, è aggiunto il seguente:

              «41-quinquies) cibo e prodotti farmaceutici veterinari».

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.