• C. 4720 EPUB Proposta di legge presentata il 31 ottobre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4720 Interventi per favorire l'occupazione giovanile e la formazione professionale dei lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4720


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Interventi per favorire l'occupazione giovanile e la formazione professionale dei lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno
Presentata il 31 ottobre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha avuto forti ripercussioni negative sul tessuto economico produttivo e sociale italiano. Molte imprese, infatti, hanno dovuto dichiarare fallimento. Ciò ha comportato pesanti ricadute da un punto di vista sociale. Molti lavoratori, anche in età avanzata, sono stati espulsi dal mondo del lavoro generando costi sociali altissimi per il Paese. Ciò è avvenuto soprattutto in alcune regioni del centro-sud, che hanno risentito più di altre della crisi. Questa proposta di legge interviene su due aspetti fondamentali per la vita delle imprese: prevede un incentivo relativo alla contribuzione previdenziale e un credito d'imposta concernente la formazione dei lavoratori. Due pilastri su cui puntare in modo da avviare una politica che costruisca le basi per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni che, come detto, hanno sofferto di più la crisi economica, garantendo anche un'adeguata formazione professionale, in quanto rappresenta un importante strumento per contribuire alla crescita delle imprese.
      Si tratta, pertanto, di una proposta di legge che intende agevolare i datori di lavoro nell'assunzione di personale in modo da superare il divario oggi esistente tra nord e sud del Paese. Non si propongono norme di natura assistenzialistica bensì norme che permettono l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato che possono costituire un valore aggiunto per la crescita del prodotto interno lordo dell'intero Paese. Solo attraverso incentivi mirati si possono creare le condizioni ottimali affinché il Mezzogiorno possa superare questo periodo di crisi occupazionale e contribuire allo sviluppo del suo territorio, spesso dimenticato dalla politica nazionale. Il Mezzogiorno, infatti, ha enormi potenzialità di sviluppo, ma devono essere create le condizioni ottimali che permettano di incrementare l'occupazione e di assicurare alle imprese lavoratori che possano acquisire le competenze necessarie al loro sviluppo.
      Sono questi, in sintesi, gli obiettivi che la presente proposta di legge si prefigge, attraverso adeguati incentivi in favore dell'occupazione giovanile e della formazione professionale nel Mezzogiorno finalizzati a risolvere la grave crisi attuale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo per l'occupazione giovanile).

      1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per incentivare l'occupazione dei giovani disoccupati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 2.
(Incentivo per assunzioni
a tempo indeterminato).

      1. Ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 3 spetta un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico degli stessi datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 4.000 euro annui per ogni lavoratore assunto.
      2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
      3. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 nelle regioni di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate dal fondo di cui al medesimo articolo 1.


      4. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.
      5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del presente articolo.
Art. 3.
(Soggetti beneficiari).

      1. L'incentivo di cui all'articolo 2 è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati in possesso delle seguenti caratteristiche:

          a) giovani di età compresa tra 18 e 32 anni;

          b) lavoratori di età pari o superiore a 40 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno un anno;

          c) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.

Art. 4.
(Credito d'imposta
per la formazione professionale).

      1. Alle imprese che operano nelle regioni di cui all'articolo 1 e che realizzano progetti per la formazione professionale dei propri dipendenti è attribuito un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per la medesima formazione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del comma 1 e, in particolare, stabilisce le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta del quale l'impresa ha fruito indebitamente.

Art. 5.
(Normativa europea).

      1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono fruiti nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».