C. 4689 EPUB Proposta di legge presentata il 9 ottobre 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4689 Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di utilizzazione di buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4689 |
Essa, quindi, permette agli enti locali di utilizzare nella propria contabilità i buoni passivi o attivi rappresentati dai buoni locali di solidarietà, che non comportano alcun onere per l'ente locale in quanto ne usufruirà a propria volta abbassando il costo di alcune voci. Questa facoltà data all'ente locale è perfettamente in linea con le normative fiscali vigenti e, se associata a politiche di sviluppo del territorio, valorizza le eccellenze produttive locali e i comportamenti che aumentano la solidarietà reciproca e il senso di comunità.
L'articolo 1 modifica l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
1. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire ogni anno, per tasse, tariffe e tributi locali, per servizi a domanda individuale, per canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea ai sensi del presente comma.
2-ter. Al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio degli enti locali, l'integrazione dei buoni locali di cui al comma 2-bis nei relativi bilanci è subordinata all'adozione, da parte degli stessi enti, di un regolamento che stabilisce appositi limiti per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti ed è trasmesso dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.