• C. 4614 EPUB Proposta di legge presentata il 1° agosto 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4614 Disposizioni concernenti la concessione in comodato d'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle società Rete ferroviaria italiana e ANAS Spa non più funzionali alle attività, in favore di soggetti non occupati


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4614


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni concernenti la concessione in comodato d'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle società Rete ferroviaria italiana e ANAS Spa non più funzionali alle attività, in favore di soggetti non occupati
Presentata il 1° agosto 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di valorizzare i beni immobili di proprietà della società Rete ferroviaria italiana non più funzionali all'esercizio ferroviario e le case cantoniere in disuso di proprietà dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa. Si tratta, in sostanza, di concedere immobili in disuso in comodato gratuito a soggetti non occupati che a tale scopo possono costituirsi in società o in cooperative. La concessione in comodato gratuito può essere di trenta anni, rinnovabili, con l'obbligo per colui che ha ricevuto l'immobile in comodato gratuito di valorizzarlo. Il bene finale può essere riscattato con il pagamento di una somma concordata che dovrà tenere conto dei miglioramenti apportati al bene concesso.
      È, pertanto, fondamentale che gli immobili in disuso individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente proposta di legge, ovvero tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con gli enti interessati, possano essere concessi a soggetti non occupati per intraprendere un'attività economica in settori, quali il turismo, considerati un volano di sviluppo in questo periodo.
      La crisi economica che ha colpito in modo grave il nostro Paese che, nonostante una leggera ripresa, ne sta ancora subendo gli effetti, deve comportare una presa di coscienza anche da parte dei soggetti individuati dalla presente proposta di legge, spingendoli a intraprendere un'attività economica destinata alla produzione di reddito. Si tratta, in sostanza, di promuovere l'autoimprenditorialità ovvero la possibilità per soggetti non occupati di ricevere gratuitamente un bene per valorizzarlo e per produrre reddito e occupazione. In questo modo anche i beni che sono in disuso saranno valorizzati con possibilità di riscattarli alla fine con il pagamento di una somma di concordata dalle parti, comprensiva dei miglioramenti apportati al bene.
      Il patrimonio immobiliare in disuso potrà pertanto essere migliorato e valorizzato tramite progetti d'impresa finalizzati alla rivitalizzazione del territorio anche in chiave turistica. Stazioni non più presidiate e case cantoniere destinate al degrado e all'abbandono possono, con la presente proposta di legge, essere trasformate in attività di riuso e di rigenerazione. Le imprese create dai soggetti individuate dalla presente proposta di legge potranno diventare un modello di imprese sostenibili con il compito di migliorare e valorizzare territori, borghi e imprese locali. Si ribadisce che la concessione del bene è frutto di un contratto in comodato d'uso gratuito proprio per favorire i soggetti non occupati e gli stessi enti proprietari e, pertanto, senza nessun costo aggiuntivo per lo Stato.
      Il nostro Paese soffre ancora di una crisi occupazionale senza precedenti che si ripercuote in modo negativo in interi settori produttivi della nostra industria. Valorizzare, pertanto, beni mediante attività ricreative o turistiche è un modo per superare la disoccupazione e, allo stesso tempo, per valorizzare beni che altrimenti sarebbero abbandonati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di salvaguardare e di valorizzare i beni immobili di proprietà della società Rete ferroviaria italiana non più funzionali all'esercizio ferroviario e le case cantoniere in disuso di proprietà dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa mediante la loro concessione in comodato d'uso gratuito in favore di soggetti non occupati per la realizzazione di strutture turistiche e ricreative.

Art. 2.
(Concessione di beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario e di case cantoniere in disuso in comodato d'uso gratuito).

      1. I beni immobili di proprietà della società Rete ferroviaria italiana non più funzionali all'esercizio ferroviario e le case cantoniere in disuso di proprietà della società ANAS Spa, individuati ai sensi dell'articolo 4, possono essere concessi in comodato d'uso gratuito per trenta anni per le finalità di cui all'articolo 1 ai soggetti di cui all'articolo 3.
      2. Alla scadenza dei trenta anni previsti dal comma 1, la concessione in comodato d'uso gratuito dei beni immobili e delle case cantoniere di cui al medesimo comma 1 può essere rinnovata.
      3. Il proprietario, se il comodatario non rispetta gli obblighi contrattuali previsti, compresa la valorizzazione del bene, può richiedere la restituzione dei beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario o delle case cantoniere in disuso.
      4. Sono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi dei beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario o delle case cantoniere in disuso.

Art. 3.
(Soggetti beneficiari).

      1. I beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario e le case cantoniere in disuso di cui all'articolo 1 individuati ai sensi dell'articolo 4 possono essere concessi in comodato d'uso gratuito a soggetti non occupati per la realizzazione di strutture turistiche e ricreative.
      2. I soggetti di cui al comma 1 possono gestire i beni immobili e le case cantoniere di cui al medesimo comma 1 anche in forma di società di persone o di cooperativa.

Art. 4.
(Individuazione dei beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario e delle case cantoniere in disuso da concedere in comodato d'uso gratuito).

      1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa, secondo le rispettive competenze, con la società Rete ferroviaria italiana o con la società ANAS Spa, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario e le case cantoniere in disuso di cui alla presente legge da concedere in comodato d'uso gratuito.

Art. 5.
(Progetti).

      1. Ai fini della concessione in comodato d'uso gratuito dei beni immobili non più funzionali all'esercizio ferroviario e delle case cantoniere in disuso individuate ai sensi dell'articolo 4, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano un progetto per la realizzazione di strutture turistiche e ricreative ai comuni in cui è ubicato il bene interessato.
      2. I progetti si intendono approvati se, entro sei mesi dal loro ricevimento, il comune non lo respinge ovvero non chiede ai

soggetti presentatori di apportarvi specifiche modifiche.
      3. Il progetto modificato ai sensi del comma 2 si intende approvato se il comune non lo respinge entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento.
      4. L'approvazione del progetto secondo le modalità di cui al presente articolo costituisce variante edilizia a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 6.
(Regolamento).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima legge.