• C. 4542 EPUB Proposta di legge presentata il 9 giugno 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4542 Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4542


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PAOLO BERNINI
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale
Presentata il 9 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – Dal riconoscimento normativo del «veicolo a trazione animale» è passato tempo e le nostre città si sono ingrandite, sono aumentate le presenze delle automobili e di altri veicoli ma, contestualmente, non è stato gestito in modo coerente, soprattutto nelle grandi metropoli come Roma, il traffico urbano, rendendo quindi impossibile la convivenza tra i veicoli a trazione animale e il traffico cittadino, soprattutto nel centro storico.
      Ritengo, infatti, che non siano più considerabili «incidenti» quelli che vedono coinvolti i cavalli utilizzati nella trazione di carrozzelle pubbliche in città come Roma, essendo circostanze chiaramente prevedibili e, per questo, evitabili.
      Purtroppo la lista di questi eventi è lunga e pietosa: non è più accettabile che un cavallo possa rimanere ferito e morire perché costretto a trainare una carrozzella in un centro storico invaso dalle automobili, dagli autobus, dai motorini e dalle biciclette.
      Inoltre in tutta Italia c'è un movimento di opinione che ritiene del tutto anacronistico l'impiego dei cavalli per la trazione di mezzi come le botticelle di Roma che sono, per altro, mezzi pesantissimi e che compiono giri turistici in un centro che ha un substrato stradale sconnesso, viscido, scivoloso e insidioso costituito dai cosiddetti sanpietrini.
      È d'obbligo, quindi, prevedere un cambiamento culturale e civile in relazione alla visione degli animali nella società moderna: le leggi devono essere attualizzate e devono poter tradurre le istanze della collettività che, senza dubbio, come dimostra la quantità di firme raccolte per vietare del tutto le botticelle a Roma e in altre città, sono segnali che la politica non può e non deve ignorare. Non deve farlo non soltanto per il dovuto riconoscimento concreto e non solo sulla carta dello status degli animali come esseri senzienti, ma anche per evitare che queste questioni possano diventare motivo di scontro sociale tra le parti.
      Le città non sono più quelle di prima e per questo, il calesse o le carrozze non possono più esistere come realtà, nemmeno turistica. Roma ha già proposto valide alternative ai veicoli a trazione animale. Con le modifiche previste dalla presente proposta di legge si abolisce di fatto lo sfruttamento dei cavalli nell'ambito del trasporto e si garantisce il dovuto rispetto questi animali meritano anche perché nei loro confronti abbiamo un grande debito storico: gli equini sono stati infatti un motore fondamentale della crescita e dello sviluppo dell'umanità, favorendo le comunicazioni, i trasporti e la crescita in senso generale. È arrivato il momento di restituire loro il rispetto e la dignità che meritano, superando il loro utilizzo pericoloso nelle città come veicoli turistici.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante»;

          b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante».

Art. 2.

      1. L'articolo 49 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 3.

      1. I soggetti interessati devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al comma 1, i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000 a 50.000 euro.