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Atto a cui si riferisce:
C.4137 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4137


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata SPESSOTTO
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Presentata il 4 novembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge come obiettivo principale quello di rafforzare ulteriormente la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici sui luoghi di lavoro, apportando alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza del lavoro, modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
      Con il decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ordinamento italiano ha unificato, per la prima volta, in un testo tutta la disciplina inerente la sicurezza del lavoro fino ad allora vigente, anche al fine di adeguarla al riparto delle competenze legislative nazionali e regionali, disegnando, a tale fine, un sistema per la prevenzione e per il contrasto degli infortuni e delle malattie professionali basato sulla collaborazione di una pluralità di soggetti istituzionali e sociali.
      Sul piano generale, il fondamento del dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro è individuabile, in primo luogo, nella Costituzione, laddove l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
      A livello legislativo, la principale fonte diretta del dovere di sicurezza, posto a capo del datore di lavoro, è quindi individuabile nell'articolo 2087 del codice civile, il quale, pur rivolgendosi specificamente solo all'imprenditore, è in realtà esteso di diritto a tutti i datori di lavoro, i quali sono chiamati non solo a tutelare direttamente il singolo o i singoli che prestano l'attività alle loro dipendenze, ma anche a collaborare con lo Stato nella funzione di prevenzione e di tutela dell'integrità fisica e della personalità umana.
      Il legislatore ha imposto pertanto al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure e dei mezzi tecnici idonei a prevenire gli infortuni, sia in quanto previsti obbligatoriamente dalla legislazione – comune e speciale – di prevenzione e protezione, sia in quanto necessari a garantire, in base alla comune esperienza, la prudenza, la diligenza e la prevedibilità relative all'attività svolta. In questa prospettiva, il datore di lavoro è tenuto a impartire direttive e istruzioni idonee a rendere edotti i dipendenti sui rischi connessi alla mancata attuazione dei presìdi e delle disposizioni, vigilando con prudente e continua attenzione affinché i mezzi di tutela vengano effettivamente attuati.
      La presente proposta di legge intende pertanto intervenire nell'ambito di tale contesto normativo, al fine di migliorare alcuni aspetti delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
      In particolare essa interviene sull'attuale disciplina normativa in materia di sopravvenuta idoneità alla mansione specifica dei lavoratori, prevedendo il ricollocamento obbligatorio dei lavoratori con ridotte capacità lavorative in una mansione idonea al loro stato di salute, equivalente alla mansione precedentemente svolta o anche inferiore, a parità di retribuzione.
      Viene inoltre previsto un innalzamento della durata minima dei corsi destinati alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire un'adeguata preparazione a tale figura centrale per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno delle aziende.
      La proposta di legge interviene inoltre in materia di prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche dei segmenti articolari degli arti superiori, che rappresentano una delle patologie professionali più diffuse in molti Paesi europei, compresa l'Italia. Tali patologie sono in forte crescita in tutto il mondo industrializzato e rappresentano uno dei principali argomenti di interesse e di intervento nel campo della tutela della salute dei lavoratori. Come è noto, tra le condizioni che le determinano vi è preminentemente l'esecuzione di lavori con movimenti ripetitivi degli arti superiori, peraltro largamente diffusi non solo nell'industria manifatturiera ma anche nei settori primari (agricoltura) e terziario.
      La presente proposta di legge prevede quindi alcune modifiche all'articolo 167 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estendendo anche ai lavoratori che sono soggetti a rischio di patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori la disciplina di tutela di cui al titolo VI del medesimo decreto.
      Infine, in materia di sistemi di valutazione del rischio nelle aziende, la proposta di legge intende rendere obbligatorio l'utilizzo dello standard internazionale ISO 11228 per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, al fine di ottenere risultati quanto più precisi e omogenei per attuare le più idonee misure di prevenzione nei confronti di tutti i lavoratori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

      1. All'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «32 ore iniziali» sono sostituite dalle seguenti: «40 ore iniziali»;

          b) le parole: «di cui 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 16».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

      1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «adibisce» è sostituita dalle seguenti: «deve adibire»;

          b) le parole: «, ove possibile,» sono soppresse.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 167 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

      1. All'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e ai segmenti articolari degli arti superiori».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 168 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

      1. All'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «,

ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida» sono soppresse.