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Atto a cui si riferisce:
C.3045 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e sulla realizzazione dell'opera denominata "Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3045


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELLA VALLE, CASTELLI, DELL'ORCO, DE LORENZIS, CARINELLI, SPESSOTTO, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, PAOLO NICOLÒ ROMANO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e sulla realizzazione dell'opera denominata «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione»
Presentata il 15 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta avente ad oggetto il complesso degli atti che hanno condotto alla decisione, alla progettazione e alla cantierizzazione della «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)». Con questa inchiesta si intende fare chiarezza su quanto, ad oggi, è avvolto dall'oscurità al fine di verificare se le indagini e le discussioni tecniche in ordine alla reale pubblica utilità della TAV siano inesistenti o falsate da interessi ben diversi da quelli della collettività. Il perseguimento delle finalità pubbliche previsto dall'ordinamento costituisce il faro che deve necessariamente essere di guida alla gestione amministrativa e all'esecuzione di tutte le opere pubbliche. Il presupposto legislativo della TAV è rappresentato dall'articolo 1 dell'Accordo Italia-Francia del 29 gennaio 2001, reso esecutivo dalla legge 27 settembre 2002, n. 228, che prevede che l'entrata in servizio «dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti». In epoca anteriore la firma dell'Accordo era ben noto ai firmatari che la linea esistente non fosse satura e che la saturazione non fosse tecnicamente pronosticabile. Nel rapporto del 2000, redatto dal gruppo di lavoro «Ambiente e territorio» e dal quale nacque l'Accordo medesimo, erano bene indicate le «preoccupazioni circa l'inutilità del quadruplicamento» della linea a fronte della «debolezza della domanda passeggeri e merci» nonché «il pericolo che (...) l'ingentissimo investimento si sarebbe tradotto in un ingentissimo spreco di denaro». Conseguentemente a tale rapporto i firmatari dell'Accordo dovettero utilizzare la citata e generica formula contenuta nell'articolo 1 che avrebbe dovuto scongiurare il pericolo di spreco di danaro pubblico. Anche in Francia, nel corso del dibattito parlamentare che ha preceduto la ratifica dell'Accordo (seduta del 13 febbraio 2002, pagina 1366), si dichiarò esplicitamente che la saturazione della linea è precondizione indispensabile. Anche il Conseil des ponts et chaussées, commissione di controllo del Governo francese, nel proprio Rapport d'audit del febbraio 2003 sulla TAV indicava che «gli studi socio-economici condotti erano lontani dal dimostrare l'interesse di questo progetto per la collettività». È ormai noto che i flussi di traffico merci e passeggeri che transitano sulla linea di collegamento Torino-Lione sono in continua decrescita. Tale dato è ormai accertato dai più autorevoli esponenti del mondo accademico italiano, da studi di prestigiosi istituti, nonché confermato dalla Francia attraverso una nota tecnica della Corte dei conti del 1 agosto 2012, che ha accertato l'inesistenza di flussi passeggeri-merci sulla linea Torino-Lione tale da giustificare un costo globale, preventivato dalla stessa Corte dei conti francese, in 26 miliardi di euro. Il ridotto flusso di traffico sull'attuale linea è altresì accertato nel rapporto del febbraio 2012 (Cour des comptes – Rapport public annuel 2012 – février 2012) con il quale la Corte d'oltralpe ha bocciato l'esperimento della cosiddetta «Autostrada Ferroviaria» tra Torino e Lione. La Commissione parlamentare di inchiesta dovrà quindi indagare sugli estensori degli atti che hanno rappresentato l'avvenuta o prossima saturazione della linea esistente, presupposto necessario per la realizzazione della TAV. A tale proposito, e quale fumus boni iuris a sostegno della presente proposta di legge, si evidenzia che nel preambolo dello statuto del soggetto aggiudicatore – Lyon Turin Ferroviarie – aggiornato al 10 marzo 2009 (23a assemblea generale) a firma della Rete ferroviaria italiana (RFI), così si legge: «La realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori deve consentire di far fronte alla prossima saturazione delle infrastrutture esistenti». La linea ferroviaria Torino-Lione è inclusa nell'asse 6, uno dei 30 assi transeuropei TEN-T core network (decisione 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, allegato III). Per l'asse 6 Lione-Trieste-Divaèa/Koper-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina (corrispondente al vecchio corridoio V) non è prevista la realizzazione di una linea ad alta velocità dal parte del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. Ciò risulta anche dal fatto che la richiesta italiana di finanziamento all'Unione europea del 2007 riguardava una linea convenzionale. Il segmento dell'asse 6 sul territorio italiano e francese esiste già ed è stato oggetto di lavori di riammodernamento tali da consentire il transito dei moderni profili standard PC45. La Commissione parlamentare di inchiesta dovrà indagare, unitamente a un'analoga Commissione d'inchiesta europea, se e da chi siano state fornite alla Commissione europea errate informazioni (saturazione o prossima saturazione della linea esistente) tali da ingenerare il convincimento della necessità di creare una nuova linea ferroviaria convenzionale. Si evidenzia che la richiesta di finanziamento all'Unione europea del luglio 2007 era riferita ad una linea convenzionale e che in essa (pagine 57, 58 e 64) sono contenuti dati errati circa i flussi di traffico nonché l'indicazione di una prossima saturazione della linea esistente.
      Nel gennaio 2010, nel corso dei lavori dell'Osservatorio sulla linea ferroviaria Torino-Lione (istituito nel 2006 quale luogo di dialogo con gli enti locali), l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, escluse dalla partecipazione all'Osservatorio la Comunità montana Valle di Susa e Val Sangone e i sindaci che non avevano dichiarato di voler partecipare alla realizzazione dell'opera. Successivamente fu convocata, per il 6 luglio 2010, la conferenza di servizi propedeutica alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Non è chiaro sulla base di quali verbali della Conferenza di servizi il CIPE abbia tratto il proprio convincimento espresso nella citata deliberazione. Si evidenzia anche che con nota del 1 febbraio 2011 (oltre due mesi dopo la delibera del CIPE n. 86 del 18 novembre 2010) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del capo della Struttura tecnica di missione, dichiarava che il verbale della conferenza di servizi del 6 luglio 2010 «è ancora in corso di perfezionamento».
      Infine, la vicenda sulla normativa di riferimento per l'approvazione dell'opera propedeutica alla TAV, ossia il cunicolo esplorativo di Chiomonte (Maddalena), fino alla citata delibera del CIPE n. 86 del 2010 è una delle storie più oscure della pubblica amministrazione italiana. Il 29 giugno 2006, a seguito delle fortissime contestazioni che hanno avuto luogo in Valle di Susa, il tavolo politico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri decise che al progetto Lyon Turin Ferroviarie (LTF) e RFI riferito alla TAV, si sarebbe applicata la procedura prevista dalla legge ordinaria e non più la legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo). Nonostante ciò sia provato da un'ampia documentazione proveniente dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Consiglio di Stato, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture e dallo stesso soggetto aggiudicatore (Lyon Turin ferroviaire), si è continuato a procedere ai sensi dalla legge obiettivo. Lo scopo di ciò è facile da comprendere: il progetto definitivo del cunicolo esplorativo di Chiomonte (Maddalena) non sarebbe mai stato approvato dal CIPE se si fosse applicata la legge ordinaria in quanto non sarebbe stata considerata una variante di un altro progetto definitivamente abbandonato (il cunicolo esplorativo di Venaus) opera ben diversa. Ma l'applicazione della legge obiettivo per la disciplina della TAV in luogo della normativa ordinaria rappresenta anche l'artifizio giuridico teso al mantenimento dell'appalto vinto nel 2005 dalla Venaus scarl (con la cooperativa muratori e cementisti di Ravenna quale capo mandataria) appalto riferito alla realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus, opera di fatto abbandonata. Giova ricordare che per l'opera del cunicolo esplorativo di Chiomonte non è mai stata indetta alcuna gara di appalto e non è chiaro sulla base di quali atti il CIPE abbia adottato la delibera n. 86 del 2010 utilizzando ai sensi della legge obiettivo e non abbia, invece, rigettato il progetto proposto utilizzando la normativa ordinaria. A tale proposito si evidenzia altresì che, con nota dell'8 settembre 2009, la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affermava che l'opera non era mai uscita dal novero delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo desumendo tale affermazione dall'allegato 7 al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) approvato dal CIPE il 15 luglio 2009. Nulla di più ultroneo ed errato: con il citato allegato veniva infatti indicato esattamente il contrario.
      Non sono quindi comprensibili le ragioni che hanno reso possibile aprire il cantiere di Chiomonte in assenza di alcun preventivo unitario progetto esecutivo (previsto dal CIPE con la citata delibera n. 86 del 2010), in assenza di gara di appalto europea, né si giustificano i costi affrontati dall'aggiudicatore nonché le ragioni per cui l'aggiudicatore abbia operato in assenza di un corretto codice antimafia ossia il codice unico di progetto (CUP).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzione della Commissione).

      1. È istituita, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e la realizzazione dell'opera denominata «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)», di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) verificare la compatibilità dell'opera e l'entità delle spese complessive già sostenute e di quelle ancora da sostenere direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, anche avendo riguardo alla proporzionalità e sostenibilità dei costi e al loro aumento in corso d'opera;

          b) quantificare l'esatto ammontare dei costi delle opere ferroviarie, delle opere connesse, del materiale rotabile, dei costi di gestione e di manutenzione della nuova linea nonché delle conseguenze finanziarie relative all'applicazione della finanza di progetto sul rapporto tra debito e prodotto interno lordo;

          c) verificare l'effettività degli investimenti privati e di quelli pubblici, nonché l'assunzione di debiti e garanzie per i prestiti da parte dello Stato, con riguardo alla sussistenza di oneri occulti o palesi di indebitamento;

          d) individuare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività economica connessa direttamente o indirettamente con l'opera ferroviaria;

          e) accertare la sostenibilità dell'opera, con riferimento all'impatto ambientale e paesaggistico sul territorio interessato e, in

particolare, sull'ecosistema, sulle falde acquifere, sul suolo e sulle emissioni in atmosfera;

          f) verificare le reali necessità di trasporto delle merci e dei passeggeri nel territorio interessato al fine di valutare se esse giustifichino l'investimento stanziato, valutando anche l'utilizzo di altre direttrici di traffico ovvero di opzioni progettuali alternative;

          g) verificare la congruità dei costi relativi alle procedure di appalto con i costi di mercato nonché la correttezza delle modalità di affidamento del progetto, della sua realizzazione, della gestione e dei controlli a un unico contraente generale;

          h) accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici e privati operanti nel progetto, anche con riferimento alla congruità delle spese sostenute e alle procedure di appalto seguite;

          i) accertare la sussistenza di eventuali responsabilità degli estensori degli atti che hanno rappresentato l'avvenuta o prossima saturazione della linea esistente, presupposto necessario per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione (NLTL);

          l) accertare la sussistenza di eventuali responsabilità in riferimento alla gestione dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni organizzate nei luoghi interessati dall'opera;

          m) quantificare i costi connessi all'utilizzo delle Forze armate per la vigilanza e sorveglianza dei cantieri;

          n) accertare le modalità di informazione della cittadinanza, di dibattito pubblico e di coinvolgimento delle autonomie territoriali;

          o) eseguire un'analisi del quadro infrastrutturale, normativo e finanziario, al fine di verificare la sostenibilità complessiva dell'opera.

      2. La Commissione riferisce alle Camere con singole relazioni o con relazioni

generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza

si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
      5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può

essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 4.
(Testimonianze).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono fissati nel limite massimo di 500.000 euro.
      5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.