• C. 3010 EPUB Proposta di legge presentata il 2 aprile 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3010 Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione e riduzione dell'imposta municipale unica per determinati tipi di terreni agricoli e in relazione alla qualifica del proprietario e del conduttore, nonché disposizioni sulla classificazione dei comuni montani e collinari agli effetti della medesima imposta


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3010


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIBAUDO, CULOTTA, VENTRICELLI, MOSCATT
Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione e riduzione dell'imposta municipale propria per determinati tipi di terreni agricoli e in relazione alla qualifica del proprietario e del conduttore, nonché disposizioni sulla classificazione dei comuni montani e collinari agli effetti della medesima imposta
Presentata il 2 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 25 luglio 1952, n. 991, (cosiddetta «legge Fanfani»), recante provvedimenti in favore dei territori montani, al titolo I definisce territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, non superi 2.400 lire.
      La citata legge n. 991 del 1952, in assenza delle regioni, assegnava tale compito a organismi statali ovvero a commissioni censuarie provinciali e alla Commissione censuaria nazionale.
      Nel 1990, la legge 8 giugno 1990, n. 142, congelò la «montagna legale» abrogando la legge n. 991 del 1952 e aprendo di fatto un vuoto normativo.
      Per effetto di tale abrogazione, la Commissione censuaria nazionale operante presso l'allora Ministero delle finanze fu privata del potere di classificazione della montagna, rendendo così impossibili ulteriori riconoscimenti del carattere montano in favore dei comuni richiedenti, i quali, pur ritenendo di averne le caratteristiche, non avevano più un riferimento legislativo e un organismo ufficiale per proporre tale istanza.
      In sede di approvazione della legge 3 agosto 1999, n. 265, che modificava la legge n. 142 del 1990, un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati (1 luglio 1999) impegnava il Governo a esaminare tale problematica in modo da favorire entro dodici mesi una nuova disciplina legislativa per la classificazione dei territori montani da parte delle regioni. La sede per disciplinare questa materia doveva essere il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma non fu inserita in esso nessuna norma al riguardo.
      L'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili ICI, ha previsto l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
      Tale esenzione è stata estesa all'imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
      Successivamente, il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, aveva previsto che con apposito decreto ministeriale, fossero individuati i comuni nei quali si sarebbe dovuta applicare l'esenzione dall'IMU ai terreni agricoli sulla base della loro altitudine, desunta dall'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed eventualmente anche sulla base della loro redditività.
      Nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze aveva precisato che, ai fini del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, si sarebbe continuato a fare riferimento alla lista dei terreni esenti presenti nell'elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
      Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'articolo 22, commi 2 e 2-bis, modificando la disciplina vigente in materia di esenzioni dall'IMU dei terreni agricoli, aveva demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 24 settembre 2014, la revisione dei criteri di esenzione, disponendo che da tale revisione dovesse derivare l'ottenimento di un maggiore gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284, del 6 dicembre 2014, ha dato attuazione alle norme prevedendo il versamento dell'IMU per l'anno 2014 in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014 e rideterminando l'ambito di esenzione con un nuovo perimetro di esenzione rispetto a quello delineato nell'elenco contenuto nella citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
      Il decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, decaduto per mancata conversione, aveva disposto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 – per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari. La previsione di proroga è stata poi trasposta nella legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 692.
      A seguito di diverse problematiche emerse sulla corretta applicazione dell'IMU sui terreni montani, l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo. La nuova disciplina – complessivamente meno restrittiva – richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato e/o in affitto, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).
      Secondo tale elenco, i comuni risultano classificati in maniera assolutamente non aderente alla realtà di oggi, essendo negli ultimi settanta anni cambiata l'economia, le colture e le destinazioni d'uso degli stessi, determinandosi conseguenzialmente un diverso valore reddituale e di base imponibile. Molti comuni italiani e anche l'ANCI Lazio contestano la classificazione operata dall'ISTAT – sulla base della quale dipende l'esenzione dall'imposta – sotto molteplici profili sia di illegittimità e di irrazionalità che di inefficacia.
      In tutta Italia si registrano anomalie, iniquità e disparità di trattamento fiscale tra aziende che, pur ritrovandosi nello stesso territorio e perfino confinanti, hanno un trattamento fiscale diverso perché ricadenti formalmente in territori comunali secondo la suddetta classificazione dell'ISTAT.
      L'agricoltura rimane una grande risorsa per tutto il nostro Paese e deve pertanto essere valorizzata. Il pagamento dell'IMU basata su valori catastali vecchi e superati ed enormemente più alti rispetto alla capacità reddituale dell'attività agricola odierna rischia di danneggiare l'agricoltura italiana e l'industria agroalimentare.
      È necessario invece porre un sostegno e incentivare l'economia agricola, considerando il settore strategico, per lo sviluppo e l'occupazione in Italia, anche attraverso l'alleggerimento del carico fiscale alle aziende agricole, alle imprese agricole e al lavoro agricolo nonché riformando la tassazione sui terreni concettualmente intesi come patrimonio.
      Inoltre bisogna mantenere l'incentivo, introdotto nel citato decreto-legge n. 4 del 2015, a concedere i terreni non coltivati a coltivatori diretti, a imprenditori agricoli professionali e a cooperative agricole che vivono del lavoro dei campi, abbattendo l'aliquota ordinaria per tutti i proprietari di fondi che li concedono in affitto o in comodato d'uso alle suddette figure professionali.
      Nelle more di una complessiva riforma del catasto terreni che rappresenti la fotografia reale del territorio nazionale, sulla base di criteri certi e che facciano emergere la vera capacità reddituale e il relativo valore commerciale dei fondi, e che possa determinare conseguenzialmente una base imponibile più equa e trasparente, la presente proposta di legge introduce una revisione del sistema di applicazione dell'aliquota dell'IMU differenziandola, in rapporto alla posizione del fondo, secondo una nuova classificazione, e alla qualifica del conduttore, individuando criteri oggettivi di classificazione dei comuni montani e collinari che tengano conto non solo dell'altitudine, ma anche degli aspetti connessi alla colture tipiche, al rischio idrogeologico, alle diverse realtà rurali territoriali e all'omogeneità dei territori, per eliminare ogni forma di iniquità fra comuni limitrofi aventi pari caratteristiche.
      In particolare la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede, ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli, la classificazione dei comuni in montani e collinari secondo l'altitudine del territorio.
      Viene poi istituito, ai sensi del comma 2, un elenco dei terreni che la commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato ai fini dell'applicazione dell'esenzione o della riduzione di aliquota prevista per singole fattispecie.
      Il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2015, come novellato dal comma 3, lettera b), prevede l'esenzione IMU per una serie di fattispecie specificatamente elencate.
      Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, come novellato dal comma 3, lettera d), prevede l'applicazione di un'aliquota di 0,228 per cento, con una riduzione del 70 per cento dell'aliquota base pari a 0,76 per cento, per una serie di terreni individuati dalla stessa norma.
      Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, come novellato dal comma 3, lettera e), prevede l'applicazione di un'aliquota di 0,38 per cento, con una riduzione del 50 per cento dell'aliquota base pari a 0,76 per cento, per un'altra serie di terreni individuati dalla stessa norma.
      Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, introdotto dal comma 3, lettera f), è volto a mantenere inalterata la disciplina prevista per il 2014.
      Infine, il comma 4 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definiti i criteri ai fini dell'inclusione dei terreni nell'elenco tenuto e aggiornato dalla Commissione censuaria centrale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, come modificato dal presente articolo:

          a) sono considerati montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare;

          b) sono considerati collinari i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie tra i 300 e i 599 metri di altitudine sul livello del mare.

      2. La commissione censuaria centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati o delle commissioni censuarie locali di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 198 del 2014, sono inseriti i terreni ubicati nei comuni di cui al comma 1. La commissione censuaria centrale notifica al comune interessato e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'avvenuta inclusione del terreno nell'elenco. La predetta commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco i terreni che pur non trovandosi nei comuni di cui al comma 1, presentino determinate condizioni economico-agrarie stabilite ai sensi del comma 4.
      3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esenzione dall'IMU e riduzione d'imposta per specifiche fattispecie»;

          b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

          a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani, inseriti nell'elenco tenuto dalla commissione censuaria centrale, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nonché a quelli concessi in comodato o in affitto ai medesimi soggetti;

          b) ai terreni sottoposti a vincoli stabiliti da disposizioni dell'Unione europea, dalla legislazione nazionale o dalla pianificazione locale relativa al dissesto idrogeologico»;

          c) il comma 1-bis è abrogato;

          d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'aliquota di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è ridotta del 70 per cento per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani, inseriti nell'elenco tenuto dalla commissione censuaria centrale, posseduti e condotti da soggetti diversi da quelli di cui al citato comma 1 del presente articolo, nonché per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, ubicati nei comuni collinari, inseriti nel medesimo elenco, posseduti e condotti dai soggetti di cui al citato comma 1. La medesima riduzione di aliquota si applica ai terreni agricoli e a quelli non coltivati, ubicati nei comuni collinari concessi in comodato o in affitto ai soggetti di cui al comma 1»;

          e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. L'aliquota di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50 per cento per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, ubicati nei comuni collinari, inseriti nell'elenco tenuto dalla commissione censuaria centrale, posseduti e condotti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, ubicati nei comuni diversi da quelli montani o collinari, posseduti e condotti dai soggetti di cui al citato comma 1. La medesima riduzione di aliquota si applica ai terreni agricoli e a quelli non coltivati, ubicati nei comuni diversi da quelli montani e collinari, concessi in comodato o in affitto ai soggetti di cui al comma 1»;

          f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Per l'anno 2014 l'esenzione dall'IMU si applica:

          a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

          b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ai medesimi soggetti, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT».

      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono

definiti i criteri ai fini dell'inclusione dei terreni nell'elenco di cui al comma 2 basati su:

          a) la limitazione climatica;

          b) l'esposizione cardinale;

          c) la pendenza;

          d) le limitazioni dovute alle caratteristiche del suolo quali la presenza di roccia affiorante e la possibilità di eventi geo-idrologici.